La Corte “salva” la preclusione triennale di benefici dopo la revoca di una misura alternativa

La Corte, con sentenza n. 173 del 2021, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto. In particolare, viene contestata la legittimità costituzionale del divieto triennale di concessione di affidamento in prova quando sia occorso un provvedimento di revoca della precedente misura alternativa, ai sensi dell’art. 47, co. 11, dell’art. 47 ter co. 6 o dell’art. 51 co. 1, della medesima legge.

Il giudice a quo ritiene che la “fissità dell’effetto preclusivo triennale conseguente alla revoca della misura alternativa” non permetterebbe di contemperare e “ragionevolmente graduare” le conseguenze e gli effetti del comportamento a base della stessa revoca, la cui gravità andrebbe sondata e analizzata anche “ai fini della prognosi relativa alla futura condotta del condannato”. La stessa rigidità nella durata non consentirebbe di “tenere conto dell’osservazione intramuraria medio tempore effettuata”, rischiando, inoltre, per la lunghezza temporale di tale preclusione, di impedire la concessione di benefici penitenziari per la restante parte della pena, vanificando così il percorso risocializzante del condannato e comprimendo la funzione rieducativa della pena sancita all’art. 27 della Carta costituzionale.

La Corte, nondimeno, pur ritenendo innegabilmente severa e “opinabile dal punto di vista delle scelte di politica penitenziaria” siffatta preclusione, dichiara come questa costituisca espressione della discrezionalità legislativa e che non possa riconoscersi “in contrasto con il principio costituzionale di finalizzazione rieducativa della pena” e non possa ritenersi “irragionevole al punto da integrare una lesione ex art. 3 Cost”.

Qui il testo della sentenza.

 

Giulia Podestà

Contributi simili

La legalità della pena e il giudizio abbreviato nel caleidoscopio del regime transitorio

Con la sentenza in oggetto, la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, facendo applicazione della previsione di cui all'art. 442 co. 2 c.p.p. - nella versione precedente alla “amputazione” operata con la l. 33/2019 - ha deciso di sostituire la pena dell’ergastolo, originariamente irrogata dal giudice della cognizione, con la reclusione a trent’anni. La decisione di procedere a questa conversione in executivis, e a distanza di così tanti anni dalla definizione del processo di cognizione, è motivata dal ritenuto diritto dell’allora imputato di vedersi ridurre la pena irrogata sulla base della sua richiesta di accedere al giudizio abbreviato, ancorché il rito speciale non sia stato mai celebrato.…

Leggi tutto...

22 Gennaio 2022

“Contro gli ergastoli” – a cura di S. Anastasia, F. Corleone, A. Pugiotto

La più autorevole dottrina torna a condannare il "fine pena mai".…

Leggi tutto...

5 Agosto 2021

“Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis” – Dolcini, Fiorentin, Galliani, Magi e Pugiotto

Si segnala l’interessante lettura de “Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis”. Si tratta di…

Leggi tutto...

9 Agosto 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 29/2022 (ud. 1° dicembre 2021): procedimento di ottemperanza

Nel giudizio conseguente alla richiesta di ottemperanza al Magistrato di Sorveglianza da parte del detenuto non possono essere proposte domande…

Leggi tutto...

17 Marzo 2022

Don Gino Rigoldi racconta a “la Repubblica” la sua esperienza sulle carceri minorili italiane

È stata pubblicata ieri sul sito di “la Repubblica” l’intervista a Don Gino Rigoldi, cappellano dell’I.P.M. “Cesare Beccaria” di Milano, che, dopo essersi concentrato sulle fragilità dei giovani attualmente in istituto, lancia un invito alla chiusura delle carceri minorili italiane…

Leggi tutto...

1 Settembre 2021

L’art 3 CEDU e sistema di esecuzione penale statunitense in punto di ergastolo. In attesa della pronuncia della Grande Camera

Il prossimo 23 febbraio la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, riunita nella Grande Camera, si pronuncerà in merito alla richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d’America nei confronti di una propria cittadina, ricercata per i reati di omicidio aggravato e distruzione di cadavere commessi nella Contea di Eaton, Stato del Michigan (U.S.A.), nel 2002.…

Leggi tutto...

8 Febbraio 2022

Torna in cima Newsletter