Cass. Pen., Sez. I, sent. 25 febbraio 2022, n. 13660: la presunzione relativa di veridicità delle allegazioni del detenuto nei procedimenti ex art. 35-ter Ord. Pen.

Nel casso in oggetto, il Tribunale di Sorveglianza, a fronte della mancata ricezione di informazioni dall’Amministrazione Penitenziaria, aveva considerato fondate le allegazioni del detenuto, allegazioni che avevano trovato – in parte – riscontro nell’accertamento del Magistrato di Sorveglianza relativo a un periodo sovrapponibile.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, così operando il Tribunale di Sorveglianza, ha fatto buon governo del seguente principio di diritto consolidato: “nei procedimenti instaurati ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen., le allegazioni dell’istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata, e riscontrata sotto il profilo dell’esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull’Amministrazione penitenziaria l’onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario (Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020, Di Primo, Rv. 279208-01; Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, Lucchese, Rv. 273144-01)”.

 

La Suprema Corte ha altresì affermato – affrontando il secondo motivo del ricorso – che la presenza del wc all’interno della stessa stanza ove il detenuto cucina, mangia e dorme, senza un’effettiva separazione, è in grado di incidere sulla condizione detentiva, rendendola degradante, comprimendo il diritto alla riservatezza e compromettendo la salubrità dell’ambiente.

 

Qui il testo della sentenza.

 

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45220: l’istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere

Nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un’ordinanza del medesimo Magistrato con…

Leggi tutto...

22 Marzo 2022

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

I giudici di Strasburgo “chiudono” il caso McCallum c. Italia escludendo qualsiasi violazione dell’art. 3 CEDU (European Court of Human Rights, Grand Chamber, 3.11.2022, appl. 20863/21)

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che non vi sia il pericolo di trattamenti disumani nel caso della estradizione verso gli Stati Uniti della signora Beverly Ann McCallum, che aveva denunciato il rischio di essere assoggettata a pena perpetua senza possibilità di revisione.…

Leggi tutto...

28 Novembre 2022

La Cassazione meglio chiarisce gli elementi per la valutazione della richiesta di accesso alle misure alternative

La Cassazione meglio chiarisce gli elementi per la valutazione della richiesta di accesso alle misure alternative Il Tribunale di Sorveglianza…

Leggi tutto...

24 Luglio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 marzo 2022, n. 12776: il reclamo può contenere una richiesta di attivazione dei poteri di ricostruzione del fatto spettanti al Magistrato di Sorveglianza

Nel caso di specie, il Magistrato di Sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal detenuto avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione…

Leggi tutto...

1 Dicembre 2022

Torna in cima Newsletter