Il Cpt pubblica il 31° Rapporto generale. Il focus del documento è centrato, ancora una volta, attorno alle questioni legate al sovraffollamento carcerario

Il Rapporto si apre, come da tradizione, con le notizie relative alle visite svolte nel corso dello scorso anno (tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2021). In questo arco di tempo ne sono state organizzate 15, di cui 9 periodiche (Austria, Bulgaria, Lituania, Federazione Russa, Serbia, Svezia, svizzera, Turchia e Regno Unito) e 6 ad hoc (Albania, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Georgia, Grecia e Romania). Nei documenti annessi sono riportati in maniera dettagliata i luoghi e le date in cui hanno avuto luogo le visite.
Nel rapporto viene, altresì, ricordato che sono programmate, per l’anno in corso, visite nei seguenti Paesi: Croazia, Estonia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino, Ucraina. Nel frattempo (e, precisamente, fra il 28 marzo e l’8 aprile), si è svolta la visita periodica in Italia da parte di una delegazione del Comitato (guidata dal Presidente Alan Mitchell). Sono stati oggetto di valutazione, sia sotto il profilo del trattamento che quello delle condizioni di detenzione, quattro istituti penitenziari: Casa Circondariale di Milano San Vittore, Casa Circondariale di Monza, Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino e Casa Circondariale di Roma Regina Coeli (visita mirata). Il Comitato ha proceduto, altresì, a verificare il trattamento riservato a persone private della libertà da parte delle forze dell’ordine, visitando le camere di sicurezza presenti nei seguenti uffici: Questura di Milano, Comando di Compagnia dei Carabinieri di Milano Porta Monforte (Viale Umbria), Ufficio Arresti e Fermi della Polizia Municipale di Milano (Via Custodi), Questura di Roma (via di San Vitale), Dipartimento di Polizia Ferroviaria “Lazio” Roma, Comando di Compagnia dei Carabinieri Roma Centro (via Giovanni Giolitti), Commissariato San Paolo di Torino, Comando di Compagnia dei Carabinieri Oltre Dora e Stazione dei Carabinieri di Torino Mirafiori (via Guido Reni). La delegazione ha esaminato, inoltre, quattro strutture psichiatriche: Grande Ospedale Metropolitano di Milano Niguarda (Unità SPDC), Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Unità SPDC), Ospedale di Vizzolo Predabissi, Melegnano (unità SPDC), Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (Unità SPDC) e due residenze sanitarie assistenziali (Pio Albergo Trivulzio, Milano (RSA) e Istituto Palazzolo (Fondazione Don Carlo Gnocchi), Milano (RSA)).
La substantive section di questo documento, peraltro, è – come si evince dalla introduzione – quella in cui il Comitato focuses on the challenge to the dignity, health and well-being of those who are compelled to live in overcrowded prison conditions.
In alcune delle carceri visitate negli ultimi anni, emerge con chiarezza, invero, la scarsità dello spazio garantito a ciascun detenuto, che in alcuni casi arriva ad essere meno di due metri quadrati. La situazione è oltretutto aggravata dal fatto che le persone recluse sono spesso costrette a rimanere nelle celle per quasi 23 ore al giorno, in una condizione di inerzia forzata. Una tale condizione di sovraffollamento, costituisce breeding ground for tensions and violence between staff and prisoners and among prisoner themselves.
A questo proposito, il Comitato osserva, con un’espressione molto efficace, come il sovraffollamento possa turn a prison into a human warehouse, così da undermine any effort to give practical meaning to the prohibition of torture and other forms of ill treatment.
Del resto, anche negli Stati ove non siano stati riscontrati generalizzati e gravi fenomeni di sovraffollamento, il Comitato ha pur sempre registrato il problema in singoli istituti carcerari o sezioni interne. Si tratta, dunque, di accertare le cause che danno luogo a questa situazione, posto che il sovraffollamento is not primarily a reflection of rising crime levels ma al contrario it is mainly the result of stricter penal policies with increased criminalization, more frequent and longer use of remand detention, lengthier prison sentences and limited recourse to non-custodial alternatives to deprivation of liberty.
Indicativa in proposito è stata la situazione che si è venuta a manifestare a seguito della pandemia da Covid 19. Nel Marzo 2020, il Comitato ha adottato lo Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (Covid 19) pandemic con il quale, nel ribadire la natura assoluta del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, ha incoraggiato gli Stati a ricorrere con maggior frequenza a non custodial measures (alternatives to deprivation of liberty, alternative to pre-trial detention, commutation of sentences, early release and probation). Queste indicazioni sono state attuate dagli Stati, tanto da essersi significativamente ridotta la presenza negli istituti carcerari. Preso atto di ciò, il Comitato ha tenuto a rilevare come it has also become apparent that some of the arguments previously put forward by authorities that they were unable to decongest prisons were not always fully sincere. Con il ridursi dell’emergenza Covid 19, il Comitato ha peraltro riscontrato, in occasione delle visite programmate, una nuova tendenza all’aumento della popolazione carceraria.
Venendo alla possibili soluzioni e raccomandazioni, il Comitato indica in primo luogo la necessità da parte delle amministrazioni penitenziarie di procedere ad un esame dettagliato dell’effettivo tasso di presenze negli istituti penitenziari. Sin dagli anni 90 è stato individuato quale standard “accettabile” quello secondo cui deve essere garantito al detenuto uno spazio minimo pari a quattro metri quadrati in celle condivise e sei metri quadrati in celle con un unico detenuto (esclusi gli annessi sanitari). E’ sulla base questo standard che, per l’appunto, dovrebbe essere revisionato il numero massimo di detenuti ospitati in ciascun istituto. Al fine di poter garantire il rispetto di tale modello, il Comitato ipotizza la necessità di stabilire un absolute upper limit for the number of prisoners. Viene, cioè, avanzata l’ipotesi dell’introduzione di un numerus clausus, superato il quale, appropriate steps must be taken by the relevant authorities to ensure that a person, who has been newly remanded in custody or sentenced to imprisonment, is offered acceptable conditions of detention (including in terms of living space).
In senso contrario sembrano muoversi, invero, alcuni dei Paesi membri del Consiglio, che hanno deciso di stanziare significative risorse per la costruzione di nuovi carceri ovvero l’ampliamento di
quelle esistenti. Il Comitato non ritiene, però di condividere queste politiche, essendo fermamente convinto che constructing new prisons and/or permitting prison population inflation will not provide a lasting solution to the problem of overcrowding.
Va osservato, peraltro, come, per un verso, continui a essere sottostimata the ability of non-custodial measures to satisfy the duty of protection to be provided by a criminal justice system e per altro verso, se anche le politiche volte ad aprire spazi di creative solutions for execution of sentences in the community hanno indubbiamente costituito an important and necessary step, tuttavia, the development of community service, for example, or the use of effective electronic monitoring systems, coupled with supervisors (probation officers) and rehabilitation programs remain insufficient.
Il Comitato ribadisce, infine, che il sovraffollamento non è un problema che possa essere risolto dai direttori della carceri o dagli organi dell’amministrazione penitenziaria e, d’altra parte, nor one that Governments can tackle alone. Al contrario, l’esperienza mostra che combating prison overcrowding requires a systemic approach and concerted action by all relevant stakeholders. Come già evidenziato nel White Paper on prison overcrowding, è auspicabile, invero, l’attivazione di a constant dialogue and common understanding and action involving policy makers, legislators, judges, prosecutors and prison and probation managers in each member State. E, altrettanto decisiva è un’azione coerente con i precetti contenuti nella Raccomandazione R (99) 22 del Comitato dei Ministri On overcrowding and people population inflation.

