Cass. Pen., Sez. I, sent. 1° marzo 2022, n. 16338: la battitura dei blindati può integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 77, co. 1, n. 4, reg. es. Ord. Pen., se consiste in un comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria

La procedura per l’irrogazione della sanzione disciplinare, in osservanza del diritto di difesa, deve contenere non solo la descrizione del fatto addebitato e l’indicazione delle norme di legge violate, ma anche l’avviso della data di convocazione del Consiglio di Disciplina come previsto dall’art. 81, co. 4, d.P.R. n. 230/2000, nonché l’invito al detenuto di esporre le proprie discolpe.  

In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la battitura collettiva dei blindati delle camere di pernottamento, adottata dai detenuti quale forma di protesta, può integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 77, comma 1, n. 4, reg. es . ord. pen., come comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria, quando, tenuto conto delle ragioni che l’hanno determinata, per durata e frequenza supera la soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità”.

 

Nel caso attenzionato dalla Suprema Corte di Cassazione, il Tribunale di Sorveglianza non aveva correttamente applicato il predetto principio di diritto. Il Tribunale, infatti, dopo aver rilevato che la battitura del “blindo” da parte del detenuto si era protratta per circa venti minuti, così inducendo alcuni compagni di detenzione a protestare nei suoi confronti per il disturbo, il Tribunale di Sorveglianza aveva argomentato nel senso che tale battitura “non ha creato altro effetto e altro fastidio se non quello assolutamente temporaneo del rumore tipico causato dalla battitura di un oggetto sul metallo”, aggiungendo che la protesta degli altri detenuti “può ritenersi proprio espressione di quel mero fastidio di cui si è detto, ma non certo reazione a un comportamento sentito come molesto e turbativo della comunità carceraria”.

Secondo gli Ermellini, questa motivazione non era adeguata, né congrua, poiché, valutando la riconducibilità del fatto alla fattispecie disciplinare tipizzata di cui all’art. 77, co. 1, n. 4 d.P.R. n. 230/2000, aveva valorizzato la circostanza che la protesta posta in essere dal detenuto non avesse arrecato “turbativa alla serenità della vita comunitaria all’interno del carcere” e che la stessa non fosse degenerata, assumendo “i caratteri di una manifestazione pacifica del proprio dissenso nei confronti di una condotta posta in essere dall’Amministrazione Penitenziaria”.

Pertanto, secondo la Corte, convenendo con quanto esposto dal Procuratore generale, il Tribunale di Sorveglianza aveva attribuito al concetto di molestia contenuti ulteriori non desumibili dalla norma – né dal dato letterale, né dalla relativa interpretazione giurisprudenziale – nel senso di superamento della ordinaria soglia di tollerabilità.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

L’anomia dell’ordinamento penitenziario sul diritto alla sessualità intramuraria al vaglio della Corte costituzionale

Con l’ordinanza in oggetto viene sollevata questione di legittimità dell’art. 18 o.p. nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia (uff. sorv. di Spoleto, 14.12.2022, ord. 2023/23, estensore Gianfilippi)…

Leggi tutto...

16 Febbraio 2023

Corte Cost., sent. n. 28/2022: dichiarata l’incostituzionalità del “canone” di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria per violazione dei principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena

Con la sentenza in oggetto la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 53 co.2° legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che il tasso minimo di conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva pecuniaria non possa essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale, ossia ad euro 250 per ogni giorno di pena detentiva, anziché ad euro 75, cioè il limite minimo stabilito in materia di decreto penale di condanna dall’art. 459, co.1-bis, c.p.p.…

Leggi tutto...

17 Febbraio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 giugno 2021, n. 23236: affidamento in prova

Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 8 giugno 2021, n. 23236, Presidente Tardio, Relatore Boni Negato l’affidamento in prova al condannato…

Leggi tutto...

23 Dicembre 2021

Carcere duro: la videochiamata è una modalità esecutiva eccezionale del colloquio visivo (e non telefonico)

Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 aprile 2021, n. 19826. In materia di colloqui tra il detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. Pen. e i suoi congiunti più stretti, la Corte di Cassazione ha stabilito che la “videochiamata costituisce una modalità esecutiva del colloquio visivo nei casi in cui esso, per motivi eccezionali, non possa avere luogo”.…

Leggi tutto...

28 Settembre 2021

Mandato di arresto europeo e risocializzazione del condannato extracomunitario. Il rinvio pregiudiziale alla CGUE

Con ordinanza n° 217 del 2021, nell’ambito di un ricorso di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte costituzionale ha nuovamente adìto la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ponendo quesiti interpretativi sulle implicazioni in tema di tutela dei diritti fondamentali quale conseguenza dell’applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo (d’ora in poi M.A.E.).…

Leggi tutto...

18 Febbraio 2022

Torna in cima Newsletter