Considerazioni della Ministra Cartabia sulla giustizia riparativa – Conferenza di Venezia, 13 e 14 dicembre

<<I pray that discord, that insatiable evil, may never rage in this polis>>. Con una citazione tratta dalle Eumenidi di Eschilo, la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha inaugurato la prima conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa sul ruolo della giustizia riparativa.

La Ministra, che ha accolto le delegazioni a Venezia, il 13 e il 14 dicembre scorso, nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista, ha pronunciato il suo intervento in inglese e in francese, in ossequio alle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa. Nel corso della seduta inaugurale, la stessa ha anzitutto sottolineato come, nonostante siano trascorsi 2500 anni dalla tragedia della trilogia Oresteia, il dilemma che il nostro sistema è chiamato ad affrontare oggi, così come alle origini della nostra civiltà, è ancora lo stesso: << conflict versus concord; revenge versus reconciliation >>.  Dunque, attingendo alla mitologia classica, la Guardasigilli ha chiarito il significato e la portata della giustizia riparativa, osservando come quest’ultima non è altro che la trasformazione <<from the primitive justice as revenge (…) to a justice as a process (…) to a justice as reconstruction of harmony and concord in the city>>.

Ecco, allora, cosa è la giustizia riparativa: << the possibility of a justice system that tames the rage of violence and reconstruct civic bonds among citizens >> la quale, tuttavia, non è da intendersi come una forma di clemenza, bensì come << une justice qui aide l’offenseur à assumer sa responsabilité vis- à- vis de la victime et vis-à-vis de la communauté, à travers le rencontre et le dialogue >>. Ed infatti, come si legge nella Raccomandazione n. 8 del 2018 del Consiglio d’Europa, la questo processo assume << la forme d’un dialogue entre la victime er l’ateur de l’infraction >> e, prosegue la Cartabia citando il testo della Raccomandazione, << peut être utilisée à chaque étape du processus de la justice pénale >>.

La stessa ha, inoltre, sottolineato l’importanza degli strumenti di giustizia riparativa, osservando come <<in front of the dilemma “repair or revenge”, in most cases both victims and offenders choose repair >>. Ne discende, allora, che << la mesure à prendre aujourd’hui – et dans un avenir immédiat – est une application étendue de la justice restaurative >>, misura che deve essere adottata da tutti gli Stati membri chiamati a promuovere questi programmi nei loro sistemi nazionali.

A tal proposito la Ministra, riferendosi alla riforma italiana in materia di giustizia penale (L. 27 settembre 2021 n. 134), ha ricordato come essa << attests to renewed Italy’s commitment to fully implement the 2018 Council of Europe Recommendation >> in quanto, prosegue la Guardasigilli, è stato inserito al suo interno << a comprehensive framework on restorative justice (…) >> nel rispetto della Direttiva europea del 2012 e della suddetta Raccomandazione, affinché possa realizzarsi l’obiettivo << de faire de la justice restaurative un droit subjectif (…) comme « droit d’accès à la justice restaurative », l’autre côté du « droit d’accès à la justice >>.

Ed inoltre, i Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno partecipato alla Conferenza di Venezia, hanno elaborato una dichiarazione nella quale hanno riconosciuto, in primis, come la stessa conferenza << si è dimostrata una piattaforma strumentale ed opportuna per lo scambio di conoscenze, informazioni e buone pratiche>> in materia di giustizia riparativa, sottolineando, al contempo, l’importanza della Raccomandazione n. 8 del 2018, della quale ne condividono pienamente gli obiettivi.

Gli stessi Ministri, sulla scia delle considerazioni fatte dalla Ministra Cartabia, ribadiscono che << il fulcro di questo processo >> –  il quale, come si è detto, assume la forma di un dialogo tra la vittima e l’autore del reato – << risiede nella riparazione dei danni materiali e immateriali, nella volontarietà̀, nella partecipazione, nella riservatezza, nel reinserimento degli autori di reato, nell’imparzialità̀ di un terzo, e riducendo così il rischio di stigmatizzazione >>. Osservano, inoltre, come il corretto utilizzo della giustizia riparativa – da intendersi non come << semplice strumento nell’ambito dell’approccio tradizionale della giustizia penale >>, bensì come << una cultura più̀ ampia che dovrebbe permeare il sistema di giustizia penale basato sulla partecipazione della vittima e del reo su base volontaria >> – abbia un <<impatto positivo sulla riduzione della recidiva>> e contribuisca anche << a migliorare il modo in cui le nostre società si occupano dei colpevoli e delle vittime >>.

Fatte queste premesse, i Ministri del Consiglio d’Europa, come si legge nella parte finale della dichiarazione, invitano il Consiglio medesimo a << stimolare, in ogni Stato membro, un’ampia implementazione della giustizia riparativa >> attraverso l’elaborazione, se necessario, di piani d’azione o politiche nazionali per l’attuazione della Raccomandazione n.8 del 2018 sulla giustizia riparativa in materia penale, nonché a considerare quest’ultima << come parte essenziale dei programmi di formazione dei professionisti del diritto (…), del personale carcerario e di probation, e riflettere su come includere i principi, i metodi, le pratiche e le garanzie della giustizia riparativa nei programmi universitari e in altri programmi di istruzione post-universitaria>>.

 

A cura di Diletta Niccoli.

Contributi simili

Al via il nuovo corso per 37 consiglieri penitenziari

Alla presenza della Signora Ministra, è stato dato avvio al nuovo corso per 37 consiglieri penitenziari, della durata di 12…

Leggi tutto...

13 Settembre 2022

Il diverso regime giuridico per i “collaboranti impossibili” ex art. 4-bis O.P. non è irragionevole per la Consulta

Un’altra questione di legittimità costituzionale, delicata e precisa, emerge rispetto all’art. 4-bis dell’ord. pen.; così la Corte Costituzionale, sollecitata dal Magistrato di Sorveglianza di Padova, torna oggi a pronunciarsi sulla disposizione normativa.…

Leggi tutto...

26 Gennaio 2022

Detenuti al 41-bis: è legittimo il divieto di utilizzare strumenti manuali da taglio

Cassazione Penale, Sez. I, sent. 31 marzo 2021, n. 21349  La vigente Circolare DAP 2 ottobre 2017, art. 10.1, relativa…

Leggi tutto...

29 Luglio 2021

La Relazione al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti dei detenuti per l’anno 2022

Si riporta di seguito e per intero il comunicato stampa in merito alla presentazione, di fronte alle più alte cariche…

Leggi tutto...

26 Giugno 2022

…ACCEPTA AQUA, LAVIT MANUS SUAS DICENS: “INNOCENS EGO SUM A SANGUINE HUIUS”… (MATTEO, 27, 24)

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione “rinvia la palla” alla magistratura di sorveglianza per decidere la concessione di un…

Leggi tutto...

9 Luglio 2022

Spunti di riflessione attorno al tema della attualizzazione del concetto di pericolosità sociale nell’ambito delle misure di sicurezza (uff. sorv. di Genova, ord. 2.12.2022)

Il provvedimento che si propone affronta plurime questioni, strettamente correlate all’attualizzazione del concetto di pericolosità sociale, così che appare originale per l’intersecarsi dei profili più strettamente giuridici con quelle che sono le vicende personali del soggetto in esecuzione penale, proposto per un giudizio di pericolosità sociale.…

Leggi tutto...

9 Dicembre 2022

Torna in cima Newsletter