 

Avv. Valentina Bastari

Contributi simili

Cass. Pen, Sez I, sent. 5/10/2021 n. 47394: il diritto dei detenuti soggetti al regime di cui all’art 41 bis Ord. Pen. di acquistare generi alimentari suscettibili di cottura

  Inserendosi nei solchi tracciati sia dalla sentenza n. 186/2018 della Corte costituzionale, nella quale era stata dichiarata l’illegittimità del…

Leggi tutto...

14 Gennaio 2022

Carcere duro: la videochiamata è una modalità esecutiva eccezionale del colloquio visivo (e non telefonico)

Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 aprile 2021, n. 19826. In materia di colloqui tra il detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. Pen. e i suoi congiunti più stretti, la Corte di Cassazione ha stabilito che la “videochiamata costituisce una modalità esecutiva del colloquio visivo nei casi in cui esso, per motivi eccezionali, non possa avere luogo”.…

Leggi tutto...

28 Settembre 2021

Le liste d’attesa nelle REMS: una condanna senza scampo da parte della Corte Europea

Rossi dalla vergogna, anzi paonazzi. E’ questa la sensazione che si prova nel leggere le motivazioni con cui la Corte Edu ha condannato ancora una volta il nostro Paese per violazione, fra l’altro, di due fondamentali disposizioni della Convenzione europea: l’art. 3 (che - come sottolineano per l’ennesima volta, semmai ce ne fosse bisogno, i giudici di Strasburgo - costituisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche e impone ai singoli Stati, fra l’altro, di assicurarsi che chiunque si trovi in stato di arresto sia << détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine>>) e l’art. 5 ( il quale prende posto <> e, in quanto tale, <> all’interno del sistema convenzionale).…

Leggi tutto...

27 Gennaio 2022

L’intervento della Ministra Cartabia alla presentazione del docufilm “Exit” di Stefano Sgarella: un “gruppo di lavoro” per affrontare singoli e specifici problemi

“Non aspettatevi miracoli ma aspettatevi un cammino, un cammino in cui avverto di avere la disponibilità di persone. In giornata firmerò la costituzione di un gruppo di lavoro che non sarà messo all’opera per ripensare le grandi teorie sul carcere – questo è già stato fatto da altri – ma per cominciare ad affrontare concretamente una serie di singoli, specifici, problemi che, anche a legislazione invariata, come a legislazione invariata è nata “La Nave” possono dare grandi frutti. Trovo grande disponibilità, grande sensibilità, energie che si vogliono mettere in moto. Questo basterà a far rotolare una palla di neve che speriamo diventi presto una valanga”.…

Leggi tutto...

12 Settembre 2021

Detenuti al carcere duro ed orario di preparazione dei pasti: il “no” della Cassazione a differenze regolamentari irragionevoli

Il divieto discriminatorio per i detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen. di godere della medesima libertà di orario assegnata in favore dei detenuti comuni nella preparazione e cottura dei cibi in cella - divieto non motivato da rilevanti esigenze di salubrità ambientale o di ordine e sicurezza penitenziari -, si risolve in una ingiustificata ed intollerabile violazione del diritto alla salute individuale, inciso dalle modalità e dai tempi di alimentazione soggettivi (Cass., Sez. V, 24925/2022)…

Leggi tutto...

3 Agosto 2022

Regime ex art. 41-bis Ord. Pen.: sì alla consegna diretta di dolci e giocattoli destinati a figli e nipoti infradodicenni

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 aprile 2021, n. 24691. Per la Suprema Corte è legittima l’ordinanza del Magistro di Sorveglianza (confermata dal Tribunale di Sorveglianza) che attribuisce al detenuto sottoposto al c.d. carcere duro la facoltà di consegnare direttamente piccoli giocattoli o dolciumi, acquistati al sopravvitto ai propri discendenti in linea retta, minori di dodici anni e con i quali è stato ammesso a svolgere il colloquio senza vetro divisorio.…

Leggi tutto...

30 Agosto 2021

Torna in cima Newsletter