Cass. pen. Sez VII-13/05/2021 n. 39868- art 41 bis O.P.

Con la presente ordinanza la Sezione VII penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 3 Dicembre 2020, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva confermato il decreto emesso dal Ministro della Giustizia relativo alla proroga della misura di cui all’art. 41-bis Ord. Pen. nei confronti del ricorrente.

Preliminarmente, la Suprema Corte ha precisato come i provvedimenti che applicano un regime di detenzione differenziato possono essere prorogati nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando “risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno”.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma avesse proceduto correttamente alla verifica della permanenza dei collegamenti tra il ricorrente e la criminalità organizzata, valorizzando gli elementi sui quali il Tribunale ha fondato la valutazione della pericolosità del ricorrente stesso.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha evidenziato la correttezza del decreto ministeriale relativo alla proroga del regime di detenzione differenziato, alla luce: “del ruolo di vertice rivestito dal (omissis) nel gruppo mafioso di appartenenza; dell’irrilevanza della circostanza che prevalentemente si occupasse della gestione finanziaria dei crimini; dell’inidoneità del percorso di studi universitari compiuti dal detenuto a recidere il vincolo associativo; della circostanza – che la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha valutato come priva di qualsiasi effettività la dichiarazione di dissociazione resa dal (omissis) il 6 maggio 2010; del fatto che lo stesso è indicato, nelle note degli inquirenti, come attualmente inserito nel clan di appartenenza; dell’attuale operatività di quest’ultimo; dell’assenza di elementi sintomatici dell’acquisizione di valori di legalità da parte del ricorrente”.

Pertanto, ritenendo del tutto irrilevante la circostanza per cui, già dal 2010, il ricorrente aveva espressamente dichiarato la propria dissociazione dal gruppo mafioso di appartenenza, la Corte di Cassazione ha considerato la motivazione addotta dal Tribunale di sorveglianza di Roma, circa gli elementi ritenuti idonei a dimostrare il pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata, conforme ai principi di legge “nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare”, dichiarando così il ricorso inammissibile.

Qui il testo della sentenza.

testo ordinanza Cassazione 41bis

A cura di Silvia Lorenzelli

Contributi simili

L’intervento del Professor Tullio Padovani in apertura del corso di Diritto Penitenziario: “i luoghi dell’utopia punitiva ed il carcere come eterotipia”

In data 3.3.2022, in occasione dell’apertura del corso di Diritto Penitenziario presso l’Università di Pisa, il celebre Avvocato Tullio Padovani,…

Leggi tutto...

14 Marzo 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 luglio 2021, n. 33911: revoca dell’affidamento terapeutico provvisoriamente disposto

L’affidamento terapeutico, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, può essere provvisoriamente disposto ed eventualmente revocato dal Magistrato di…

Leggi tutto...

28 Gennaio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 21 ottobre 2021, n. 46021

OGGETTO: reclamo – modalità di perquisizione – accredito di somme di denaro ai detenuti da parte dei loro familiari –…

Leggi tutto...

12 Aprile 2022

Sentenza n.33 del 2022: la Consulta conferma lo scioglimento del cumulo per i reati ostativi

Pochi giorni fa, la Corte costituzionale si è pronunciata, ancora una volta, sullo scioglimento del cumulo in materia di reati ostativi. In particolare, con sentenza n. 33 del 2022 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio scorso - la Corte,  nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 354/1975, sollevata dal Tribunale di Messina, ha confermato l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di cumulo, materiale o giuridico, di pene inflitte per diversi titoli di reato, alcuni dei quali soltanto ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari, occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l’impedimento qualora l’interessato abbia già espiato la parte di pena relativa ai predetti reati.…

Leggi tutto...

21 Febbraio 2022

La Consulta dichiara applicabile il 41-bis agli internati nelle case di lavoro

“Le speciali restrizioni previste dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario sono applicabili anche agli internati”. Con queste parole si apre il comunicato della Corte costituzionale sulla sentenza n. 197, depositata il 21 ottobre 2021. Con questo principio, la Consulta ha rigettato tutte le censure sollevate dalla Corte di Cassazione sull’opportunità di sottoposizione al regime del 41 bis degli internati, ovvero quei soggetti considerati socialmente pericolosi e, in quanto tali, sottoposti, dopo l’espiazione della pena in carcere, alla misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione a una casa di lavoro.…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2021

Torna in cima Newsletter