Cass. Pen., Sez. I, ord. 14 dicembre 2021 (dep. 2022), n. 3144: il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza provvisoria applicativa di una misura alternativa alla detenzione, deve essere qualificato come opposizione, se promosso nei termini di legge per l’atto di opposizione

L’art. 678, co. 1-ter, c.p.p. stabilisce che, relativamente alle istanze di cui all’art. 656, co. 5, c.p.p., ove la pena da espiare non sia superiore a un anno e sei mesi, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza – previa acquisizione di documenti e informazioni necessarie – designa il Magistrato relatore e fissa un termine entro il quale quest’ultimo, con ordinanza adottata senza formalità, può provvisoriamente applicare una delle misure di cui all’art. 656, co. 5, c.p.p. Questa ordinanza è comunicata al P.M. e notificata all’interessato e al suo difensore, i quali possono proporre opposizione al Tribunale di Sorveglianza entro dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale conferma, senza formalità, la decisione del Magistrato.

Quando, invece, non viene emessa o confermata l’ordinanza provvisoria, ovvero quando viene proposta opposizione, il Tribunale di Sorveglianza procede ai sensi dell’art. 666 c.p.p. – disposizione  richiamata dall’art. 678, co. 1, c.p.p.

Durante il termine per l’opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa.

 

Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva disposto la misura della detenzione domiciliare, respingendo la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, la difesa avrebbe dovuto presentare l’opposizione al Tribunale di Sorveglianza nel termine di legge, oppure, dopo la scadenza dei dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e, quindi, dopo la conferma, senza formalità, della decisione del Magistrato da parte del Tribunale, avrebbe dovuto impugnare direttamente quest’ultimo provvedimento.

Nel caso in esame il difensore dell’interessato aveva proposto ricorso per cassazione – dopo la notifica dell’ordinanza – prima dello spirare del termine per proporre opposizione. Ne consegue che, in ossequio al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

Qui il testo dell’ordinanza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

 

 

Contributi simili

Rinnovato l’accordo fra Giustizia Minorile e Conferenza Volontariato

E' stato firmato il 3 novembre 2021 un accordo di collaborazione, di durata triennale, alla presenza della ministra della Giustizia Marta Cartabia, da Gemma Tuccillo, capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (DGMC), e Ornella Favero, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (CNGV).…

Leggi tutto...

10 Novembre 2021

Cosima Buccoliero con Serena Uccello – “Senza sbarre – storia di un carcere aperto”, Einaudi 2022

Si segnala l’opera di Cosima Buccoliero con Serena Uccello, “Senza sbarre – storia di un carcere aperto“, edito da Einaudi.…

Leggi tutto...

18 Novembre 2022

La Raccomandazione del Garante Nazionale al DAP su vitto e sopravvitto in carcere

Il 15 ottobre scorso, il Garante nazionale delle persone private della libertà ha portato l’attenzione sul tema del vitto e del sopravvitto in carcere. Con una Raccomandazione urgente, inviata al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Il Garante si è preoccupato di fissare un livello qualitativo del vitto all’interno degli istituti penitenziari che assicuri il diritto alla salute e una sana alimentazione delle persone in vinculus.…

Leggi tutto...

15 Novembre 2021

Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, co. 2-quater, lett. e)

Cass. Pen., Sez. I, ord., 21 maggio 2021, n. 20338. Con la presente ordinanza la Corte di Cassazione ha sollevato, circa gli artt. 3, 15, 24, 111 e 117 Cost., e art. 6 CEDU, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), legge 26 luglio 1975, n. 354 laddove stabilisce “la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza”. La Corte precisa come da tale affermazione ne discende che “per i detenuti sottoposti al più rigoroso regime detentivo, il visto di censura deve essere apposto anche con riferimento alla corrispondenza intercorsa con i soggetti indicati all'art. 103, comma 5, cod. proc. pen. (difensori, investigatori privati, consulenti tecnici e loro ausiliari)”.…

Leggi tutto...

28 Settembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33917: cottura e acquisto di generi alimentari nel regime del carcere duro

Con la sentenza n. 33917/2021, la Corte di Cassazione, Sez. I., ha affrontato questioni in materia di cottura dei cibi…

Leggi tutto...

14 Dicembre 2021

“Diritto penitenziario e sociologia della pena”, Agostino Siviglia

Si segnala la pubblicazione del volume “Diritto penitenziario e sociologia della pena” nel quale l’autore, il Garante dei diritti dei…

Leggi tutto...

23 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter