Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 13.09.2022: una nuova questione di legittimità costituzionale fa tremare il rigido art. 4-bis O.P.

Una nuova questione di legittimità costituzionale fa tremare il rigido art. 4-bis O.P.

Il detenuto per reati ostativi potrà accedere alla semilibertà?

Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 13.09.2022, Presidente Venturini Maria Letizia

 

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, seguendo le orme della sentenza “pilota” n. 253/2019 della Suprema Corte [con la quale, limitatamente all’istituto del permesso premio è venuto meno il rigido assioma collaborazione-rescissione di legami con la criminalità organizzata/non collaborazione-mantenimento dei legami], ha sollevato questione di legittimità costituzionale rispetto alla preclusione assoluta di cui all’art. 4 bis, comma 1 e 1 bis, legge n. 354/1975 per l’accesso alla semilibertà, contestando la violazione delle norme costituzionali di cui agli artt. 3 e 27 nonché sotto il profilo di cui all’art. 4 Cost.

Come è ben noto, nei confronti dei detenuti per i delitti indicati dall’art. 4 bis, comma 1 e 1 bis o.p., il regime attualmente vigente preclude in maniera assoluta l’ammissione alla semilibertà in assenza di collaborazione con la giustizia o di accertamento dell’impossibilità-inesigibilità della stessa, anche se il programma di trattamento sia sufficientemente avanzato e seppure sia stata accertata l’insussistenza di attuali legami con la criminalità organizzata e siano stati acquisiti elementi per escludere un concreto pericolo di ripristino degli stessi.

In altri termini, la collaborazione e per converso la non collaborazione, a prescindere da ogni altro fattore, costituiscono gli unici elementi attorno a cui valutare la possibilità per il detenuto per delitti ostativi di avere accesso al regime di semilibertà.

 

Le fondamenta di questa norma, a parere del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, vacillano a causa di un insanabile contrasto con i superiori principi di cui agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., rendendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

Invero, alla luce della recente giurisprudenza di costituzionalità rappresentata dalla sentenza n. 253/2019, neppure con riferimento alla disciplina della semilibertà appare più sostenibile il sillogismo per cui la mancata collaborazione con la giustizia da parte del detenuto implica automaticamente la persistente pericolosità sociale del predetto.

Appare irragionevole che la finalità retributiva e repressiva della pena – rappresentata dal dettato di cui all’art. 4 bis, comma 1 e 1 bis o.p. – prevalga rispetto ad una finalità rieducativa, al principio di proporzione e di individualizzazione della pena nonché di prevenzione alla commissione di ulteriori reati.

 

Ulteriormente, l’ordinanza in esame mette in dubbio la legittimità costituzionale del regime prima richiamato anche rispetto al principio espresso dall’art. 4 della Costituzione.

Difatti, precludendo al condannato – in maniera totale e assoluta – di accedere al lavoro all’esterno, inevitabilmente viene vanificato il “dovere” del singolo di svolgere un’attività funzionale al progresso sociale.

Tuttavia, anche volendo paradossalmente prescindere dal dettato costituzionale di cui all’art. 4 Cost. e ragionando in un’ottica di progressione trattamentale, è indubbio che lo svolgimento di un’attività lavorativa al di fuori dalle mura carcerarie responsabilizzi il condannato, stimolandolo a proseguire sulla “retta via” segnata dal percorso di risocializzazione. Viceversa, precludere tale possibilità non solo non contribuisce ad alcunché sul piano della difesa sociale, ma crea anche un forte ostacolo alla rieducazione del detenuto.

 

Il filo conduttore delle precedenti valutazioni è, poi, rappresentato dalla ratio della semilibertà rispetto al detenuto per reati ostativi, in quanto tale misura alternativa, oltre a costituire una vera e propria progressione del trattamento per il condannato, consente anche una graduale verifica esterna in funzione special-preventiva.

