Il rifiuto opposto a una persona reclusa in un carcere di massima sicurezza (Diyarbakır high-security prison), che aveva chiesto di poter organizzare le preghiere collettive del venerdì (jumuah) e di parteciparvi, integra una violazione dell’art. 9 (freedom of religion) della Convenzione Edu. Nell’affare Abdullah Yalçın (n° 2) c. Türkiye (no 34417/10), La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna unanimously la Turchia.

La Corte ha ritenuto che le autorità turche non siano riuscite a trovare a fair balance fra gli interessi che si contrapponevano in questa vicenda, cioè, da una parte, security and order in prison e, dall’altra, the applicant’s right to freedom of collective worship. In particolare, i giudici di Strasburgo rimproverano all’amministrazione penitenziaria di aver omesso an individualised assessment of the case – così da verificare, per esempio, se il ricorrente fosse o meno a high-risk inmate o se un assembramento di detenuti per la preghiera del venerdì would pose any more of a security risk than their gathering for other activities – nonché di aver rinunciato a esplorare la praticabilità di altre soluzioni per l’individuazione di locali adatti a soddisfare la richiesta avanzata dal detenuto.…

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Cass. Pen., Sez. I, sent. 14.9.2021 (dep. 10.2.2022) n. 4641: il convivente di un soggetto che appartiene alla “famiglia” del detenuto non è titolare della facoltà di colloquio c.d. ordinario

L’ordinamento penitenziario – art. 37 d.P.R. n. 230/2000 – identifica, tra le categorie di persone ammesse in via ordinaria alla…

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La Cedu prende (nuovamente) posizione sulla condizione dei figli, minori di età, di profughi ristretti in un centro di trattenimento – Condannata la Francia per violazione degli artt. 3 e 34 della Convenzione (Cour européenne des droits de l’homme – cinquieme section – Affaire N.B. et autres c. France, 31 marzo 2022, n° 49775/20)

N.B. e N.G., di nazionalità georgiana, entrarono irregolarmente in Francia (insieme al loro figlio K.G.) nel 2019. Presentarono domanda di…

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La Corte costituzionale ha “deciso di non decidere” attorno alle note questioni di legittimità costituzionale relative al c.d. ergastolo ostativo. Venendo incontro all’istanza presentata dall’Avvocatura dello Stato, i giudici della Consulta hanno stabilito, infatti, di rinviarne la trattazione all’udienza pubblica dell’ otto novembre di quest’anno. Il Parlamento avrà tempo, dunque, fino a quella data per portare a compimento la riforma dell’art. 4-bis o.p.…

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