Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 marzo 2022, n. 12776: il reclamo può contenere una richiesta di attivazione dei poteri di ricostruzione del fatto spettanti al Magistrato di Sorveglianza

Nel caso di specie, il Magistrato di Sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal detenuto avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione temporanea delle attività in comune; il detenuto ricorreva per cassazione.

La richiesta del reclamante era orientata ad ottenere una ricostruzione del fatto, essendo incerta la dinamica di ciò che era stato ritenuto “lite” tra detenuti.

Per la Suprema Corte di Cassazione, si tratta di una richiesta pienamente ammissibile, in rapporto al tipo di sanzione applicata, con reclamo esteso al merito, osservando poi che la comunicazione del provvedimento disciplinare non era comprensiva della motivazione.

La Suprema Corte di Cassazione osservava che al ricorrente era stata applicata la sanzione disciplinare di cui all’art. 39, co. 1, n. 5, Ord. Pen. che comporta l’esistenza del sindacato di merito – in ambito giurisdizionale – sulle determinazioni dell’Amministrazione Penitenziaria.

Ne deriva che il reclamo può contenere una richiesta di attivazione dei poteri di ricostruzione del fatto spettanti al Magistrato di Sorveglianza, in tal modo contestandone il soggetto sanzionato il fondamento in fatto; ciò risulta consentito dalla disposizione di legge applicabile, data la tipologia di sanzione irrogata.

Precisavano poi gli Ermellini che, “pur essendo prevalente, in ambito disciplinare, la natura di impugnazione del reclamo giurisdizionale attivato dal detenuto ai sensi dell’art. 69 Ord. Pen. (v. Sez. I n. 25380 del 24.3.2021, Rv. 281444), tale attribuzione si riferisce essenzialmente alla dimensione di «necessaria contestazione» di un profilo specifico di illegalità dell’atto o del procedimento amministrativo lì dove la legge preveda esclusivamente simile tipologia di controllo giurisdizionale (nei casi in cui sia stata applicata una sanzione diversa dall’isolamento durante la permanenza esterna o dalla esclusione dalle attività in comune), ma nei casi in cui il controllo del giudice si estende al merito l’onere di specificità dei motivi può ritenersi soddisfatto anche lì
dove il reclamante contesti esclusivamente la ricostruzione del fatto da cui è derivata la sanzione”.

Qui il testo della sentenza. 

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

“Per aspera ad inferos”: osservazioni di Lina Caraceni attorno al testo-base adottato dalla Commissione giustizia della Camera

Per aspera ad inferos: la parafrasi del noto brocardo latino descrive perfettamente l’inarrestabile involuzione verso derive repressive e securitarie dell’art. 4-bis ord. penit., anche dopo Corte cost., ord. 97/2021, la quale ha concesso al legislatore un anno di tempo per “sanare”, altrimenti verrà dichiarata, l’incostituzionalità della disciplina penitenziaria che vieta l’accesso ai benefici, in assenza di utile collaborazione con la giustizia, ai condannati per reati “ostativi”, segnatamente gli ergastolani per crimini di contesto mafioso.…

Leggi tutto...

30 Novembre 2021

Ordinari percorsi di illegittimo uso della forza e abuso di potere: Santa Maria Capua Vetere, il “caso” che conferma la regola

“Police brutality: un problema solo statunitense?” così intitola il primo dei cinque capitoli che compongono La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza, il testo di Roberto Cornelli dedicato all’indagine circa il senso dell’agire di polizia nel contesto italiano. Se di primo impatto la risposta al quesito sembra immediata e inconfutabile, considerata la sproporzione nel raffronto tra l’entità e la ricorrenza degli eventi di police brutality statunitensi con quelli europei (Cornelli 2020, 3), una più approfondita riflessione circa i fatti che hanno riguardato l’Italia negli ultimi decenni non solo rende tangibile la complessità nel fornire un’adeguata risposta alla domanda posta dall’autore, ma pare al contempo sollevare l’interesse sociologico su più fronti.…

Leggi tutto...

26 Luglio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 settembre 2021, n. 46704: prerogative delle Direzioni d’Istituto penitenziario

L’esclusione degli strumenti da taglio per il servizio di barberia è una legittima prerogativa delle Direzioni d’Istituto penitenziario.   Il…

Leggi tutto...

3 Marzo 2022

A cura di Michelangelo Taglioli (Università di Pisa)
Il ruolo cruciale dell’architettura nel carcere

Il Progetto Osep prosegue nella presentazione di carceri aderenti al modello ‘aperto’. Dopo aver illustrato il funzionamento di quello nostrano…

Leggi tutto...

17 Marzo 2023

Torna in cima Newsletter