Appare del tutto incontrovertibile che concedere spazi di libertà all’interno di un programma di trattamento individualizzato consenta, in parte, di mantenere un forte grado di vigilanza sul soggetto e in parte rappresenti una spinta propulsiva al cambiamento, tale da costruire rigide fondamenta per il definitivo reinserimento sociale, il quale, se verrà avviato con buoni presupposti, continuerà a svilupparsi, con ampie possibilità, anche dopo il termine della pena.

 

In definitiva, non può che domandarsi come sia possibile consentire al detenuto per reati ostativi di fruire dei permessi premio senza mai essere ammesso alla semilibertà, atteso che tale ultima preclusione ostacola la funzione intrinseca dei permessi premio impedendo al detenuto il proseguimento di un processo, vigilato ed efficace, di risocializzazione.

Qui il testo dell’ordinanza.

 

A cura di Arianna Stefani

 

 

Contributi simili

Divieto di contatto diretto con i minori ultra-dodicenni: sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 41-bis c. 2-quater lett. b) o.p.

L'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto ha sollevato con l’ord. 5 luglio 2022 (dep. 5 agosto 2022), n. 1331 – estensore il dott. Fabio Gianfilippi - una questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2-quater lett. b l. 354/1975 nella parte in cui prescrive che il colloquio visivo del detenuto in regime differenziato avvenga in locali che impediscano il passaggio di oggetti anche quando i figli e i nipoti in linea retta siano minori degli anni 14, ravvisando un contrasto di tale previsione con gli artt. 3, 27, 31 e 117 Cost. in relazione all'art. 3 della Convezione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e all'art. 8 della Convenzione Edu.…

Leggi tutto...

6 Settembre 2022

Rinnovata presso il Ministero della Giustizia la “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti”

In data 16\12\2021 è stata rinnovata per altri quattro anni la “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti”, siglata…

Leggi tutto...

19 Dicembre 2021

Radicalizzazione e prevenzione: la relazione del Copasir e la proposta di legge n.243

È allarme radicalizzazione: è quanto emerge dalla relazione del Copasir ovvero il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il fenomeno terroristico di matrice jihadista, a causa della sua dimensione globale, ibrida e multiforme – puntualizza il Comitato – continua ad essere una delle grandi sfide del mondo contemporaneo.…

Leggi tutto...

3 Dicembre 2021

Ordinari percorsi di illegittimo uso della forza e abuso di potere: Santa Maria Capua Vetere, il “caso” che conferma la regola

“Police brutality: un problema solo statunitense?” così intitola il primo dei cinque capitoli che compongono La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza, il testo di Roberto Cornelli dedicato all’indagine circa il senso dell’agire di polizia nel contesto italiano. Se di primo impatto la risposta al quesito sembra immediata e inconfutabile, considerata la sproporzione nel raffronto tra l’entità e la ricorrenza degli eventi di police brutality statunitensi con quelli europei (Cornelli 2020, 3), una più approfondita riflessione circa i fatti che hanno riguardato l’Italia negli ultimi decenni non solo rende tangibile la complessità nel fornire un’adeguata risposta alla domanda posta dall’autore, ma pare al contempo sollevare l’interesse sociologico su più fronti.…

Leggi tutto...

26 Luglio 2022

Le misure di sicurezza applicate ai minori. La tensione fra pericolosità e “diritto agli affetti”

Un magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Catania ha di recente rigettato l’istanza presentata dal difensore di un minorenne non imputabile, autore di gravi delitti, in merito alla modifica in melius delle prescrizioni lui impartite contestualmente all’applicazione della misura di sicurezza del collocamento in comunità. Il giudice catanese affronta, in particolare, il complesso rapporto fra esigenze di sicurezza e diritto all’affettività esistente in materia di misure di sicurezza applicabili ai minorenni…

Leggi tutto...

28 Febbraio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 giugno 2021, n. 36865: 41-bis, diritto alla sessualità e riviste per soli adulti

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 giugno 2021, n. 36865, Presidente Tardio, Relatore Centofanti   Diritto alla sessualità e riviste…

Leggi tutto...

7 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter