Cass. Pen., Sez. I, sent. 21 ottobre 2021, n. 46021

OGGETTO: reclamo – modalità di perquisizione – accredito di somme di denaro ai detenuti da parte dei loro familiari – colloqui e corrispondenza nel regime detentivo differenziato

 

Con la presente sentenza la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste in data 15/9/2020.

La giurisprudenza di legittimità è giunta a tale conclusione sostenendo l’infondatezza delle censure proposte per le ragioni che seguono.

La Corte, in primo luogo, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 35485 del 4/6/2014, Attanasio, Rv. 259774-01), secondo cui l’ordinamento penitenziario consente al detenuto di presentare reclamo avverso il provvedimento di applicazione di una sanzione disciplinare da parte dell’Amministrazione penitenziaria, ma non anche avverso il provvedimento che concede, ad essa, concreta attuazione. Infatti, né l’art. 14-ter, né le norme del regolamento di esecuzione prevedono l’attribuzione di alcun potere di sospensione al Magistrato di Sorveglianza.

Successivamente, la Corte di Cassazione, circa l’evenienza di poter dedurre questioni non devolute innanzi al primo Giudice, in sede di reclamo dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, ha confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai sensi dell’art. 35-bis Ord. Pen., avendo il procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza natura impugnatoria, il detenuto non può sottoporvi nuove questioni che non sono state oggetto di reclamo diretto al Magistrato di Sorveglianza (Sez. 1, n. 2303 del 8/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229-01).

La Cassazione in seguito, poiché, secondo il ricorrente, le modalità di perquisizione attuate con l’alzata dei piedi sarebbero lesive della dignità della persona, ha posto l’attenzione sull’art. 34 Ord. Pen, secondo cui «i detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza. La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità». Sulla base di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la perquisizione personale deve essere realizzata nel rispetto dei limiti e delle garanzie previste dalla Costituzione in ordine al divieto di violenza fisica e morale (art. 13, comma quarto) e di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27, comma terzo).

La Cassazione, inoltre, per rispondere a quanto ulteriormente dedotto dalla difesa (secondo cui la procedura tramite cui i familiari del detenuto possono accreditare somme sarebbe illegittima, prevedendo come unica modalità l’invio di un vaglia), ha sottolineato come è l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. c) che attribuisce all’Amministrazione penitenziaria il potere di determinare, il quantum delle somme e le forme di acquisizione della disponibilità delle stesse.

Inoltre, tenendo conto in riferimento ai detenuti sottoposti a regime differenziato, secondo la Cassazione, la consegna della corrispondenza è sottoposta a uno specifico statuto: la corrispondenza non può essere veicolata tramite strumenti impropri, ad esempio, l’inserimento di contenuti comunicativi all’interno di un vaglia postale.

Il Collegio ha successivamente posto l’attenzione sull’art. 41-bis, co. 2-quater, affermando che esso, nel disciplinare la materia dei colloqui, delinea un regime più restrittivo (rispetto a quello individuato dall’art.18 Ord. Pen.) circa il numero dei colloqui, i locali in cui vengono effettuati, la loro frequenza temporale, precisando come tali limitazioni non hanno ad oggetto i colloqui con i difensori, “fatta comunque salva la possibilità che la normativa secondaria stabilisca particolari modalità di svolgimento dei colloqui con costoro”. Nel caso di specie, infatti, l’art. 16.3, circolare D.A.P., ha prescritto che il colloquio telefonico con il difensore debba avvenire presso l’istituto penitenziario più vicino al fine di identificare l’esatta identità dell’interlocutore. Tale previsione, secondo la giurisprudenza di legittimità deve ritenersi conforme  al canone di ragionevolezza, poiché l’esigenza di identificare il soggetto ammesso al colloquio potrebbe facilmente essere elusa presso lo studio del difensore, il quale, come osservato dal Tribunale di Sorveglianza, «potrebbe essere sottoposto a violenza o minaccia nel corso della telefonata per lasciare posto ad un soggetto terzo non avente titolo alla conversazione».  Allo stesso modo, ha osservato il Collegio, la limitazione alla ricezione di pacchi (prevista dalla circolare del D.A.P. 2 ottobre 2017, inerente alla disciplina applicabile ai detenuti sottoposti al regime differenziato) risulta essere conforme a quanto dettato dall’art. 41-bis Ord. Pen., laddove, al comma 2-quater, lett. g), consente la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno (così Sez. 1, n, 5523 del 9/1/2004, Aparo, Rv. 226959-01; Sez. 1, n. 37334 del :26/9/2007, Armento, in motivazione).

