Il mero trascorrere del tempo non giustifica l’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato.
La vigente formulazione dell’art. 41-bis, co. 2-bis, Ord. Pen., prevede la prorogabilità dei provvedimenti applicativi del c.d. carcere duro, per i successivi periodi, ciascuno pari a due anni, “quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno [..] Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa”.
In ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., ord. 13 dicembre 2004, n. 417) e di legittimità, ogni decreto applicativo o di proroga deve essere dotato di congrua motivazione circa la sussistenza o persistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime detentivo differenziato. La proroga richiede necessariamente l’accertamento dell’attuale capacità del detenuto a mantenere contatti con l’associazione di riferimento, e non l’effettivo mantenimento di tali relazioni. Tale accertamento deve essere condotto secondo i parametri – non esaustivi – indicati, dal comma 2-bis dell’art. 41-bis Ord. Pen. Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito che coinvolge tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, indicativi della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 ottobre 2018, n. 2660).
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, le doglianze espresse nel ricorso promosso dal detenuto erano manifestamente infondate per due ordini di ragioni. In primis, esse censuravano, in modo non consentito, la motivazione del provvedimento, finendo per richiedere una nuova valutazione delle circostanze di fatto, valutazione che – in via generale – non è ammessa nel ricorso per cassazione. Inoltre, l’ordinanza impugnata aveva, correttamente e nel rispetto della legge penale sostanziale e processuale, valutato gli elementi desunti dagli atti, dai quali era risultata la persistente operatività del sodalizio mafioso.
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, riaffermando il seguente principio di diritto: “Per potere accogliere il ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato è necessaria l’acquisizione di elementi specifici e concreti, indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime in parola, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell’attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3.7.2019; Sez. I, n. 14822 del 3.2.2009)”.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Beatrice Paoletti