Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 46719: colloqui visivi dei detenuti sottoposti al regime differenziato

I colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento delle relazioni con i più stretti congiunti, diritto riconosciuto dall’ordinamento penitenziario e con radicamento nel diritto costituzionale e convenzionale.

Le limitazioni all’esercizio del diritto ai colloqui visivi devono essere pertanto previste dalla legge e giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, ordine pubblico e prevenzione dei reati, protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 23819/2020; Corte Edu, Sez. II, 4 febbraio 2003, Van der Ven c. Paesi Bassi, secondo cui la detenzione non può sopprimere in modo assoluto la relazionalità e la vita affettiva mediante l’isolamento completo del detenuto).

Il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., ai quali si applicano disposizioni restrittive in ordine al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento. Tali limitazioni devono essere necessariamente giustificate da esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza sottese al regime differenziato (cfr. Corte Cost, sent. n. 97/2020; Corte Cost., sent. n. 351/1996).

L’art. 16 della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, recante la disciplina dell’organizzazione del c.d. carcere duro, stabilisce che il colloquio senza vetro divisorio può avvenire solo nel caso in cui esso avvenga con figli e nipoti in linea retta di età inferiore a dodici anni.

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che tale scelta organizzativa non rappresenta un esercizio irragionevole della discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, bensì è frutto di un prudente contemperamento ed è fondata sulla necessità di non pregiudicare le esigenze di controllo per effetto di un’eccessiva espansione dei soggetti ammessi al colloquio con modalità derogatorie rispetto a quelle ordinarie, fra le quali, la presenza di locali con vetro divisorio (Cfr., Cass., Sez. I, sent. n. 28260/2021; Cass., Sez. I, sent. n. 22292/2018).

È prestata attenzione allo svolgimento dei colloqui da parte dei minori infraquattordicenni per far sì che questi possano svolgersi in luoghi più accoglienti, meno spersonalizzanti e secondo procedure, anche di controllo, calibrate sulla personalità, ancora in evoluzione, dei minori. Tuttavia, ciò non può significare, in assenza di univoche indicazioni sul punto, la volontà del legislatore di introdurre una deroga al principio secondo cui i colloqui tra i soggetti sottoposti al regime differenziato e i loro familiari possano avere luogo in assenza del vetro divisorio. Si tratta di una deroga introdotta dal D.A.P. che ha realizzato un contemperamento ragionevole e congruo per il principio della congruità delle restrizioni, limitando il regime dei minori controlli ai soli soggetti infradodicenni, i quali, in ragione della loro età, più difficilmente possono essere strumentalizzati per aggirare le finalità proprie del regime differenziato.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze e la nuova interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 51 ter o.p.

Il Tribunale di Sorveglianza accoglie l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 51 ter o.p proposta in tale sede dal difensore di soggetto ammesso alla misura dell'affidamento in prova con esito negativo.…

Leggi tutto...

17 Marzo 2022

A cura di Mattia Cavallini
La pedofilia: aspetti clinici e giuridici

Clicca qui  per leggere il contributo.…

Leggi tutto...

1 Giugno 2023

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze approva il Protocollo per la corretta ed omogenea applicazione dell’art. 94 D.P.R. 309/90

Il protocollo per la corretta e omogenea applicazione dell’art 94 D.p.r. 309/90, approvato l’8 marzo 2021 dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dalle Aziende USL della Toscana e dall'Ufficio Inter distrettuale per l'esecuzione penale esterna di Firenze, rappresenta una conquista importante per la regione Toscana in quanto individua, per la prima volta, una serie di parametri e linee guida al fine di garantire percorsi di cura e di recupero per le persone con problemi di dipendenza, nonché di ampliare l’efficacia di questa misura alternativa.…

Leggi tutto...

24 Ottobre 2021

Stefano Anastasìa – “Le pene e il carcere”, Mondadori 2022

Si segnala il libro di Stefano Anastasia, “Le pene e il carcere“, edito da Mondadori. Dalla descrizione: Necessità e forme…

Leggi tutto...

12 Ottobre 2022

Don Gino Rigoldi racconta a “la Repubblica” la sua esperienza sulle carceri minorili italiane

È stata pubblicata ieri sul sito di “la Repubblica” l’intervista a Don Gino Rigoldi, cappellano dell’I.P.M. “Cesare Beccaria” di Milano, che, dopo essersi concentrato sulle fragilità dei giovani attualmente in istituto, lancia un invito alla chiusura delle carceri minorili italiane…

Leggi tutto...

1 Settembre 2021

L’ordinanza che statuisce sulla liberazione anticipata deve essere notificata al difensore del condannato

Cass. Pen., SS.UU., sent. 1° aprile 2021, n. 12581. Le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: “L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, Ord. Pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo. Quest’ultimo è soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni”.…

Leggi tutto...

11 Agosto 2021

Torna in cima Newsletter