La Cassazione inoltre, circa la corrispondenza, ha affermato che, nel caso di specie, non sussiste alcuna violazione dell’obbligo, contemplato dal comma 7 dell’art. 18-ter, di procedere all’apertura della busta contenente la corrispondenza alla presenza del detenuto, poiché tale norma ha ad oggetto i casi previsti dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 18-ter, ossia quelli in cui si sia proceduto al «controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima».
Nel caso di specie, invece, la corrispondenza, essendo il detenuto sottoposto al regime detentivo speciale, era soggetta al visto di censura, secondo la previsione del comma 2-quater, lett. e), dell’art. 41-bis Ord. pen.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Yasmine Spigai

 

Contributi simili

Radicalizzazione e prevenzione: la relazione del Copasir e la proposta di legge n.243

È allarme radicalizzazione: è quanto emerge dalla relazione del Copasir ovvero il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il fenomeno terroristico di matrice jihadista, a causa della sua dimensione globale, ibrida e multiforme – puntualizza il Comitato – continua ad essere una delle grandi sfide del mondo contemporaneo.…

Leggi tutto...

3 Dicembre 2021

L’intervento della Ministra Cartabia alla presentazione del docufilm “Exit” di Stefano Sgarella: un “gruppo di lavoro” per affrontare singoli e specifici problemi

“Non aspettatevi miracoli ma aspettatevi un cammino, un cammino in cui avverto di avere la disponibilità di persone. In giornata firmerò la costituzione di un gruppo di lavoro che non sarà messo all’opera per ripensare le grandi teorie sul carcere – questo è già stato fatto da altri – ma per cominciare ad affrontare concretamente una serie di singoli, specifici, problemi che, anche a legislazione invariata, come a legislazione invariata è nata “La Nave” possono dare grandi frutti. Trovo grande disponibilità, grande sensibilità, energie che si vogliono mettere in moto. Questo basterà a far rotolare una palla di neve che speriamo diventi presto una valanga”.…

Leggi tutto...

12 Settembre 2021

Luca Sterchele – “Il carcere invisibile – Etnografia dei saperi medici e psichiatrici nell’arcipelago carcerario”, Maltemi Editori 2021

Si segnala l’opera di Luca Sterchele, “Il carcere invisibile – Etnografia dei saperi medici e psichiatrici nell’arcipelago carcerario“, edito da…

Leggi tutto...

18 Novembre 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33917: cottura e acquisto di generi alimentari nel regime del carcere duro

Con la sentenza n. 33917/2021, la Corte di Cassazione, Sez. I., ha affrontato questioni in materia di cottura dei cibi…

Leggi tutto...

14 Dicembre 2021

L’alimentazione forzata del detenuto che pratica lo sciopero della fame in una recente decisione della Corte di Strasburgo (Eur. C. Human Rights, Fifth section, Yakovlyev v. Ukraine, 8 December 2022, application no. 42010/18)

La Corte europea, dopo aver ribadito che il ricorso alla alimentazione forzata con lo scopo di salvare la vita di un detenuto che consapevolmente rifiuti il cibo può essere apprezzato alla stregua di terapia compatibile in via di principio col precetto contenuto nell’art. 3 Conv., ne ha ritenuto invece la violazione con la sentenza in oggetto, dal momento che nel caso di specie non è stata riscontrata la necessità medica di farvi ricorso ed essendo mancata un’effettiva garanzia giurisdizionale (oltre che per la brutalità della tecnica adoperata, stando a quanto riportato dal ricorrente)…

Leggi tutto...

2 Marzo 2023

L’ordinanza che statuisce sulla liberazione anticipata deve essere notificata al difensore del condannato

Cass. Pen., SS.UU., sent. 1° aprile 2021, n. 12581. Le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: “L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, Ord. Pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo. Quest’ultimo è soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni”.…

Leggi tutto...

11 Agosto 2021

Torna in cima Newsletter