Il Cpt pubblica il 31° Rapporto generale. Il focus del documento è centrato, ancora una volta, attorno alle questioni legate al sovraffollamento carcerario

Il Rapporto si apre, come da tradizione, con le notizie relative alle visite svolte nel corso dello scorso anno (tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2021). In questo arco di tempo ne sono state organizzate 15, di cui 9 periodiche (Austria, Bulgaria, Lituania, Federazione Russa, Serbia, Svezia, svizzera, Turchia e Regno Unito) e 6 ad hoc (Albania, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Georgia, Grecia e Romania). Nei documenti annessi sono riportati in maniera dettagliata i luoghi e le date in cui hanno avuto luogo le visite.
Nel rapporto viene, altresì, ricordato che sono programmate, per l’anno in corso, visite nei seguenti Paesi: Croazia, Estonia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino, Ucraina. Nel frattempo (e, precisamente, fra il 28 marzo e l’8 aprile), si è svolta la visita periodica in Italia da parte di una delegazione del Comitato (guidata dal Presidente Alan Mitchell). Sono stati oggetto di valutazione, sia sotto il profilo del trattamento che quello delle condizioni di detenzione, quattro istituti penitenziari: Casa Circondariale di Milano San Vittore, Casa Circondariale di Monza, Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino e Casa Circondariale di Roma Regina Coeli (visita mirata). Il Comitato ha proceduto, altresì, a verificare il trattamento riservato a persone private della libertà da parte delle forze dell’ordine, visitando le camere di sicurezza presenti nei seguenti uffici: Questura di Milano, Comando di Compagnia dei Carabinieri di Milano Porta Monforte (Viale Umbria), Ufficio Arresti e Fermi della Polizia Municipale di Milano (Via Custodi), Questura di Roma (via di San Vitale), Dipartimento di Polizia Ferroviaria “Lazio” Roma, Comando di Compagnia dei Carabinieri Roma Centro (via Giovanni Giolitti), Commissariato San Paolo di Torino, Comando di Compagnia dei Carabinieri Oltre Dora e Stazione dei Carabinieri di Torino Mirafiori (via Guido Reni). La delegazione ha esaminato, inoltre, quattro strutture psichiatriche: Grande Ospedale Metropolitano di Milano Niguarda (Unità SPDC), Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Unità SPDC), Ospedale di Vizzolo Predabissi, Melegnano (unità SPDC), Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (Unità SPDC) e due residenze sanitarie assistenziali (Pio Albergo Trivulzio, Milano (RSA) e Istituto Palazzolo (Fondazione Don Carlo Gnocchi), Milano (RSA)).
La substantive section di questo documento, peraltro, è – come si evince dalla introduzione – quella in cui il Comitato focuses on the challenge to the dignity, health and well-being of those who are compelled to live in overcrowded prison conditions.
In alcune delle carceri visitate negli ultimi anni, emerge con chiarezza, invero, la scarsità dello spazio garantito a ciascun detenuto, che in alcuni casi arriva ad essere meno di due metri quadrati. La situazione è oltretutto aggravata dal fatto che le persone recluse sono spesso costrette a rimanere nelle celle per quasi 23 ore al giorno, in una condizione di inerzia forzata. Una tale condizione di sovraffollamento, costituisce breeding ground for tensions and violence between staff and prisoners and among prisoner themselves.
A questo proposito, il Comitato osserva, con un’espressione molto efficace, come il sovraffollamento possa turn a prison into a human warehouse, così da undermine any effort to give practical meaning to the prohibition of torture and other forms of ill treatment.
Del resto, anche negli Stati ove non siano stati riscontrati generalizzati e gravi fenomeni di sovraffollamento, il Comitato ha pur sempre registrato il problema in singoli istituti carcerari o sezioni interne. Si tratta, dunque, di accertare le cause che danno luogo a questa situazione, posto che il sovraffollamento is not primarily a reflection of rising crime levels ma al contrario it is mainly the result of stricter penal policies with increased criminalization, more frequent and longer use of remand detention, lengthier prison sentences and limited recourse to non-custodial alternatives to deprivation of liberty.
Indicativa in proposito è stata la situazione che si è venuta a manifestare a seguito della pandemia da Covid 19. Nel Marzo 2020, il Comitato ha adottato lo Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (Covid 19) pandemic con il quale, nel ribadire la natura assoluta del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, ha incoraggiato gli Stati a ricorrere con maggior frequenza a non custodial measures (alternatives to deprivation of liberty, alternative to pre-trial detention, commutation of sentences, early release and probation). Queste indicazioni sono state attuate dagli Stati, tanto da essersi significativamente ridotta la presenza negli istituti carcerari. Preso atto di ciò, il Comitato ha tenuto a rilevare come it has also become apparent that some of the arguments previously put forward by authorities that they were unable to decongest prisons were not always fully sincere. Con il ridursi dell’emergenza Covid 19, il Comitato ha peraltro riscontrato, in occasione delle visite programmate, una nuova tendenza all’aumento della popolazione carceraria.
Venendo alla possibili soluzioni e raccomandazioni, il Comitato indica in primo luogo la necessità da parte delle amministrazioni penitenziarie di procedere ad un esame dettagliato dell’effettivo tasso di presenze negli istituti penitenziari. Sin dagli anni 90 è stato individuato quale standard “accettabile” quello secondo cui deve essere garantito al detenuto uno spazio minimo pari a quattro metri quadrati in celle condivise e sei metri quadrati in celle con un unico detenuto (esclusi gli annessi sanitari). E’ sulla base questo standard che, per l’appunto, dovrebbe essere revisionato il numero massimo di detenuti ospitati in ciascun istituto. Al fine di poter garantire il rispetto di tale modello, il Comitato ipotizza la necessità di stabilire un absolute upper limit for the number of prisoners. Viene, cioè, avanzata l’ipotesi dell’introduzione di un numerus clausus, superato il quale, appropriate steps must be taken by the relevant authorities to ensure that a person, who has been newly remanded in custody or sentenced to imprisonment, is offered acceptable conditions of detention (including in terms of living space).
In senso contrario sembrano muoversi, invero, alcuni dei Paesi membri del Consiglio, che hanno deciso di stanziare significative risorse per la costruzione di nuovi carceri ovvero l’ampliamento di
quelle esistenti. Il Comitato non ritiene, però di condividere queste politiche, essendo fermamente convinto che constructing new prisons and/or permitting prison population inflation will not provide a lasting solution to the problem of overcrowding.
Va osservato, peraltro, come, per un verso, continui a essere sottostimata the ability of non-custodial measures to satisfy the duty of protection to be provided by a criminal justice system e per altro verso, se anche le politiche volte ad aprire spazi di creative solutions for execution of sentences in the community hanno indubbiamente costituito an important and necessary step, tuttavia, the development of community service, for example, or the use of effective electronic monitoring systems, coupled with supervisors (probation officers) and rehabilitation programs remain insufficient.
Il Comitato ribadisce, infine, che il sovraffollamento non è un problema che possa essere risolto dai direttori della carceri o dagli organi dell’amministrazione penitenziaria e, d’altra parte, nor one that Governments can tackle alone. Al contrario, l’esperienza mostra che combating prison overcrowding requires a systemic approach and concerted action by all relevant stakeholders. Come già evidenziato nel White Paper on prison overcrowding, è auspicabile, invero, l’attivazione di a constant dialogue and common understanding and action involving policy makers, legislators, judges, prosecutors and prison and probation managers in each member State. E, altrettanto decisiva è un’azione coerente con i precetti contenuti nella Raccomandazione R (99) 22 del Comitato dei Ministri On overcrowding and people population inflation.

