Appello: ritorno al manicomio giudiziario o grande riforma?

Si segnala l’Appello: “La Corte Costituzionale al bivio: ritorno al manicomio giudiziario o grande riforma?”, proposto dalla Società della Ragione, a cui si rimanda.

Si legge, nel testo dell’appello, che “il 15 dicembre la Corte Costituzionale si pronuncerà su una istanza di un magistrato di Tivoli che ha sostenuto l’illegittimità della legge 81 del 2014, il provvedimento che ha disposto la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG)”, legge di riforma (“rivoluzione gentile”) che ha istituto un nuovo sistema di presa in carico dei soggetti imputati ritenuti infermi di mente e, quindi, prosciolti ma giudicati socialmente pericolosi. Questi soggetti, dismessi gli OPG, sarebbero destinati alla presa in carico territoriale e, solo in extrema ratio, alle REMS. REMS che non sono, quindi, strutture destinate, a sostituirsi agli OPG, sia per la loro funzione che per la loro composizione – al personale sanitario non si affianca quello di Polizia Penitenziaria.

Questa discontinuità fra i due modelli, però, questo nuovo spirito della riforma, non sembra aver messo radici nelle pratiche della magistratura che non hanno superato lo spirito precedente e non hanno relegato le REMS ad extrema ratio, creando un problema di lunghe liste di attesa per l’ingresso nelle suddette strutture. Difatti, “la gestione sanitaria delle REMS, col rispetto rigoroso del numero massimo di posti previsti per ciascuna struttura, ha garantito cure adeguate e programmi di reinserimento efficaci. Si sono però verificate liste di attesa, […] non […] imputabil[i] alla carenza di posti nelle REMS, né tantomeno alla gestione sanitaria che impone il numero chiuso per rispettare la qualità delle cure prestate; ma piuttosto al principio di extrema ratio della misura di sicurezza detentiva che la legge ha sancito, ma largamente disatteso nella pratica giudiziaria. Da qui scaturisce il problema della presenza in carcere di persone prosciolte in attesa di trovare disponibilità in REMS, falsamente imputato alla “carenza di posti” in REMS. La condizione di chi permane in carcere illegittimamente è senza dubbio grave, tanto più che ad oggi in carcere il trattamento dei detenuti con patologie legate alla salute mentale non è affatto ottimale e le cosiddette articolazioni di salute mentale sono più simili a manicomi che a luoghi terapeutici. Occorre, però, mettere a fuoco il problema reale (il crescente ricorso a misure di sicurezza detentive) e non promuovere soluzioni, come l’aumento delle REMS e la loro gestione penitenziaria (invece che sanitaria), che ripropongono un ritorno all’OPG.” Quest’Appello auspica un passo avanti: “una riforma complessiva che affronti il nodo del proscioglimento per infermità mentale. Il limite della legge attuale è stato quello di operare una riforma senza toccare il Codice Penale, il Codice Rocco fondamento del regime fascista. La soluzione legislativa elaborata dalla Società della Ragione è stata presentata da Riccardo Magi alla Camera dei Deputati (proposta di legge n. 2939): la proposta abolisce il “doppio binario” e istituisce il diritto di ogni persona al giudizio, contro ogni presunzione di “irresponsabilità”. Ma il destino delle persone con disabilità psicosociali non dovrà comunque essere il carcere, facendo leva sul diritto a cure adeguate, tramite misure alternative individualizzate. La Corte Costituzionale deve scegliere. Senza prefigurare il ritorno all’inferno”.

All’appello hanno già aderito: Osservatorio stopOPG, La Società della Ragione, Coordinamento nazionale Salute Mentale, Conf. Basaglia per la salute mentale nel mondo, Coordinamento Rems Dsm, Antigone, Fondazione Franca e Franco Basaglia, SOS Sanità, A Buon Diritto, Club Spdc No Restraint, Grusol Gruppo Solidarietà, Forum Droghe, Fuoriluogo, ass. Io come Voi, AFADIPSI associazione di famiglie per il disagio psichico (SR), Rete Salute Welfare Territorio, Campagna Salute Mentale Lombardia, Forum nazionale Salute Mentale, Ass. “180amici Puglia”, Movimento pugliese “Rompiamo il silenzio”.

Per sottoscrivere l’Appello è possibile scrivere a: redazione@osservatoriostopopg.it – info@societadellaragione.it – info@conferenzasalutementale.it

 

 

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 5468: la valutazione del condannato per la concessione della liberazione anticipata

La Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente soffermata sulla liberazione anticipata, quale riconoscimento della partecipazione del condannato all’opera di…

Leggi tutto...

11 Novembre 2022

“Per aspera ad inferos”: osservazioni di Lina Caraceni attorno al testo-base adottato dalla Commissione giustizia della Camera

Per aspera ad inferos: la parafrasi del noto brocardo latino descrive perfettamente l’inarrestabile involuzione verso derive repressive e securitarie dell’art. 4-bis ord. penit., anche dopo Corte cost., ord. 97/2021, la quale ha concesso al legislatore un anno di tempo per “sanare”, altrimenti verrà dichiarata, l’incostituzionalità della disciplina penitenziaria che vieta l’accesso ai benefici, in assenza di utile collaborazione con la giustizia, ai condannati per reati “ostativi”, segnatamente gli ergastolani per crimini di contesto mafioso.…

Leggi tutto...

30 Novembre 2021

La Corte ribadisce come il principio del tempus regit actum in materia esecutiva non si estenda al sopravvenuto divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 16 dicembre 2019, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2021.…

Leggi tutto...

9 Agosto 2021

T. sorveglianza di Bari – 08/07/2021 – liberazione anticipata

Il Tribunale si pronuncia su un provvedimento di reclamo avverso il rigetto da parte del Magistrato di Sorveglianza di un’istanza…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 29/2022 (ud. 1° dicembre 2021): procedimento di ottemperanza

Nel giudizio conseguente alla richiesta di ottemperanza al Magistrato di Sorveglianza da parte del detenuto non possono essere proposte domande…

Leggi tutto...

17 Marzo 2022

Sentenza n.33 del 2022: la Consulta conferma lo scioglimento del cumulo per i reati ostativi

Pochi giorni fa, la Corte costituzionale si è pronunciata, ancora una volta, sullo scioglimento del cumulo in materia di reati ostativi. In particolare, con sentenza n. 33 del 2022 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio scorso - la Corte,  nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 354/1975, sollevata dal Tribunale di Messina, ha confermato l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di cumulo, materiale o giuridico, di pene inflitte per diversi titoli di reato, alcuni dei quali soltanto ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari, occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l’impedimento qualora l’interessato abbia già espiato la parte di pena relativa ai predetti reati.…

Leggi tutto...

21 Febbraio 2022

Torna in cima Newsletter