Cass. Pen., Sez. I, sent. 28.10.2021, n. 42739: l’affidamento in prova e le condotte riparatorie

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 ottobre 2021, n. 42739, Presidente Iasillo, Relatore Bianchi

Se il detenuto non ha adempiuto al risarcimento del danno in favore della vittima, può essergli negata la misura dell’affidamento in prova ?

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 26 aprile 2021, ha respinto la richiesta di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, presentata da un detenuto condannato alla pena di anni due di reclusione per omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro.

Nello specifico, l’organo giudicante, rilevato che il prevenuto, in ragione della sentenza di condanna, era tenuto al risarcimento del danno in favore degli eredi della vittima, beneficiari di una provvisionale di euro 50.000 non ancora versata, ha valutato la mancata attività riparatoria come ragione ostativa alla concessione della misura richiesta, ritenendo, invece, concedibile la diversa misura della detenzione domiciliare.

A fronte del suddetto provvedimento, l’istante, per il tramite del proprio Difensore, presentava ricorso per cassazione, richiedendone l’annullamento.

Venivano, a tal proposito, rilevati due motivi di impugnazione. In primis, veniva denunciata la violazione dell’art. 47 Ord. pen., avendo, il Tribunale, erroneamente ritenuto che per la concessione della misura richiesta fosse indispensabile lo svolgimento di attività riparatorie in favore dei parenti della persona deceduta. Con il secondo motivo, invece, veniva contestato il difetto di motivazione dell’ordinanza, poiché il Tribunale non aveva verificato le ragioni del mancato risarcimento.

 

Nel caso de quo, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso proposto per errata interpretazione del disposto normativo di cui all’art. 47 Ord. pen.

Invero, la norma sopra citata – nel definire il giudizio richiesto al Tribunale di sorveglianza ai fini di una prognosi sulla idoneità della misura nel senso della rieducazione del condannato –, prevede che l’organo giudicante debba decidere alla luce di una valutazione sulla personalità del detenuto; valutazione che può sia essere compiuta dall’equipe interna all’istituto dove si trova detenuto l’istante che essere desunta dalla condotta tenuta dopo la consumazione del reato e prima della presentazione della richiesta.

Diversamente, in merito alle condotte riparatorie del danno derivante dal reato, l’art. 47, comma 7, Ord. pen. prevede che “deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato (…)”. Da ciò ne discende che se l’assenza di condotte riparatorie non può essere qualificata come elemento ostativo all’accoglimento dell’istanza, può tuttavia essere considerata negativamente nell’ambito del giudizio sulla personalità e quindi sulla idoneità rieducativa della misura richiesta laddove tale assenza sia imputabile ad una scelta del condannato.

Ed invero, tale soluzione interpretativa si è ampiamente consolidata in giurisprudenza, ove è stato affermato che “il risarcimento del danno non costituisce presupposto per l’affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi a tal fine valutare l’idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva” (Cass. Pen., sez. I, sent. n. 3713/2000) e che “è viziata l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l’assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo” (Cass. Pen., sez. I, sent. n. 5981/2016).

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: “ai fini del giudizio di ammissione alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale l’avvenuto, o meno, svolgimento di condotte riparatorie va valutato solo nell’ambito del giudizio sulla personalità, mentre, per quanto possibile, concorre a definire, attraverso l’imposizione di prescrizioni, il contenuto della misura alternativa”.

Consequenzialmente, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, prescrivendo che il giudice del rinvio sia tenuto a dare applicazione al principio di diritto sopra esposto.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Arianna Stefani

Contributi simili

Alessandro Maculan – “La galera incorporata. Etnografia della polizia penitenziaria”, Maggioli Editore 2022

Si segnala la pubblicazione del libro “La galera incorporata. Etnografia della polizia penitenziaria” di Alessandro Maculan, edita Maggioli Editore.  …

Leggi tutto...

16 Dicembre 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 5468: la valutazione del condannato per la concessione della liberazione anticipata

La Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente soffermata sulla liberazione anticipata, quale riconoscimento della partecipazione del condannato all’opera di…

Leggi tutto...

11 Novembre 2022

Ancora sulla proroga del regime ex art. 41-bis

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 maggio 2021, n. 28979 e Cass. Pen., Sez. I, sent. 20 maggio 2021, n. 23540. Sul ricorso proposto dalla detenuta in regime di detenzione differenziato Lioce Nadia Desdemona, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28979/2021 ha ribadito che per la proroga del regime del c.d. carcere duro, ai sensi dell’art. 41-bis, co. 2, Ord. Pen., è necessario verificare la sussistente “capacità” di mantenere i collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva. È sufficiente “la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario”. Nella medesima pronuncia, la Corte precisa che, in ordine ai provvedimenti di applicazione o di proroga del regime differenziato il controllo di legittimità affidatole è circoscritto alla violazione di legge.…

Leggi tutto...

16 Settembre 2021

La condotta collaborativa e il sicuro ravvedimento ai fini della liberazione condizionale: i giudici di legittimità ne escludono (nuovamente) l’equivalenza (Cass., Sez. I, n. 24996/2022). Un’occasione (anche) per brevi riflessioni attorno alle prospettive di riforma.

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul “nebuloso” requisito soggettivo del “sicuro ravvedimento”, richiesto ai fini della concessione della liberazione condizionale.…

Leggi tutto...

19 Agosto 2022

Il Papa e la lavanda dei piedi con i detenuti: il Giovedì Santo al Carcere di Civitavecchia

Il Papa si è recato al carcere di Borgata Aurelia, a Civitavecchia, per celebrare la messa “In Coena Domini”, in occasione del Giovedì Santo, con il tradizionale rito della “lavanda dei piedi” a dodici detenuti…

Leggi tutto...

15 Aprile 2022

Torna in cima Newsletter