Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 ottobre 2021, n. 42739, Presidente Iasillo, Relatore Bianchi
Se il detenuto non ha adempiuto al risarcimento del danno in favore della vittima, può essergli negata la misura dell’affidamento in prova ?
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 26 aprile 2021, ha respinto la richiesta di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, presentata da un detenuto condannato alla pena di anni due di reclusione per omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro.
Nello specifico, l’organo giudicante, rilevato che il prevenuto, in ragione della sentenza di condanna, era tenuto al risarcimento del danno in favore degli eredi della vittima, beneficiari di una provvisionale di euro 50.000 non ancora versata, ha valutato la mancata attività riparatoria come ragione ostativa alla concessione della misura richiesta, ritenendo, invece, concedibile la diversa misura della detenzione domiciliare.
A fronte del suddetto provvedimento, l’istante, per il tramite del proprio Difensore, presentava ricorso per cassazione, richiedendone l’annullamento.
Venivano, a tal proposito, rilevati due motivi di impugnazione. In primis, veniva denunciata la violazione dell’art. 47 Ord. pen., avendo, il Tribunale, erroneamente ritenuto che per la concessione della misura richiesta fosse indispensabile lo svolgimento di attività riparatorie in favore dei parenti della persona deceduta. Con il secondo motivo, invece, veniva contestato il difetto di motivazione dell’ordinanza, poiché il Tribunale non aveva verificato le ragioni del mancato risarcimento.
Nel caso de quo, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso proposto per errata interpretazione del disposto normativo di cui all’art. 47 Ord. pen.
Invero, la norma sopra citata – nel definire il giudizio richiesto al Tribunale di sorveglianza ai fini di una prognosi sulla idoneità della misura nel senso della rieducazione del condannato –, prevede che l’organo giudicante debba decidere alla luce di una valutazione sulla personalità del detenuto; valutazione che può sia essere compiuta dall’equipe interna all’istituto dove si trova detenuto l’istante che essere desunta dalla condotta tenuta dopo la consumazione del reato e prima della presentazione della richiesta.
Diversamente, in merito alle condotte riparatorie del danno derivante dal reato, l’art. 47, comma 7, Ord. pen. prevede che “deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato (…)”. Da ciò ne discende che se l’assenza di condotte riparatorie non può essere qualificata come elemento ostativo all’accoglimento dell’istanza, può tuttavia essere considerata negativamente nell’ambito del giudizio sulla personalità e quindi sulla idoneità rieducativa della misura richiesta laddove tale assenza sia imputabile ad una scelta del condannato.
Ed invero, tale soluzione interpretativa si è ampiamente consolidata in giurisprudenza, ove è stato affermato che “il risarcimento del danno non costituisce presupposto per l’affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi a tal fine valutare l’idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva” (Cass. Pen., sez. I, sent. n. 3713/2000) e che “è viziata l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l’assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo” (Cass. Pen., sez. I, sent. n. 5981/2016).
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: “ai fini del giudizio di ammissione alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale l’avvenuto, o meno, svolgimento di condotte riparatorie va valutato solo nell’ambito del giudizio sulla personalità, mentre, per quanto possibile, concorre a definire, attraverso l’imposizione di prescrizioni, il contenuto della misura alternativa”.
Consequenzialmente, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, prescrivendo che il giudice del rinvio sia tenuto a dare applicazione al principio di diritto sopra esposto.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Arianna Stefani