 

Avv. Valentina Bastari

Contributi simili

“Per aspera ad inferos”: osservazioni di Lina Caraceni attorno al testo-base adottato dalla Commissione giustizia della Camera

Per aspera ad inferos: la parafrasi del noto brocardo latino descrive perfettamente l’inarrestabile involuzione verso derive repressive e securitarie dell’art. 4-bis ord. penit., anche dopo Corte cost., ord. 97/2021, la quale ha concesso al legislatore un anno di tempo per “sanare”, altrimenti verrà dichiarata, l’incostituzionalità della disciplina penitenziaria che vieta l’accesso ai benefici, in assenza di utile collaborazione con la giustizia, ai condannati per reati “ostativi”, segnatamente gli ergastolani per crimini di contesto mafioso.…

Leggi tutto...

30 Novembre 2021

“Diritto penitenziario e sociologia della pena”, Agostino Siviglia

Si segnala la pubblicazione del volume “Diritto penitenziario e sociologia della pena” nel quale l’autore, il Garante dei diritti dei…

Leggi tutto...

23 Novembre 2021

Mandato di arresto europeo e risocializzazione del condannato extracomunitario. Il rinvio pregiudiziale alla CGUE

Con ordinanza n° 217 del 2021, nell’ambito di un ricorso di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte costituzionale ha nuovamente adìto la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ponendo quesiti interpretativi sulle implicazioni in tema di tutela dei diritti fondamentali quale conseguenza dell’applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo (d’ora in poi M.A.E.).…

Leggi tutto...

18 Febbraio 2022

Liberazione anticipata: imprescindibile la prova di un’effettiva rieducazione

Il Tribunale di Sorveglianza per i Minorenni di Catania, con tre diversi provvedimenti, chiarisce come il raggiungimento della prova di un’effettiva partecipazione all’opera di rieducazione sia requisito necessario per far sì che il minore detenuto possa accedere alla liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n° 354.…

Leggi tutto...

14 Febbraio 2022

Corte Cost., sent. n. 28/2022: dichiarata l’incostituzionalità del “canone” di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria per violazione dei principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena

Con la sentenza in oggetto la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 53 co.2° legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che il tasso minimo di conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva pecuniaria non possa essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale, ossia ad euro 250 per ogni giorno di pena detentiva, anziché ad euro 75, cioè il limite minimo stabilito in materia di decreto penale di condanna dall’art. 459, co.1-bis, c.p.p.…

Leggi tutto...

17 Febbraio 2022

Torna in cima Newsletter