Spunti di riflessione attorno al tema della attualizzazione del concetto di pericolosità sociale nell’ambito delle misure di sicurezza (uff. sorv. di Genova, ord. 2.12.2022)

 

Il provvedimento che si propone affronta plurime questioni, strettamente correlate all’attualizzazione del concetto di pericolosità sociale, così che appare originale per l’intersecarsi dei profili più strettamente giuridici con quelle che sono le vicende personali del soggetto in esecuzione penale, proposto per un giudizio di pericolosità sociale.

L’interessato è un condannato comune, non infermo o seminfermo psichico, detenuto in espiazione di delitti principalmente contro il patrimonio, salva una rapina aggravata ed alcune violazioni delle misure di prevenzione.

Nel 2017, su richiesta della Procura, venne dichiarato, nel corso ancora dell’esecuzione penale intramuraria, delinquente abituale a norma dell’art. 102 c.p., ancorché il Magistrato di sorveglianza avesse comunque declinato sul versante concreto l’esame di pericolosità, non limitandosi alla ricorrenza dei presupposti di legge.

In data 14.9.2022 la Procura nuovamente domanda un esame di pericolosità sociale essendo la situazione di fatto del prevenuto significativamente mutata, essendo lo stesso frattanto stato ammesso alla misura più ampia di tipo terapeutico, giusta ordinanza del magistrato di sorveglianza di Genova emessa in data 16.6.2022.

Emerge sin da subito una importante caratteristica (affatto scontata), ovvero un’impostazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Genova alquanto garantista, in quanto richiedente un nuovo esame di pericolosità sociale del prevenuto, pur a fronte di una già intervenuta declaratoria ex art. 102 c.p. e dunque a fronte del provvedimento già invocato ed ottenuto dall’Accusa.

Il Magistrato di sorveglianza ha dunque così proceduto: in primo luogo ha provveduto ad effettuare il nuovo esame, esaudendo la richiesta dell’Accusa, reputando significativamente mutata la situazione di fatto, quindi ha calato l’arcaico istituto di cui si tratta nel caso concreto, valutando le sopravvenienze; l’interessato infatti, dopo molteplici fallimenti di cui l’ultimo occorso solo nel 2021, ha avuto nuovamente accesso ad un percorso extra-murario comunitario di tipo terapeutico e nel frattempo ha reperito alcuni impegni lavorativi.

Dal canto suo, in sede di udienza, il rappresentante del pubblico ministero, pur chiedendo di ribadire l’abitualità a delinquere del condannato, ha rimesso al giudice la scelta della misura.

Nello scioglimento della riserva assunta in udienza, l’odierno magistrato di sorveglianza ha ritenuto di porsi in linea di continuità con l’ordinanza che era stata emessa nel 2017 (laddove la classificazione del prevenuto come delinquente abituale costituì l’esito di un giudizio di pericolosità comunque svolto in concreto) e non si è limitato, dunque, a verificare la ricorrenza dei requisiti astrattamente formulati dall’art. 102 c.p. Bensì, ha fondato il giudizio prognostico di recidiva sull’esame completo delle circostanze di cui all’art. 133 c.p. come emerse nel caso concreto e così conformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 249/1983, al sistema introdotto dalla Legge Gozzini del 1986 e all’ulteriore decisione della Corte Costituzionale n. 443/1988.

L’esito è stato un positivo giudizio di pericolosità sociale, con declaratoria di abitualità. Al tempo stesso, però, il Magistrato ha ravvisato nel caso di specie indici da cui desumere un più attenuato rischio di recidiva, ciò che lo ha indotto a verificare con attenzione la misura da applicare, poiché, se anche l’interessato è stato classificato come delinquente abituale, finanche pericoloso, non necessariamente da ciò consegue che egli debba essere contenuto attraverso un vincolo giuridico. E ciò, per l’appunto, in ossequio agli insegnamenti della Corte Costituzionale appena richiamati.

Il problema si pone poiché per esplicito dettato normativo (art. 216 c.p.) ad una delinquenza qualificata, quale quella abituale, segue una misura detentiva: quid iuris, dunque, in caso di delinquenza abituale con pericolosità attenuata?

Grazie ad una lettura innovativa della pronuncia Corte di cassazione del 1998 (espressamente richiamata nell’ordinanza de qua), emerge come la risposta al quesito sia contenuta all’art. 69 O.P., comma 4, laddove consente di trasformare le misure di sicurezza e di provvedere in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, con il risultato che la misura di sicurezza può essere trasformata (in melius) nel caso in esame, ma la declaratoria non necessariamente essere revocata.

a cura della dott.ssa Chiara Semenza, magistrato presso il Tribunale e l’Ufficio di sorveglianza di Genova

Contributi simili

Art. 47-quinques O.P.: la Corte dichiara illegittima l’impossibilità di applicazione provvisoria della misura da parte del Magistrato di sorveglianza ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 2022, ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge.”…

Leggi tutto...

3 Febbraio 2022

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze e la nuova interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 51 ter o.p.

Il Tribunale di Sorveglianza accoglie l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 51 ter o.p proposta in tale sede dal difensore di soggetto ammesso alla misura dell'affidamento in prova con esito negativo.…

Leggi tutto...

17 Marzo 2022

La situazione delle carceri italiane secondo Antigone: il rapporto del luglio 2022

Pubblichiamo qui il rapporto semestrale sulle carceri italiane svolto dall’Associazione Antigone.…

Leggi tutto...

24 Agosto 2022

Radicalizzazione e prevenzione: la relazione del Copasir e la proposta di legge n.243

È allarme radicalizzazione: è quanto emerge dalla relazione del Copasir ovvero il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il fenomeno terroristico di matrice jihadista, a causa della sua dimensione globale, ibrida e multiforme – puntualizza il Comitato – continua ad essere una delle grandi sfide del mondo contemporaneo.…

Leggi tutto...

3 Dicembre 2021

I giudici di Strasburgo “chiudono” il caso McCallum c. Italia escludendo qualsiasi violazione dell’art. 3 CEDU (European Court of Human Rights, Grand Chamber, 3.11.2022, appl. 20863/21)

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che non vi sia il pericolo di trattamenti disumani nel caso della estradizione verso gli Stati Uniti della signora Beverly Ann McCallum, che aveva denunciato il rischio di essere assoggettata a pena perpetua senza possibilità di revisione.…

Leggi tutto...

28 Novembre 2022

La Ministra della Giustizia nel carcere della Gorgona

Si riporta di seguito il contenuto dell’annuncio, pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, in merito alla visita dell’attuale Ministra…

Leggi tutto...

16 Luglio 2022

Torna in cima Newsletter