Cass. Pen., Sez. I, ord. 14 dicembre 2021 (dep. 2022), n. 3144: il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza provvisoria applicativa di una misura alternativa alla detenzione, deve essere qualificato come opposizione, se promosso nei termini di legge per l’atto di opposizione

L’art. 678, co. 1-ter, c.p.p. stabilisce che, relativamente alle istanze di cui all’art. 656, co. 5, c.p.p., ove la pena da espiare non sia superiore a un anno e sei mesi, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza – previa acquisizione di documenti e informazioni necessarie – designa il Magistrato relatore e fissa un termine entro il quale quest’ultimo, con ordinanza adottata senza formalità, può provvisoriamente applicare una delle misure di cui all’art. 656, co. 5, c.p.p. Questa ordinanza è comunicata al P.M. e notificata all’interessato e al suo difensore, i quali possono proporre opposizione al Tribunale di Sorveglianza entro dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale conferma, senza formalità, la decisione del Magistrato.

Quando, invece, non viene emessa o confermata l’ordinanza provvisoria, ovvero quando viene proposta opposizione, il Tribunale di Sorveglianza procede ai sensi dell’art. 666 c.p.p. – disposizione  richiamata dall’art. 678, co. 1, c.p.p.

Durante il termine per l’opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa.

 

Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva disposto la misura della detenzione domiciliare, respingendo la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, la difesa avrebbe dovuto presentare l’opposizione al Tribunale di Sorveglianza nel termine di legge, oppure, dopo la scadenza dei dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e, quindi, dopo la conferma, senza formalità, della decisione del Magistrato da parte del Tribunale, avrebbe dovuto impugnare direttamente quest’ultimo provvedimento.

Nel caso in esame il difensore dell’interessato aveva proposto ricorso per cassazione – dopo la notifica dell’ordinanza – prima dello spirare del termine per proporre opposizione. Ne consegue che, in ossequio al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

Qui il testo dell’ordinanza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

 

 

Contributi simili

L’impiego dell’intelligenza artificiale all’interno delle carceri e nei sistemi di libertà vigilata

È questo uno dei temi affrontati nell’ultima conferenza annuale, tenutasi a Strasburgo il 22 e 23 Novembre di quest’anno, dal Consiglio per la cooperazione penologica (PC-CP), il quale ha elaborato una proposta di raccomandazione in cui si individuano le linee guida per l’utilizzo dei meccanismi di intelligenza artificiale all’interno degli istituti penitenziari e nei sistemi di probation.…

Leggi tutto...

16 Dicembre 2021

Ancora una decisione della Suprema corte in tema di (in)eseguibilità del mandato di arresto europeo a fronte del rischio di condizioni disumane nello Stato emittente (Cass., sez. f., 1/9/2022, n. 32431)

Come affermato da tempo dalla Corte di Giustizia, i giudici nazionali sono anche giudici del diritto dell’Unione e, dunque, spetta ad essi provvedere all’applicazione a livello interno del diritto sovranazionale, assicurandone l’effettività. Questa affermazione vale anche per gli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali, in particolare, il mandato d’arresto europeo. E’ in questo contesto che si colloca la presente decisione con cui la Corte di cassazione prende nuovamente posizione in tema di esecuzione a fronte di possibili violazioni del divieto di tortura e trattamenti inumani cui potrebbe andare incontro il soggetto consegnando nel caso in cui venisse trasferito nello Stato di emissione.…

Leggi tutto...

19 Settembre 2022

Cass. Pen., Sez. II, sent. 20 luglio 2021, n. 28058: sulla notifica ex art. 161 c.p.p.

OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca – violazione dell’art. 606 lett. c) per…

Leggi tutto...

10 Febbraio 2022

La Cassazione meglio chiarisce gli elementi per la valutazione della richiesta di accesso alle misure alternative

La Cassazione meglio chiarisce gli elementi per la valutazione della richiesta di accesso alle misure alternative Il Tribunale di Sorveglianza…

Leggi tutto...

24 Luglio 2022

Il diritto del detenuto alla corrispondenza telefonica è “illimitato”, tanto per il numero quanto per la durata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata – Trib. sorv. di L’Aquila, ord. 20/09/2022

Il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila ha affermato, con l'ordinanza in oggetto, che le limitazioni regolamentari alla corrispondenza telefonica del detenuto (o internato) con il difensore sono illegittime perché il colloquio con il legale, sia esso visivo o telefonico, non può essere sottoposto a limitazione né nel numero né nella durata, nel rispetto delle effettive esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria.…

Leggi tutto...

24 Ottobre 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33745: illeciti disciplinari

LA BATTITURA COLLETTIVA DEI BLINDATI SUI CANCELLI DELLE CAMERE DI PERNOTTAMENTO COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE   Il caso posto all’attenzione della…

Leggi tutto...

21 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter