Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 8180: video-colloqui anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato

Il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto ad un colloquio al mese con familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti e con obbligo di controllo audio e di registrazione, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente. Chi non usufruisce dei colloqui, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., può effettuare un colloquio telefonico mensile con familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti, anch’esso soggetto a registrazione e a videoregistrazione.

Nel caso di specie, secondo il Magistrato di Sorveglianza, il detenuto non poteva svolgere un video-colloquio poiché tale modalità non era espressamente prevista dalla legge.

Gli Ermellini hanno ribadito che la competenza a definire le modalità di svolgimento dei colloqui spetta all’Amministrazione Penitenziaria che, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, provvede a imporre regole più stringenti al fine di evitare che il detenuto riesca a comunicare con l’esterno e a far recepire una sua (ancora) attuale autorità nel sodalizio di appartenenza.

Simili limitazioni, tuttavia, sono legittime nella misura in cui siano effettivamente connesse a esigenze di ordine e sicurezza non altrimenti gestibili. Se così non fosse, esse avrebbero natura meramente e ingiustamente afflittiva (cfr. Corte Cost., sent, 97/2020 e sent. 351/1996; cfr. Corte EDU che, in ossequio al principio di proporzione, ha ritenuto legittime le misure incidenti sulle libertà riconosciute dalla Convenzione EDU solo se: perseguono un fine legittimo; se sono idonee rispetto all’obiettivo di tutela; se non esistono alternative altrettanto idonee al raggiungimento dello scopo; se non comportano un sacrificio eccessivo del diritto compresso (così Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione).

La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, ove sia impossibile o estremamente difficile eseguire i colloqui in presenza, coloro che sono sottoposti al regime differenziato possono essere autorizzati dall’Amministrazione penitenziaria a effettuare i colloqui in modalità da remoto, mediante mezzi di comunicazione audiovisivi. Questa possibilità, prevista dal decreto L. 10 maggio 2020, n. 29, funzionale alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è pienamente applicabile anche ai detenuti ex 41-bis, salvo quando la loro esclusione sia effettivamente necessaria per prevenire contatti fra detenuto e gruppo criminale di appartenenza.

Rigettando l’eccezione sollevata dal Ministero ricorrente, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che “non solo il mezzo di comunicazione Skype for business, tecnicamente validato dal Servizio telematico penitenziario, dalla Direzione Generale del personale e delle risorse del DAP e dalla DGSIA, è perfettamente idoneo a garantire la regolarità e la sicurezza del colloquio, ma è da censurare altresì l’eccezione sollevata dal ricorrente in merito all’esaurirsi della situazione sanitaria emergenziale che, con il venire meno delle restrizioni agli spostamenti, determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla pretesa di video-colloqui. Infatti, se, da un lato, è indubbio che sia stata ripristinata la libertà di movimento all’interno del territorio dello Stato, dall’altro la situazione pandemica è ancora in atto e vi sono perduranti ragioni prudenziali legate all’acuirsi dei contagi che sconsigliano di eliminare la possibilità dei colloqui da remoto”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

La Raccomandazione del Garante Nazionale al DAP su vitto e sopravvitto in carcere

Il 15 ottobre scorso, il Garante nazionale delle persone private della libertà ha portato l’attenzione sul tema del vitto e del sopravvitto in carcere. Con una Raccomandazione urgente, inviata al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Il Garante si è preoccupato di fissare un livello qualitativo del vitto all’interno degli istituti penitenziari che assicuri il diritto alla salute e una sana alimentazione delle persone in vinculus.…

Leggi tutto...

15 Novembre 2021

Magistrato di Sorveglianza di Frosinone-reclamo ex artt 35 bis e 35 ter O.P.- 20/10/2021

L’ordinanza trae origine dal reclamo proposto da un detenuto della Casa circondariale di Cassino, che, invocando l’applicazione degli artt 35…

Leggi tutto...

20 Novembre 2021

La “domandina” nell’esperienza del direttore del carcere Ucciardone di Palermo

Qualche anno fa, quando dirigevo il carcere Sollicciano di Firenze, mi è stato proposto di realizzare un progetto di Street Art coinvolgendo un gruppo di circa dodici detenuti. Con il Capo dell’area educativa abbiamo deciso di accogliere la proposta e rivolgere il progetto a detenuti inseriti nel circuito dei “Protetti”, ossia coloro i quali, imputati o condannati per lo più per reati di violenza sessuale, sono considerati veri e propri paria dagli altri detenuti (a Palermo vengono definiti “scafazzati”, con una locuzione dispregiativa che, pronunciata con la tipica cadenza panormita, assume il significato di uno sputo in pieno volto).…

Leggi tutto...

19 Dicembre 2022

L’art 3 CEDU e sistema di esecuzione penale statunitense in punto di ergastolo. In attesa della pronuncia della Grande Camera

Il prossimo 23 febbraio la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, riunita nella Grande Camera, si pronuncerà in merito alla richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d’America nei confronti di una propria cittadina, ricercata per i reati di omicidio aggravato e distruzione di cadavere commessi nella Contea di Eaton, Stato del Michigan (U.S.A.), nel 2002.…

Leggi tutto...

8 Febbraio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 18 giugno 2021, n. 38953: misure alternative alla detenzione

Oggetto: le misure alternative alla detenzione e il giudizio prognostico negativo del Tribunale di Sorveglianza  In tema di misure alternativa…

Leggi tutto...

14 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter