Cass. Pen., Sez. I, sent. 18 giugno 2021, n. 38953: misure alternative alla detenzione

Oggetto: le misure alternative alla detenzione e il giudizio prognostico negativo del Tribunale di Sorveglianza 

In tema di misure alternativa alla detenzione, è legittimo, secondo la Corte di Cassazione, il giudizio prognostico negativo pronunciato dal Tribunale di Sorveglianza, in relazione alla probabilità del risultato positivo della misura alternativa.

Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza aveva emesso un giudizio con cui aveva accertato una rilevante propensione a delinquere del detenuto, in base ai precedenti penali e alle pendenze giudiziarie. Tale giudizio rappresentava “il ragionevole esercizio del potere discrezionale del giudice del merito circa l’inidoneità delle misure alternative alla rieducazione del condannato e a fronteggiare le esigenze di prevenzione”.

La reiterazione della condotta illecita evidenzia la propensione a commettere reati della stessa indole e, considerata la tipologia dei reati compiuti, è necessario osservare e indagare la personalità del soggetto in carcere e verificare la possibilità di una conduzione di vita conforme alle regole ordinamentali.

Secondo la Corte, il Tribunale di Sorveglianza aveva rispettato il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, “in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914)”.

Gli Ermellini hanno anche precisato che “il provvedimento, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 giugno 2021, n. 36704: detenzione domiciliare e affidamento “sine die”

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 giugno 2021, n. 36704 Presidente: SIANI, Relatore: ALIFFI   Con la sentenza n. 36704/2021…

Leggi tutto...

11 Gennaio 2022

Detenuti al 41-bis: è legittimo il divieto di utilizzare strumenti manuali da taglio

Cassazione Penale, Sez. I, sent. 31 marzo 2021, n. 21349  La vigente Circolare DAP 2 ottobre 2017, art. 10.1, relativa…

Leggi tutto...

29 Luglio 2021

L’assoggettamento al carcere duro non costituisce requisito di (in)ammissibilità per l’accesso ai permessi premio: l’orientamento della Cassazione smentito dalla legge di riforma dell’art. 4-bis o.p.

Con la sentenza in oggetto la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Vincenzo Zagaria, figura di spicco del “clan dei Casalesi”, confermando la decisione del tribunale di sorveglianza di Sassari che, a sua volta, aveva respinto la richiesta di permesso premio, da fruire presso la madre anziana e ammalata. Il collegio sassarese era tornato a occuparsi del caso perché i giudici di legittimità avevano annullato con rinvio la prima decisione in quanto <<l'ordinanza impugnata aveva individuato nella sottoposizione del detenuto al regime differenziato dettato dall'art. 41bis o.p. una vera e propria causa di inammissibilità della richiesta di permesso premio>>.

Leggi tutto...

3 Febbraio 2023

A cura di Angelo Golia, Maria Pia Iadicicco, Paola Maggio, Mena Minafra
Radicalizzazione e carcere: i primi risultati di una ricerca europea

Sommario: 1. Caratteri e obiettivi del progetto.- 2. Il quadro giuridico.- 2.1. I diritti da implementare. – 2.2. Legislazione simbolico-reattiva.…

Leggi tutto...

18 Maggio 2023

Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 8180: video-colloqui anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato

Il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto ad un colloquio al mese con familiari e conviventi, da svolgersi in…

Leggi tutto...

10 Maggio 2022

La Relazione al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti dei detenuti per l’anno 2022

Si riporta di seguito e per intero il comunicato stampa in merito alla presentazione, di fronte alle più alte cariche…

Leggi tutto...

26 Giugno 2022

Torna in cima Newsletter