Lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto: modalità di calcolo

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 19 febbraio 2021 (ud. 24 settembre 2020), n. 6551. Con la presente sentenza, le Sezioni Unite, affronta il tema della modalità di calcolo dello spazio minimo che deve essere garantito al detenuto ospitato in una cella collettiva, ai sensi dell’art. 3 CEDU, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa come “Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo”.
In altri termini, nell’effettuare tale calcolo, la superficie totale della cella non deve comprendere quella dei sanitari, ma deve includere lo spazio occupato dai mobili (intendendo, con tale ultimo sostantivo, gli arredi che possono essere facilmente spostati da un punto all’altro della cella, e viceversa, escludendo dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientra anche il letto a castello). Ciò appare senza dubbio favorevole al benessere dei detenuti, ai quali viene garantito uno spazio più ampio concretamente utile per il movimento.

In conclusione, la Corte, si è esposta sul tema dei “fattori compensativi” (intesi come elementi di carattere positivo che, in qualche modo, possono attenuare il disagio di uno spazio troppo ristretto all’interno della cella), affermando che: “Se il detenuto è sottoposto al regime cd. “chiuso”, è necessario che gli venga assicurato uno spazio minimo di tre metri quadrati, detratto quello impegnato da strutture sanitarie e arredi fissi; se, al contrario, è sottoposto al regime cd. “semiaperto”, ove gli venga riservato uno spazio inferiore ai tre metri quadrati, è necessario, al fine di escludere o di contenere il pericolo di violazione dell’art. 3 CEDU (derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati), che concorrano i seguenti fattori: 1) breve durata della detenzione; 2) sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella assicurata dallo svolgimento di adeguate attività; 3) dignitose condizioni carcerarie”.

Qui il testo della sentenza.

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Magistrato di Sorveglianza di Frosinone-reclamo ex artt 35 bis e 35 ter O.P.- 20/10/2021

L’ordinanza trae origine dal reclamo proposto da un detenuto della Casa circondariale di Cassino, che, invocando l’applicazione degli artt 35…

Leggi tutto...

20 Novembre 2021

“Diritto penitenziario e sociologia della pena”, Agostino Siviglia

Si segnala la pubblicazione del volume “Diritto penitenziario e sociologia della pena” nel quale l’autore, il Garante dei diritti dei…

Leggi tutto...

23 Novembre 2021

Ordinari percorsi di illegittimo uso della forza e abuso di potere: Santa Maria Capua Vetere, il “caso” che conferma la regola

“Police brutality: un problema solo statunitense?” così intitola il primo dei cinque capitoli che compongono La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza, il testo di Roberto Cornelli dedicato all’indagine circa il senso dell’agire di polizia nel contesto italiano. Se di primo impatto la risposta al quesito sembra immediata e inconfutabile, considerata la sproporzione nel raffronto tra l’entità e la ricorrenza degli eventi di police brutality statunitensi con quelli europei (Cornelli 2020, 3), una più approfondita riflessione circa i fatti che hanno riguardato l’Italia negli ultimi decenni non solo rende tangibile la complessità nel fornire un’adeguata risposta alla domanda posta dall’autore, ma pare al contempo sollevare l’interesse sociologico su più fronti.…

Leggi tutto...

26 Luglio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 5468: la valutazione del condannato per la concessione della liberazione anticipata

La Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente soffermata sulla liberazione anticipata, quale riconoscimento della partecipazione del condannato all’opera di…

Leggi tutto...

11 Novembre 2022

Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, co. 2-quater, lett. e)

Cass. Pen., Sez. I, ord., 21 maggio 2021, n. 20338. Con la presente ordinanza la Corte di Cassazione ha sollevato, circa gli artt. 3, 15, 24, 111 e 117 Cost., e art. 6 CEDU, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), legge 26 luglio 1975, n. 354 laddove stabilisce “la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza”. La Corte precisa come da tale affermazione ne discende che “per i detenuti sottoposti al più rigoroso regime detentivo, il visto di censura deve essere apposto anche con riferimento alla corrispondenza intercorsa con i soggetti indicati all'art. 103, comma 5, cod. proc. pen. (difensori, investigatori privati, consulenti tecnici e loro ausiliari)”.…

Leggi tutto...

28 Settembre 2021

Qualche dato da Strasburgo: le statistiche del 2021 in tema di probation del Consiglio d’Europa

Con un comunicato stampa del 21.6.2022, il Consiglio d’Europa ha pubblicato la ricerca statistica annuale condotta dall’Università di Losanna sul…

Leggi tutto...

23 Giugno 2022

Torna in cima Newsletter