Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 aprile 2021, n. 19826. In materia di colloqui tra il detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. Pen. e i suoi congiunti più stretti, la Corte di Cassazione ha stabilito che la “videochiamata costituisce una modalità esecutiva del colloquio visivo nei casi in cui esso, per motivi eccezionali, non possa avere luogo”.
Il diritto ai colloqui – con le relative disposizioni restrittive – è riconosciuto anche al detenuto sottoposto al regime differenziato dell’art. 41-bis Ord. Pen, il quale, in forza di un recente arresto giurisprudenziale (cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 23819 del 2020), “può essere autorizzato a effettuare colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze imposte dal citato regime, ove ricorrano situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà rispetto all’esecuzione dei colloqui in presenza”, anche in considerazione della situazione pandemica. Il colloquio audiovisivo tra il detenuto e i suoi parenti è presidiato, fra gli altri, dalla videoripresa e dall’ascolto della conversazione, dalla possibilità di interrompere la comunicazione, dall’utilizzo della rete intranet del Ministero della Giustizia.
Per converso, il colloquio telefono è disciplinato diversamente. Coloro che non effettuano colloqui, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime del c.d. carcere duro, possono essere autorizzati a un colloquio telefonico mensile con familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto a registrazione e videoregistrazione.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Beatrice Paoletti