Rito di sorveglianza in materia di reclamo avverso il diniego alla concessione della liberazione anticipata.
Con la sentenza del 18 giugno 2021, n. 31408, la prima sezione della Cassazione, ha statuito su una questione relativa al rito di sorveglianza, in materia di reclamo avverso il diniego della concessione della liberazione anticipata.
La Corte sul punto ha riaffermato il principio di diritto secondo cui in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale di sorveglianza.
In effetti, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica (sia per oggetto sia per elementi giustificativi) a un’altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al genus dell’impugnazione.
In base a quanto esposto, ricorrendo un caso tassativo indicato nell’art. 591 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità rientra nella competenza del giudice dell’impugnazione, ossia dell’organo collegiale, e non anche del presidente del Tribunale di sorveglianza.
Ai sensi dell’art. 609 comma 2, in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., il vizio di nullità deve essere rilevato di ufficio e determina la necessaria caducazione del decreto impugnato.
Di seguito il testo della sentenza Cass. Pen., n. 31408-2021.
A cura di Yasmine Spigai