Lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto: modalità di calcolo

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 19 febbraio 2021 (ud. 24 settembre 2020), n. 6551. Con la presente sentenza, le Sezioni Unite, affronta il tema della modalità di calcolo dello spazio minimo che deve essere garantito al detenuto ospitato in una cella collettiva, ai sensi dell’art. 3 CEDU, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa come “Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo”.
In altri termini, nell’effettuare tale calcolo, la superficie totale della cella non deve comprendere quella dei sanitari, ma deve includere lo spazio occupato dai mobili (intendendo, con tale ultimo sostantivo, gli arredi che possono essere facilmente spostati da un punto all’altro della cella, e viceversa, escludendo dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientra anche il letto a castello). Ciò appare senza dubbio favorevole al benessere dei detenuti, ai quali viene garantito uno spazio più ampio concretamente utile per il movimento.

In conclusione, la Corte, si è esposta sul tema dei “fattori compensativi” (intesi come elementi di carattere positivo che, in qualche modo, possono attenuare il disagio di uno spazio troppo ristretto all’interno della cella), affermando che: “Se il detenuto è sottoposto al regime cd. “chiuso”, è necessario che gli venga assicurato uno spazio minimo di tre metri quadrati, detratto quello impegnato da strutture sanitarie e arredi fissi; se, al contrario, è sottoposto al regime cd. “semiaperto”, ove gli venga riservato uno spazio inferiore ai tre metri quadrati, è necessario, al fine di escludere o di contenere il pericolo di violazione dell’art. 3 CEDU (derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati), che concorrano i seguenti fattori: 1) breve durata della detenzione; 2) sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella assicurata dallo svolgimento di adeguate attività; 3) dignitose condizioni carcerarie”.

Qui il testo della sentenza.

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Un decreto, tre problemi

Con un triplice colpo il nuovo Governo ha presentato le sue credenziali in materia di giustizia.…

Leggi tutto...

3 Novembre 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45220: l’istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere

Nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un’ordinanza del medesimo Magistrato con…

Leggi tutto...

22 Marzo 2022

La Corte di cassazione chiarisce alcune questioni in tema di giudizio di ottemperanza ex art. 35 bis o.p.

Le questioni affrontate nella sentenza di Cass., sez. I, 13 gennaio 2022, n. 17167, riguardano due noti interrogativi, emersi, nel corso del tempo, nell’ambito del giudizio di ottemperanza instaurato a norma dell’art. 35-bis ord. penit. (e dunque nella procedura di reclamo giurisdizionale). Il primo concerne l’individuazione del giudice competente. Stando al comma 5 dell’art. 35-bis ord. penit., la mancata esecuzione dell’ordinanza che ha deciso sul reclamo può essere denunciata (dall’interessato o dal suo difensore munito di procura speciale) «al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento». Nessun dubbio, quindi, quando il provvedimento non eseguito dall’amministrazione sia stato emanato proprio dall’organo monocratico di sorveglianza: il giudice competente per l’ottemperanza è certamente il magistrato che ha pronunciato il provvedimento rimasto ineseguito.…

Leggi tutto...

17 Giugno 2022

“Perchè la pena dell’ergastolo deve essere attenuata” – Eugenio Perucatti

Si segnala, attesa anche la stretta attualità dell’argomento trattato, la recente pubblicazione dal titolo “Perché la pena dell’ergastolo deve essere…

Leggi tutto...

6 Agosto 2021

Le Contrôleur générale des lieux de privation de liberté ha pubblicato il suo ultimo rapporto (con riguardo all’attività svolta nel 2021). La questione principale anche per le carceri francesi è legata al sovraffollamento. Viene suggerito di regolare per leggi i flussi all’interno degli istituti penitenziari

In attesa di avere a disposizione la versione integrale del Rapporto annuale - che, come puntualizzato nel comunicato ufficiale apparso sul sito (https://www.cglpl.fr/ 2022/publication-du-rapport-dactivite-2021/), sarà reso accessibile in rete il 13 luglio prossimo - è stato reso pubblico il dossier predisposto per la stampa (oltre a un’ampia documentazione fotografica dei luoghi visitati). Durante l’anno appena trascorso, il CGLPL ha effettuato 124 visite di controllo: 29 istituti penitenziari, 24 stabilimenti per persone affette da disturbi mentali, 14 luoghi di ospedalizzazione per persone detenute (chambres sécurisées), 9 centri di rétention administrative per extracomunitari (CRA), 7 centri educativi a regime chiuso per minori (CEF), 9 tribunali e 32 locali destinati alla garde à vue. I controllori hanno trascorso 140 giorni all’interno di strutture sanitarie per persone detenute, 162 giorni in istituti penitenziari, 55 giorni in luoghi di garde à vue, 25 giorni un centri educativi “chiusi” per minori e 28 giorni in luoghi di “trattenimento amministrativo”.…

Leggi tutto...

7 Giugno 2022

A cura di Francesco Picozzi
Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema “irrisolvibile”.

Proponiamo un’intervista, andata in questa estate su “Radio Cusano Campus”, concernente il tema – purtroppo sempre attuale – del sovraffollamento…

Leggi tutto...

12 Giugno 2023

Torna in cima Newsletter