Sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti del soggetto tossicodipendente

Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 33863 del 30/06/2021

Con la presente sentenza la quinta Sezione penale ha rigettato il ricorso per Cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania.
La Cassazione, infatti, tenuto conto dell’art. 89 D.P.R. 9 ottobre n. 309/1990 co. 4, ha affermato che: ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che voglia sottoporsi ad un programma di recupero, nel caso in cui il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall’art. 4 bis Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), l’organo giudicante deve valutare l’esistenza di esigenze cautelari secondo i criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., compresa la presunzione assoluta di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare, “non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall’art. 89 del D.P.R. n. 309/1990, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”.

Invero, nel caso di specie, essendo la fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p. compresa nell’elencazione dell’art. 4-bis ord. pen., il regime cautelare più favorevole non può essere applicato, ma continuano ad essere applicabili le regole ordinarie di valutazione stabilite dagli artt. 274 e 275 c.p.p.

Qui il testo della sentenza.

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Cass. Pen. Sez. VI., sent. 16 luglio 2021, n. 27711: nomina del nuovo difensore di fiducia dall’imputato detenuto

OGGETTO: difesa e difensori – nuova nomina del difensore di fiducia – imputato detenuto – adempimenti dell’amministrazione penitenziaria – comunicazione all’autorità…

Leggi tutto...

5 Aprile 2022

La Consulta dichiara incostituzionale la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza tra il detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis, co2 ss, O.P. e il proprio difensore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 18 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge di ordinamento penitenziario, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.…

Leggi tutto...

25 Gennaio 2022

A cura di Mattia Cavallini
La pedofilia: aspetti clinici e giuridici

Clicca qui  per leggere il contributo.…

Leggi tutto...

1 Giugno 2023

L’ordinanza che statuisce sulla liberazione anticipata deve essere notificata al difensore del condannato

Cass. Pen., SS.UU., sent. 1° aprile 2021, n. 12581. Le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: “L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, Ord. Pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo. Quest’ultimo è soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni”.…

Leggi tutto...

11 Agosto 2021

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze sulla concessione di benefici penitenziari in costanza di divieto ex art. 58-quater, co. 1, O.P. per la commissione di un delitto di evasione

Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, emessa a seguito di istanza presentata dall’interessato a mezzo difensore avente a oggetto…

Leggi tutto...

21 Aprile 2022

Franco Prina – “Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena”, Maggioli Editore 2020

Si segnala l’opera di A. Borghini e G. Pastore, “Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena“,…

Leggi tutto...

15 Gennaio 2023

Torna in cima Newsletter