Ancora una decisione della Suprema corte in tema di (in)eseguibilità del mandato di arresto europeo a fronte del rischio di condizioni disumane nello Stato emittente (Cass., sez. f., 1/9/2022, n. 32431)

Come affermato da tempo dalla Corte di Giustizia, i giudici nazionali sono anche giudici del diritto dell’Unione e, dunque, spetta ad essi provvedere all’applicazione a livello interno del diritto sovranazionale, assicurandone l’effettività. Questa affermazione vale anche per gli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali, in particolare, il mandato d’arresto europeo. E’ in questo contesto che si colloca la presente decisione con cui la Corte di cassazione prende nuovamente posizione in tema di esecuzione a fronte di possibili violazioni del divieto di tortura e trattamenti inumani cui potrebbe andare incontro il soggetto consegnando nel caso in cui venisse trasferito nello Stato di emissione.

Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, la quale aveva disposto la consegna all’Autorità Giudiziaria della Romania, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Alba, di un soggetto condannato alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti.

Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’interessato, articolando più motivi per violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 3 della CEDU (il c.d.“nocciolo duro” della Convenzione, rappresentato, per l’appunto, rispettivamente dal diritto alla vita e dal divieto di tortura o trattamenti inumani o degradanti) e all’art. 2 della legge n. 69/2005. Quest’ultima normativa ha recepito la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio d’Europa che ha sostituito al classico istituto dell’estradizione il mandato d’arresto europeo, un sistema di consegna più rapido e tendenzialmente automatico, costituendo il primo esempio di applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Particolarmente importante ai nostri fini risulta essere la lett. h) dell’art. 18 della legge del 2005 che, nel riprendere il considerando n. 13 dell’art. 4 della decisione quadro, vieta l’esecuzione del mandato d’arresto laddove vi sia il concreto rischio di tortura o trattamenti inumani e degradanti o di irrogazione della pena di morte. In ogni caso, ai sensi dell’art. 2, l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può comportare «una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».

Si può ritenere che tale causa ostativa ricada nell’alveo dell’art. 1, par. 3 della decisione quadro, il quale sancisce l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento dell’Unione europea e che è stato oggetto di chiarimenti interpretativi da parte della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha riconosciuto, in presenza di un fondato rischio di grave violazione dei suddetti diritti, l’urgenza di posticipare l’esecuzione del mandato e di rimettere in libertà il soggetto richiesto, pur sottoponendolo alle misure che consentano di scongiurare il rischio di fuga, in attesa di ulteriori riscontri e solide rassicurazioni da parte dell’autorità emittente (Corte di Giustizia, sent. 5/4/2016, cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Căldăraru).

Chiamata a conformarsi alla pronuncia europea, la Corte di Cassazione ha stabilito che, «una volta accertata la sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, dovuto alle condizioni generali di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta a svolgere una indagine mirata”» (Cass., sent. 3/6/2016, n. 23573, Terziyski), attraverso un supplemento di istruttoria, ai sensi dell’art. 15 par. 2 della decisione quadro e dell’art. 16 della legge di attuazione, con lo scopo di richiedere con urgenza all’autorità giudiziaria emittente informazioni complementari in ordine allo stato detentivo previsto per la persona di cui è stata chiesta la consegna e, più in generale, l’effettiva situazione degli istituti penitenziari nello Stato membro emittente.

Sulla base delle informazioni ricevute, accertato un rischio concreto di trattamento inumano e degradante, non risulta, tuttavia, integrata una causa di rifiuto della consegna, bensì un motivo per la sua posticipazione, che solo in casi eccezionali può sfociare nella rinuncia a dare seguito alla richiesta di cooperazione.

L’omessa richiesta di informazioni integrative, essendo a discrezionalità del giudice, non comporta alcuna sanzione processuale; ciò nondimeno, può rilevare ai fini della violazione dell’art. 2 della legge del 2005, nel caso in cui venga accertata l’esistenza di un rischio sistemico di trattamenti inumani e degradanti da parte dello Stato membro.

L’autorità giudiziaria chiamata a dar seguito ad una richiesta di mandato d’arresto europeo è, dunque, tenuta ad apprezzare il rischio reale che lo Stato di emissione commetta una simile violazione dei diritti umani, fondandosi su elementi oggettivi, attendibili, precisi ed aggiornati sulle condizioni di detenzione (Corte di Giustizia, sent. 27/3/2018, causa C-220/18, ML), i quali possono risultare da decisioni giudiziarie nazionali ed internazionali (Corte di Cassazione e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma anche Corti supreme e Corti costituzionali di Stati esteri), così come dai rapporti resi da istituzioni (quali il Parlamento europeo) e da organi del Consiglio d’Europa o delle Nazioni Unite (Comitato per la Prevenzione della Tortura, Amnesty International, Fair Trials International, Human Rights Watch).

