Il Tribunale per i Minorenni di Firenze sull’affidamento in prova al servizio sociale del minorenne tossicodipendente o alcoolizzato

Con due provvedimenti, entrambi adottati dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, in funzione di Tribunale di Sorveglianza, si ribadisce come presupposti imprescindibili per poter accedere e beneficiare della misura alternativa in prova al servizio sociale di cui all’art. 94 d.P.R. n° 309/90, siano la predisposizione di un idoneo e specifico programma terapeutico socio-riabilitativo nonché un serio e concreto ravvedimento del condannato.

Con un primo provvedimento, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, in funzione di Tribunale di Sorveglianza, nell’ammettere il detenuto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n° 309/90, ripercorre e sottolinea i presupposti applicativi nonché le finalità della misura in questione.

Ai sensi del citato articolo 94 se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere, in ogni momento, di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica. Il programma deve essere da lui concordato con un’azienda sanitaria pubblica o con una struttura privata a ciò autorizzata. L’intento è quello di evitare il ricorso a modelli standarizzati che metterebbero a dura la prova la tenuta del progetto riabilitativo.

A tale misura è possibile ricorrere se la pena detentiva da espiare, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non sia superiore agli anni 6 o agli anni 4 se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n° 354.
Se l’ordine di carcerazione è stato eseguito – come nel caso di specie – la domanda è presentata al Magistrato di Sorveglianza. Quest’ultimo accoglierà provvisoriamente l’istanza qualora siano offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione. Ciò, ovviamente, sempre che non vi siano elementi tali da far presumere un pericolo di fuga.  
Ai fini della decisione, il Tribunale di Sorveglianza può disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato. Deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si richiede, dunque, un serio e concreto ravvedimento.
Il Tribunale accoglierà l’istanza qualora ritenga che il programma di recupero contribuisca al recupero del condannato ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta in futuro altri reati. In caso di accoglimento, il provvedimento dovrà dettare una serie di prescrizioni, tra le quali quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Saranno altresì fissate le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero.   
Nel caso di specie, i giudici minorili fiorentini, nell’ammettere il detenuto alla misura alternativa in questione, hanno valorizzato la predisposizione – in accordo con il Ser.d di competenza – di un programma terapeutico e socio-riabilitativo specifico, basato su colloqui con gli operatori referenti dell’équipe e controlli tossicologici a cadenza bisettimanale.

Oggetto di ulteriore valorizzazione sono stati tanto lo svolgimento di regolare attività lavorativa quanto l’espletamento, di attività socialmente utile, consistente nella cura e nella manutenzione di aree verdi e zone lacuali.

In ultimo nel provvedimento viene valorizzato – quale elemento sintomatico di un serio cambiamento dello stile di vita – la volontà riparativa delle conseguenze del reato commesso (tentato omicidio ex artt. 56 e 575 c.p.); volontà concretamente manifestata anche attraverso il versamento di somme di denaro in favore della persona offesa, a titolo di parziale risarcimento del danno.

Così il Tribunale ha concluso che il percorso di cambiamento e di inserimento sociale intrapreso dall’interessato dovesse essere rafforzato ed incoraggiato attraverso la misura dell’affidamento in prova in casi particolari di cui all’art. 94 d.P.R. n° 309/90; misura che appare idonea ad evitare e prevenire il pericolo di recidiva.

Per una reale comprensione della portata e delle finalità perseguite dalla misura in esame, deve richiamarsi un secondo e diverso provvedimento, emesso sempre dal Tribunale di Sorveglianza minorile di Firenze, con il quale si è invece proceduto alla revoca della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.

Nel caso attenzionato, l’interessato, già detenuto, veniva ammesso all’affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n° 309/90 con provvedimento provvisorio del Magistrato di Sorveglianza poi confermato dal T.M. in funzione di Tribunale di Sorveglianza, per seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo in comunità.

Tuttavia, sin dall’inizio, il giovane teneva un comportamento fortemente ostile al trattamento e alle regole comunitarie.  Gli operatori della struttura, con una prima relazione, segnalavano che l’interessato aveva assunto un ruolo di leader negativo, teso ad influenzare il resto del gruppo e, se richiamato al rispetto delle regole comunitarie, assumeva contegni minacciosi ed aggressivi.

Ancora si faceva presente che, a seguito di un incontro con alcuni familiari, l’interessato, al rientro nella comunità, aveva introdotto sostanze stupefacenti, ammettendo la trasgressione soltanto il giorno successivo all’accaduto.

Con una successiva relazione veniva denunciato il permanere di un atteggiamento del soggetto «prepotente, minaccioso ed intollerante» sia nei confronti degli operatori che degli altri ospiti della struttura.

In più occasioni l’interessato assumeva comportamenti inopportuni, danneggiando alcuni beni appartenenti alla comunità ed istigando i coetanei ad «autogestirsi secondo logiche più vicine al carcere che alla comunità terapeutica».

L’interessato così ha continuato a condurre, all’interno della comunità, uno stile di vita ispirato a condotte e codici di comportamento appresi e maturati nell’ambiente carcerario, con una «totale assenza di compliance al trattamento ed alle regole basilari di convivenza» e di rispetto per l’altro, senza le quali non è possibile dare avvio e proseguire un trattamento terapeutico in forma residenziale.

Nelle successive note informative, gli operatori della struttura hanno sottolineato – a più riprese – che questa escalation metteva a serio rischio, oltre che il giovane stesso, anche gli altri ospiti della comunità e l’équipe della struttura stessa. Il personale della comunità pertanto chiedeva che venisse sospesa con urgenza la misura in questione.

Così il Magistrato di Sorveglianza, alla luce del quadro sopra descritto, disponeva la sospensione cautelativa dell’esecuzione della misura alternativa, ai sensi degli artt. 51 ter Legge n° 354/1975, 98 d.P.R. n° 230/2000 e 8, commi 3 e 4, e del d.lgs. n°121/2018 poiché l’escalation di comportamenti negativi non permetteva attendere una statuizione definitiva del Tribunale di Sorveglianza.

Quest’ultimo, in linea con la decisione dell’organo monocratico – con il provvedimento in oggetto – ha concluso nel ritenere che, alla luce della suddetta esposizione, il comportamento del condannato,  contrario alle prescrizioni impartite, è del tutto incompatibile con la prosecuzione della misura dell’affidamento in prova, oltre che pericoloso sia per sé che per gli altri utenti della comunità nella quale era ospite.

Si aggiunga che per l’A.G. competente è apparsa altrettanto evidente l’assenza dei presupposti minimi necessari, non solo per la prosecuzione della misura concessa, ma anche per la sostituzione della stessa con altra misura penale di comunità. Il comportamento tenuto dal soggetto, difatti, è sintomatico della totale incapacità dell’interessato di accettare e far proprie anche le più elementari regole del vivere civile, poiché egli le percepisce come unicamente dirette a limitare la sua autonomia personale.

 

A cura di Giulia Vagli

 

 

 

 

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