Cass. Pen., Sez. I, 19/3/2021, n. 25662: affidamento in prova “terapeutico”

L’affidamento in prova “terapeutico” per i condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti. 

Con la presente sentenza, la Cassazione penale, Sez. I, ha affrontato il tema dell’affidamento in prova cd. terapeutico, rivolto ai condannati tossicodipendenti e agli alcoldipendenti che intendono intraprendere o proseguire un programma terapeutico, previsto dall’art. 94 del Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. n. 309/90).

Il primo comma della norma afferma che: L’affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
Al fine di appurare il mancato superamento dei limiti del residuo di pena detentiva ancora da espiare, nel caso in cui il programma terapeutico sia già in corso, la retrodatazione dell’inizio dell’esecuzione della pena a data anteriore rispetto a quella di sottoscrizione del verbale di affidamento ex art. 94 co. 4 deve essere tralasciata, poiché la decisione ad essa inerente ha carattere valutativo. In altri termini, essendo una decisione inerente alle condizioni dell’affidamento, comporta un vaglio di ammissibilità della domanda del beneficio già compiuto.

Il residuo di pena detentiva da espiare, quindi, deve calcolarsi tenendo conto della data di sottoscrizione del verbale di affidamento.

Qui il testo della sentenza.

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 13 gennaio 2022, n. 17167: Il giudizio di ottemperanza come funzionale prosecuzione del giudizio di cognizione

Con la sentenza n. 17167/2022 la prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del…

Leggi tutto...

9 Novembre 2022

La Consulta dichiara applicabile il 41-bis agli internati nelle case di lavoro

“Le speciali restrizioni previste dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario sono applicabili anche agli internati”. Con queste parole si apre il comunicato della Corte costituzionale sulla sentenza n. 197, depositata il 21 ottobre 2021. Con questo principio, la Consulta ha rigettato tutte le censure sollevate dalla Corte di Cassazione sull’opportunità di sottoposizione al regime del 41 bis degli internati, ovvero quei soggetti considerati socialmente pericolosi e, in quanto tali, sottoposti, dopo l’espiazione della pena in carcere, alla misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione a una casa di lavoro.…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2021

Alessandro Maculan – “La galera incorporata. Etnografia della polizia penitenziaria”, Maggioli Editore 2022

Si segnala la pubblicazione del libro “La galera incorporata. Etnografia della polizia penitenziaria” di Alessandro Maculan, edita Maggioli Editore.  …

Leggi tutto...

16 Dicembre 2022

Cass. Pen., Sez. I., sent., 2 luglio 2021, n. 38350: provvedimento di fissazione dell’udienza camerale

La prima sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38350/2021 ha ribadito il principio di diritto secondo cui,…

Leggi tutto...

27 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 marzo 2022, n. 12776: il reclamo può contenere una richiesta di attivazione dei poteri di ricostruzione del fatto spettanti al Magistrato di Sorveglianza

Nel caso di specie, il Magistrato di Sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal detenuto avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione…

Leggi tutto...

1 Dicembre 2022

Torna in cima Newsletter