Nel caso di specie, il difensore del cittadino rumeno ha denunciato il carattere apparente della motivazione con la quale la Corte d’appello ha respinto l’eccezione difensiva sulla sussistenza del serio pericolo che il consegnando fosse esposto a trattamenti inumani e degradanti, sostenuta dal difetto di “documenti affidabili” ai fini dell’esistenza di tale rischio. Al contrario, oltre ad una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte Edu, sent. 25/4/2017, Rezmives c. Romania) e ad alcune pronunce della Corte di Cassazione, che hanno riconosciuto la sussistenza di condizioni di detenzione particolarmente negative delle carceri rumene, sono stati prodotti anche il Comunicato Stampa del Consiglio d’Europa del 14 aprile 2022 e il Rapporto redatto dal Comitato per la Prevenzione della Tortura (protocollo n. CPT/Inf. (2022)-06): gli stessi rappresentano fonti attendibili, specifiche ed aggiornate su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell’esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante, rendendo necessaria l’acquisizione di informazioni aggiornate sulle condizioni detentive cui sarebbe stato sottoposto il consegnando in relazione alla sua concreta destinazione ad uno specifico istituto penitenziario.

Proprio per questa ragione, la difesa ha denunciato, con un rilievo ritenuto fondato dai giudici di legittimità, la genericità e indeterminatezza delle comunicazioni delle autorità giudiziarie rumene sulla destinazione effettiva dell’interessato che, invece, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare per sostenere la decisione di consegna.

Come ulteriore riscontro del quadro fin qui delineato, è da segnalare che il Comitato dei Ministri ha reso note le conclusioni del Rapporto del CPT, contenenti le risultanze delle verifiche eseguite dai commissari del Comitato nella primavera del 2021 presso due istituti penitenziari rumeni. La situazione descritta è la seguente: «era garantito uno spazio vitale di 2 mt all’interno della cella e, comunque, le condizioni materiali erano generalmente scadenti in tutte le carceri visitate: celle fatiscenti e prive di mobilio, materassi e lenzuola consunti, e infestati dalle cimici […]; la delegazione ha ricevuto un numero notevole di segnalazioni di presunti maltrattamenti fisici inflitti ai detenuti dal personale penitenziario, in particolare da gruppi di intervento mascherati».

Nello stesso anno, e proprio con riferimento ad un mandato d’arresto esecutivo emesso dalle autorità giudiziarie della Romania, la Corte europea ha ravvisato la violazione dell’art 3 CEDU, perché era stata autorizzata la consegna senza assumere informazioni sulle condizioni detentive del consegnando (Corte Edu, sent. 25/3/2021, Bivolaru e Moldovan c. Francia).

Tuttavia, la natura dei rilievi sulle condizioni negative di detenzione non è stata ritenuta dai giudici di legittimità ostativa alla pronuncia di consegna, con la conseguenza che non ha trovato accoglimento la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza di seconde cure: infatti, «il meccanismo di consegna delineato dalla decisione quadro 2002/584/GAI, fondato sul principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, che presuppone che tutti rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo, non può prescindere dalla constatazione dell’effettivo e concreto grave malfunzionamento del sistema penitenziario dello Stato membro emittente».

In sostanza, il perno intorno al quale ruota il tema dell’attuazione del mandato d’arresto europeo sembra essere quello del ragionevole bilanciamento tra principi fondanti il diritto dell’Unione europea, in particolare il rispetto dei diritti umani e la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Il principio del reciproco riconoscimento orienta in maniera decisiva i rapporti, e di conseguenza gli obblighi, intercorrenti tra le autorità giudiziarie dello Stato di emissione e quelle omologhe dello Stato di esecuzione: queste ultime sono tenute a riconoscere il provvedimento emesso e a darvi esecuzione attraverso la consegna, senza opporre formalità aggiuntive, presumendo, quindi, che l’autorità dello Stato richiedente abbia garantito un adeguato grado di tutela dei diritti fondamentali del soggetto interessato.

Una presunzione che, secondo la Corte di giustizia (Corte di Giustizia, sent. 29/02/2016, causa C-486/14, Kossowski), può essere sovvertita solo in casi eccezionali e che, secondo la nostra Suprema Corte, necessita di un quadro «soggettivizzato con riferimento al trattamento penitenziario riservato al consegnando».

Riferimenti bibliografici

E. Calvanese e G. De Amicis, Mandato d’arresto europeo: rassegna della giurisprudenza di legittimità ed europea a cura della VI Sezione della Cassazione, in Sistema Penale, 2020

G. De Amicis, Presunzione di protezione equivalente”, accertamento delle condizioni di detenzione e tutela dei diritti fondamentali nell’esecuzione del mandato di arresto europeo: la Corte di Strasburgo detta le regole, in Giustizia Insieme, 2021

L. Lipani e S. Montaldo, I motivi ostativi all’esecuzione del mandato d’arresto europeo nella legge italiana di recepimento e la Corte di cassazione: uno sguardo di insieme, alla luce dei principi generali dell’ordinamento UE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, in LP, 2020.

A. Rosanò, Dopo Aranyosi e Căldăraru: la prassi della Corte di cassazione italiana in materia di diritti fondamentali e MAE, in Sistema Penale, 2020

a cura di Mariù Soldani, dell’Università di Pisa

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