L’ordinanza che statuisce sulla liberazione anticipata deve essere notificata al difensore del condannato

Cass. Pen., SS.UU., sent. 1° aprile 2021, n. 12581

Le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: “L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, Ord. Pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo. Quest’ultimo è soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni”.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “Se l’ordinanza adottata dal magistrato di sorveglianza sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis Ord. pen.) debba essere notificata in ogni caso anche al difensore dell’istante, sicché, ove questi ne sia privo, la notifica debba avvenire al difensore d’ufficio appositamente nominato”. L’aderenza delle Sezioni Unite all’orientamento del giudice rimettente si fonda, in particolare, sul combinato disposto degli artt. 69-bis, comma 1, Ord. Pen. e 127, comma 1, c.p.p. L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che ha deciso sull’istanza di concessione della liberazione anticipata è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti di cui all’art. 127 c.p.p. Le norme richiamate devono essere lette in modo coordinato alla luce della natura di mezzo di impugnazione del reclamo e del diritto di difesa. Pertanto, tra i destinatari della notificazione dell’ordinanza che, in tutto o in parte, rigetta l’istanza di concessione della liberazione anticipata, deve ricomprendersi il difensore d’ufficio, nominato dal magistrato di sorveglianza al condannato che ne sia privo, oltre al difensore di fiducia designato dall’interessato prima della decisione dell’istanza. L’apporto del difensore diviene necessario nella fase immediatamente successiva all’adozione dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza, per permettere al condannato di avvalersene ed esercitare effettivamente il suo diritto di difesa.

Qui il testo della sentenza.

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. II, sent. 8 luglio 2021, n. 32593: la custodia cautelare in carcere ai sensi del combinato disposto degli artt. 275, co. 2-bis, c.p.p. e 4-bis Ord. Pen.

L’art. 275, co. 2, c.p.p. trova applicazione sia in fase di irrogazione della misura, sia nel corso della sua esecuzione.…

Leggi tutto...

7 Febbraio 2022

Il CPT richiama l’Italia: sistema carcerario sotto accusa

Strasburgo denuncia la violenza e il sovraffollamento delle carceri italiane, sollecitando altresì la revisione dei regimi speciali, tra cui il 41-bis…

Leggi tutto...

29 Marzo 2023

Tamar Pitch (a cura di) – “Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive”, Carrocci Editore 2022

Si segnala la pubblicazione del libro “Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive“, a cura di Tamar Pitch ed…

Leggi tutto...

16 Dicembre 2022

Qualche dato da Strasburgo: le statistiche del 2021 in tema di probation del Consiglio d’Europa

Con un comunicato stampa del 21.6.2022, il Consiglio d’Europa ha pubblicato la ricerca statistica annuale condotta dall’Università di Losanna sul…

Leggi tutto...

23 Giugno 2022

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze sulla concessione di benefici penitenziari in costanza di divieto ex art. 58-quater, co. 1, O.P. per la commissione di un delitto di evasione

Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, emessa a seguito di istanza presentata dall’interessato a mezzo difensore avente a oggetto…

Leggi tutto...

21 Aprile 2022

Carcere duro: la videochiamata è una modalità esecutiva eccezionale del colloquio visivo (e non telefonico)

Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 aprile 2021, n. 19826. In materia di colloqui tra il detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. Pen. e i suoi congiunti più stretti, la Corte di Cassazione ha stabilito che la “videochiamata costituisce una modalità esecutiva del colloquio visivo nei casi in cui esso, per motivi eccezionali, non possa avere luogo”.…

Leggi tutto...

28 Settembre 2021

Torna in cima Newsletter