L’affidamento in prova “terapeutico” per i condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti.
Con la presente sentenza, la Cassazione penale, Sez. I, ha affrontato il tema dell’affidamento in prova cd. terapeutico, rivolto ai condannati tossicodipendenti e agli alcoldipendenti che intendono intraprendere o proseguire un programma terapeutico, previsto dall’art. 94 del Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. n. 309/90).
Il primo comma della norma afferma che: “L’affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni”.
Al fine di appurare il mancato superamento dei limiti del residuo di pena detentiva ancora da espiare, nel caso in cui il programma terapeutico sia già in corso, la retrodatazione dell’inizio dell’esecuzione della pena a data anteriore rispetto a quella di sottoscrizione del verbale di affidamento ex art. 94 co. 4 deve essere tralasciata, poiché la decisione ad essa inerente ha carattere valutativo. In altri termini, essendo una decisione inerente alle condizioni dell’affidamento, comporta un vaglio di ammissibilità della domanda del beneficio già compiuto.
Il residuo di pena detentiva da espiare, quindi, deve calcolarsi tenendo conto della data di sottoscrizione del verbale di affidamento.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Yasmine Spigai