Cass. Pen., Sez. I, sent. 14.9.2021 (dep. 10.2.2022) n. 4641: il convivente di un soggetto che appartiene alla “famiglia” del detenuto non è titolare della facoltà di colloquio c.d. ordinario

L’ordinamento penitenziario – art. 37 d.P.R. n. 230/2000 – identifica, tra le categorie di persone ammesse in via ordinaria alla fruizione dei colloqui, i congiunti e i conviventi del soggetto ristretto.

Il termine “congiunti” utilizzato dall’art. 18 Ord. Pen. fa riferimento alla realizzazione dei colloqui con i “familiari”.

L’art. 41-bis, co. 2-quater, lett. b), Ord. Pen. indica solo “familiari” e “conviventi” quali soggetti legittimati, salvo casi eccezionali.

 

L’art. 1, co. 38, della legge n. 76 del 20 maggio 2016 stabilisce: “i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario”.

Questa disposizione – secondo la Suprema Corte di Cassazione – “assume valenza limitativa della parificazione, essendo espressa una equiparazione tra la persona convivente (con il soggetto privato della libertà) e il coniuge”.

Ne discende che, anche in ambito penitenziario, l’identificazione dell’insieme dei “congiunti” non può che operarsi ai sensi dell’art. 307, co. 4, c.p., disposizione che – stante l’intervento del Dlgs. n. 6/2017 – “non ricomprende i soggetti legati da vincoli familiari di fatto, essendo stata – l’estensione in parola – limitata alla parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso”.

 

Pertanto, secondo la Corte di legittimità, non può ritenersi titolare della facoltà di colloquio c.d. ordinario “una persona che sia convivente non già del soggetto recluso [..] ma che sia convivente di un soggetto appartenente alla ‘famiglia’ del detenuto”.

In via ermeneutica non si può superare il “doppio limite” di cui all’art. 307, co. 4, c.p. – che si estende alle sole unioni civili – e all’art. 1, co. 38, l. n. 76/2016 che, intervenendo specificamente sull’ordinamento penitenziario, è teso a parificare i diritti del convivente con quelli del coniuge, rispondendo “alla necessità di tutelare la diretta relazione interpersonale (convivenza/coniugio) e non le relazioni di fatto di tipo indiretto”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 luglio 2021, n. 33339: misure alternative e stato di salute

Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 luglio 2021, n. 33339, Presidente Casa, Relatore Renoldi: misure alternative alla detenzione e stato…

Leggi tutto...

10 Dicembre 2021

Suicidi in carcere: la Corte Europea interroga l’Italia nel caso Zenzami

Si torna a parlare di morti in carcere. Nel mese di dicembre la Corte Europea dei diritti dell’uomo, in merito…

Leggi tutto...

15 Gennaio 2022

Suicidi in carcere: uno ogni cinque giorni

È di questi giorni la notizia dell’ennesimo suicidio consumatosi in carcere. Si tratta di una giovane detenuta nella casa circondariale…

Leggi tutto...

3 Agosto 2022

Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 13.09.2022: una nuova questione di legittimità costituzionale fa tremare il rigido art. 4-bis O.P.

Una nuova questione di legittimità costituzionale fa tremare il rigido art. 4-bis O.P. Il detenuto per reati ostativi potrà accedere…

Leggi tutto...

5 Ottobre 2022

Il diritto del detenuto alla corrispondenza telefonica è “illimitato”, tanto per il numero quanto per la durata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata – Trib. sorv. di L’Aquila, ord. 20/09/2022

Il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila ha affermato, con l'ordinanza in oggetto, che le limitazioni regolamentari alla corrispondenza telefonica del detenuto (o internato) con il difensore sono illegittime perché il colloquio con il legale, sia esso visivo o telefonico, non può essere sottoposto a limitazione né nel numero né nella durata, nel rispetto delle effettive esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria.…

Leggi tutto...

24 Ottobre 2022

Cass. pen. Sez VII-13/05/2021 n. 39868- art 41 bis O.P.

Con la presente ordinanza la Sezione VII penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del…

Leggi tutto...

20 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter