Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 gennaio 2022, n. 6300: il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena

Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147, co. 1, n. 2), c.p., è applicabile quando il condannato risulti affetto da «una grave infermità fisica». In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 47-ter, co. 1-ter, Ord. pen., il Tribunale di Sorveglianza può applicare la detenzione domiciliare – c.d. “umanitaria” – se tale misura sia concretamente adeguata a fronteggiare il rischio residuo e al ricorrere di esigenze di contenimento della pericolosità sociale del soggetto.

La Suprema Corte di Cassazione si è riportata al suo consolidato orientamento secondo cui il differimento facoltativo della pena può essere disposto all’interessato in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) sussiste lo stato patologico del detenuto consente di configurare una prognosi infausta quoad vitam ravvicinata;

2) vi è un’affezione determinante la probabilità di rilevanti conseguenze dannose per il soggetto, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11, Ord. pen.;

3) ricorrono condizioni di salute talmente gravi da porre l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità o, comunque, da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processo rieducativo, tenuto conto della durata della pena e dell’età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale.

 

Per verificare l’eventuale incompatibilità tra il regime carcerario e le condizioni di salute del detenuto, quindi per accertare l’eventuale disumanità della pena, è necessario compiere una ricognizione, articolata in più fasi, sul versante delle condizioni di salute in rapporto allo specifico contesto detentivo. Poi occorre  verificare se l’eventuale differimento dell’esecuzione possa consentire al condannato di commettere nuovi reati.

L’art. 147, co. 4, c.p. contempla il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena a condizione che l’interessato non sia socialmente pericoloso, ovvero quando non «sussista il concreto pericolo della commissione di delitti». Questa valutazione, secondo gli Ermellini, deve essere contestualizzata e riferita alle condizioni di salute del soggetto.

L’apprezzamento sul rischio di recidiva deve essere realizzato tenendo conto della possibilità di cui all’art. 47-ter, co. 1-ter, Ord. pen., ossia della possibilità di applicare, al ricorrere delle condizioni per il differimento, la detenzione domiciliare speciale, ove tale misura contenitiva sia necessaria e sufficiente a trattenere una residua pericolosità sociale.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Ancora in punto di diritto alla sessualità delle persone detenute. La pronuncia della Corte Edu alimenta il dibattito sul fronte interno

In data 1° luglio 2021, la Prima Sezione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nel caso Lesław Wójcik c. Polonia, si è pronunciata in merito alla portata del diritto all’affettività, nella sua particolare declinazione del diritto alla sessualità, delle persone detenute.…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2021

E’ legittima la decisione con cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha negato la concessione del permesso premio a un esponente di spicco della criminalità organizzata (Cass., I, 6 luglio 2022, F. Graviano)

La sentenza della Cassazione in oggetto trae origine dall’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila rigettava il reclamo proposto contro l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta presentata dal medesimo di accedere all’istituto dei permessi premio. Conformemente ai giudici di merito, la Cassazione ritiene, invero, che un’adeguata valorizzazione della riscontrata <> e della <> non si presti a “compensare” la mancanza di <> dal <> e la <>.…

Leggi tutto...

30 Novembre 2022

“Antonio e la lucertola. Dal paradigma imputatocentrico al paradigma offesocentrico”, Silvia Cecchi

“Antonio e la lucertola. Dal paradigma imputatocentrico al paradigma offesocentrico”. Così si intitola il libro scritto dal magistrato Silvia Cecchi, con la postfazione ad opera di Rosario Salomone, giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma e direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Roma.…

Leggi tutto...

23 Novembre 2021

T. sorveglianza di Roma – 21/10/20 – affidamento in prova

Nell’ordinanza in oggetto, datata 21 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprime in merito ad una richiesta…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 gennaio 2022, n. 7939: oneri del detenuto e scambio di oggetti tra reclusi

La giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, si è espressa richiamando, in primo luogo, quanto già affermato con precedente…

Leggi tutto...

27 Giugno 2022

T. sorveglianza di Roma – 15/12/20 – detenzione domiciliare

Con ordinanza del dicembre 2020 il Tribunale rigetta l’istanza di detenzione domiciliare proposta ritenendo che il domicilio indicato dal condannato…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter