Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 gennaio 2022, n. 7939: oneri del detenuto e scambio di oggetti tra reclusi

La giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, si è espressa richiamando, in primo luogo, quanto già affermato con precedente pronuncia (Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017). La Cassazione, infatti, ha premesso che «in tema di provvedimenti disciplinari adottati dall’Amministrazione penitenziaria nei confronti dei detenuti, l’omissione della previa contestazione e quello dell’udienza disciplinare, un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all’incolpato di predisporre adeguata difesa».
Ciononostante la giurisprudenza di legittimità ha altresì dichiarato che l’interessato debba dedurre, a pena di decadenza, eventuali eccezioni di nullità della procedura disciplinare, nella prima occasione utile.
È onere del detenuto, dunque, eccepire, al momento della contestazione dell’addebito, la mancata adeguatezza del termine intercorrente rispetto alla successiva udienza dinanzi al consiglio di disciplina. La mancata contestazione di tale violenza determina l’insussistenza dell’interesse del detenuto a dedurre in sede di reclamo quella violazione configurabile solo in astratto.

In secondo luogo, circa l’ulteriore problematica affrontata nel caso di specie relativa allo scambio di oggetti tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, la giurisprudenza ha precisato che all’amministrazione penitenziaria, anche dopo la sentenza di accoglimento, resta concesso un potere-dovere di controllare la natura dei beni consegnati, al fine di verificare se nello scambio possano «possano celarsi operazioni che vadano oltre le modalità di ordinaria condivisione di oggetti di scarso valore o le manifestazioni di semplice solidarietà amicale tra reclusi».

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Un evidente vulnus alla tutela della persona disabile nelle proposte di riforma elaborate dalla Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario

Nell’elaborato della Commissione presieduta dal prof. Marco Ruotolo sono molti gli interventi suggeriti, che spaziano in settori molto diversi e con incidenza qualitativa assai differente. Basterebbe pensare alle modifiche al Regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e a quelle all’ordinamento penitenziario, le prime spesso tese a reiterare quanto già affermato nell’ordinamento penitenziario (v. ad es. l’art.1 e soprattutto l’art. 2 concernente il divieto di violenza fisica). Tra i molti contenuti, che meriterebbero ampie e diffuse considerazioni, si vuole in questa sede richiamare l’attenzione sulla modifica proposta in tema di “Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità” disciplinate nell’art. 21-ter o.p.…

Leggi tutto...

19 Giugno 2022

Magistrato di Sorveglianza di Frosinone-reclamo ex artt 35 bis e 35 ter O.P.- 20/10/2021

L’ordinanza trae origine dal reclamo proposto da un detenuto della Casa circondariale di Cassino, che, invocando l’applicazione degli artt 35…

Leggi tutto...

20 Novembre 2021

L’alimentazione forzata del detenuto che pratica lo sciopero della fame in una recente decisione della Corte di Strasburgo (Eur. C. Human Rights, Fifth section, Yakovlyev v. Ukraine, 8 December 2022, application no. 42010/18)

La Corte europea, dopo aver ribadito che il ricorso alla alimentazione forzata con lo scopo di salvare la vita di un detenuto che consapevolmente rifiuti il cibo può essere apprezzato alla stregua di terapia compatibile in via di principio col precetto contenuto nell’art. 3 Conv., ne ha ritenuto invece la violazione con la sentenza in oggetto, dal momento che nel caso di specie non è stata riscontrata la necessità medica di farvi ricorso ed essendo mancata un’effettiva garanzia giurisdizionale (oltre che per la brutalità della tecnica adoperata, stando a quanto riportato dal ricorrente)…

Leggi tutto...

2 Marzo 2023

La riparazione per ingiusta detenzione e la irretroattività della disciplina penitenziaria nel contesto delle preclusioni introdotte dalla c.d. legge spazzacorrotti

Nel lontano 1996, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione [Corte cost., 18 luglio 1996, n. 310 in Giur. cost., 1996, 2557]. La disposizione del codice di rito, com’è noto, si occupa testualmente soltanto di chi abbia subito una misura cautelare custodiale e sia successivamente prosciolto con sentenza irrevocabile, nonché del caso in cui si accerti successivamente che il provvedimento restrittivo sia stato emesso o mantenuto in carenza dei presupposti legittimanti la compressione della libertà, ovvero quando nei confronti del soggetto sottoposto a misura cautelare in carcere sia poi pronunciata sentenza di archiviazione o non luogo a provvedere.…

Leggi tutto...

12 Aprile 2022

Carceri, la perenne sconfitta

Si segnala l’articolo e il podcast di Conchita Sannino apparso su La Repubblica il 29 dicembre scorso, in cui viene analizzata la complessa e difficile situazione carceraria nei due anni dell’emergenza pandemica, le storture che non si sono riuscite a sanare, le violenze e le sconfitte della gestione.…

Leggi tutto...

1 Gennaio 2022

Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 13.09.2022: una nuova questione di legittimità costituzionale fa tremare il rigido art. 4-bis O.P.

Una nuova questione di legittimità costituzionale fa tremare il rigido art. 4-bis O.P. Il detenuto per reati ostativi potrà accedere…

Leggi tutto...

5 Ottobre 2022

Torna in cima Newsletter