Il provvedimento che segue costituisce fulgido esempio di quanto avviene nella prassi quotidiana in risposta alla “chimerica” possibilità per l’avente diritto di trovare posto all’interno delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (cc.dd. REMS), sulla scia di quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ultima pronuncia al termine della causa SY contro Italia (qui il commento alla sentenza); e, allo stesso tempo, delle capacità della magistratura di sorveglianza e del sistema sanitario di far fronte a situazioni di particolare difficoltà ed emergenza, anche mediante l’adozione di soluzioni innovative.
In particolare, l’ordinanza in questione trae origine da un riesame anticipato della misura di sicurezza formalmente detentiva, ma sostanzialmente non eseguita poiché il prevenuto non ha mai fatto ingresso in REMS; al contrario, lo stesso risulta allocato presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura presso l’Unità Ospedaliera locale (cd. SPDC), struttura che, sebbene non possa essere considerata assimilabile alla misura di sicurezza sulla base del disposto dell’art. 3 ter, comma 4, d. L. 211/2011, si è dimostrata, in concreto, idonea a contenere le problematiche relative alla gestione di un soggetto psichiatrico. Come affermato nell’ordinanza, “nonostante i plurimi episodi in cui si è reso necessario l’ausilio della forza pubblica e della contenzione meccanica, il Giudice registra come l’intervento attuato dai sanitari dell’SPDC abbia sempre avuto buon esito, riuscendo a gestire (ancorché con difficoltà)” l’odierno istante, e a “ricondurlo al compenso, evitandone fughe o azioni violente nei confronti dei terzi”.
In altre parole, l’ordinanza dà conto del dato fattuale secondo il quale l’ordinamento è riuscito – ancora una volta – a sviluppare da solo gli anticorpi per affrontare lo stato patologico derivante dalla mancanza di strutture residenziali, in questo caso mediante la conversione della misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata sostanziale con residenza nel nosocomio.
Alla funzionalità della soluzione, d’altro canto, si accompagnano problemi giuridici ed ermeneutici di non poco conto: occorre domandarsi se il provvedimento di internamento possa considerarsi eseguito, se la misura in essere sia detentiva o meno e, ancora, occorre ragionare in merito alla decorrenza del regime in relazione alla sua scadenza (oggi ex lege disciplinata), valutando se il tempo trascorso in questo contesto “indefinito” debba essere detratto dal termine di durata massima della misura detentiva, così come imposto dalla legge 81/2014.
Quì il provvedimento
Dott.ssa Chiara Semenza, Magistrato di Sorveglianza