Tra riforma e “rivoluzione”: l’alba di nuovi equilibri nell’esecuzione penale?

Il 10 agosto scorso sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia lo schema di decreto legislativo di riforma della giustizia penale e la relativa relazione illustrativa: tale riforma, nelle intenzioni dell’esecutivo, dovrebbe costituire un decisivo punto di svolta per la disciplina processual penalistica e per l’esecuzione penale in generale.

In particolare, tra i molti punti toccati dalla Riforma, assume notevolissima importanza l’intervento sul sistema sanzionatorio, nel quale deve segnalarsi il potenziamento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e il loro allineamento con le (sempre meno) differenti misure alternative alla detenzione previste dalla legge di ordinamento penitenziario; in particolare, ciò avviene mediante il raddoppio dei termini per concedere le prime (da due anni a quattro anni) e l’eliminazione (ex art. 1 comma 17 della legge delega) della semidetenzione e della libertà controllata, “convertite” in semilibertà e detenzione domiciliare. Si legge nella relazione illustrativa al decreto che «[l]a scelta del Parlamento è stata di ampliare notevolmente l’area della pena detentiva breve sostituibile: il limite massimo di due anni di pena detentiva, infatti, viene raddoppiato. Il concetto di pena detentiva “breve” cambia e si allinea, nel giudizio di cognizione, con quello individuato in sede di esecuzione dall’art. 656, co. 5 c.p.p. Per effetto di interventi legislativi e della Corte costituzionale, infatti, il limite di pena detentiva inflitta fino al quale, di norma, il pubblico ministero deve sospendere l’ordine di esecuzione, dando al condannato la possibilità di chiedere al tribunale di sorveglianza una misura alternativa alla detenzione, è di quattro anni. Di fatto, la pena detentiva breve, nell’esecuzione penale, è la pena fino a quattro anni, che può essere eseguita ab initio fuori dal carcere, previa concessione di una misura alternativa alla detenzione. La scelta della l. n. 134/2021 è di allineare il limite massimo della pena sostituibile con quello entro il quale in sede di esecuzione può applicarsi una misura alternativa alla detenzione. Questa scelta comporta due effetti positivi sul sistema: a) fa venir meno l’integrale sovrapposizione dell’area della pena sospendibile con quella della pena sostituibile, ai sensi della l. n. 689/1981, promettendo così di rivitalizzare nella prassi le pene sostitutive; b) consente al giudice di cognizione di applicare pene, diverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite immediatamente, dopo la definitività della condanna, senza essere ‘sostituite’ con misure alternative da parte del tribunale di sorveglianza, spesso a distanza di molto tempo dalla condanna stessa (come testimonia l’allarmante fenomeno dei c.d. liberi sospesi). La riforma, in altri termini, realizza una anticipazione dell’alternativa al carcere all’esito del giudizio di cognizione. 185 Più in generale, la riforma delle pene sostitutive promette positivi effetti di deflazione processuale e penitenziaria, inserendosi a pieno titolo tra gli interventi volti a migliorare l’efficienza complessiva del processo e della giustizia penale».

Detto allineamento comporta, come effetto domino, una vera e propria rivoluzione dal punto di vista processualistico: se prima il baricentro dell’esecuzione delle pene era la magistratura di sorveglianza, dopo la riforma, probabilmente, esso si sposterà a metà tra questa e il giudice della cognizione, il quale, secondo il nuovo art. 545 bis c.p.p., avrà la possibilità – con il consenso del condannato e grazie all’ausilio degli uffici di esecuzione penale esterna – di sostituire direttamente la pena della reclusione con le “nuove” sanzioni sostitutive brevi. Ricorda nuovamente la relzione al decreto che «[i]l meccanismo elaborato è ispirato al modello del sentencing di matrice anglosassone, ma non è del tutto estraneo al nostro ordinamento, che lo conosce nei processi davanti al giudice di pace (art. 33 d.lgs. n. 274 del 2000 che prevede che – in determinati casi – il giudice possa fissare una nuova udienza per svolgere alcuni accertamenti funzionali all’individuazione della pena più adeguata al caso concreto e – in quella successiva udienza, se ne ricorrono le condizioni – possa “integrare il dispositivo”)». Questo meccanismo potrà senz’altro favorire una riduzione del carico di lavoro che oggi grava sulla magistratura di sorveglianza e sui cc.dd. “liberi sospesi” ex art. 656 c.p.p. – i quali per lungo tempo attendono come poter scontare la propria pena -, anche se, inevitabilmente, andrà ad incrementare il lavoro dei giudici (sempre meno) del fatto.

A cura di Guglielmo Sacco

Contributi simili

Lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto: modalità di calcolo

Cassazione Penale, SS. UU., 19 febbraio 2021, n. 6551. Con la presente sentenza, le Sezioni Unite, affronta il tema della modalità di calcolo dello spazio minimo che deve essere garantito al detenuto ospitato in una cella collettiva, ai sensi dell’art. 3 CEDU, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa come “Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo”.…

Leggi tutto...

11 Ottobre 2021

Cass. Pen., Sez. I., sent., 2 luglio 2021, n. 38350: provvedimento di fissazione dell’udienza camerale

La prima sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38350/2021 ha ribadito il principio di diritto secondo cui,…

Leggi tutto...

27 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33745: illeciti disciplinari

LA BATTITURA COLLETTIVA DEI BLINDATI SUI CANCELLI DELLE CAMERE DI PERNOTTAMENTO COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE   Il caso posto all’attenzione della…

Leggi tutto...

21 Gennaio 2022

Ancora in punto di diritto alla sessualità delle persone detenute. La pronuncia della Corte Edu alimenta il dibattito sul fronte interno

In data 1° luglio 2021, la Prima Sezione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nel caso Lesław Wójcik c. Polonia, si è pronunciata in merito alla portata del diritto all’affettività, nella sua particolare declinazione del diritto alla sessualità, delle persone detenute.…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2021

La Danimarca affitta celle in Kosovo per “ospitare” detenuti extra-comunitari. Dalla Commissione europea una risposta eludente e deludente sul fenomeno della “delocalizzazione” di persone recluse

Il 10 maggio 2022 è stata data una risposta da parte di Olivér Várhelyi a nome della Commissione europea all’interrogazione parlamentare riguardante l’accordo tra Danimarca e Kosovo per il trasferimento di detenuti…

Leggi tutto...

22 Luglio 2022

Osservazioni in merito alla bozza di circolare del D.A.P. sul circuito di media sicurezza

Il circuito di media sicurezza rappresenta un settore che, più di altri, è stato oggetto di numerose modifiche le quali, tuttavia, hanno portato alla formazione di prassi eterogenee, molto spesso non in linea con quanto statuito a livello nazionale e internazionale. Per questo motivo, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha elaborato una circolare al fine di ridisegnare il trattamento penitenziario nel circuito di media sicurezza, il quale ospita, peraltro, il maggior numero di detenuti presenti all’interno delle carceri italiane. …

Leggi tutto...

19 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter