Il rifiuto opposto a una persona reclusa in un carcere di massima sicurezza (Diyarbakır high-security prison), che aveva chiesto di poter organizzare le preghiere collettive del venerdì (jumuah) e di parteciparvi, integra una violazione dell’art. 9 (freedom of religion) della Convenzione Edu. Nell’affare Abdullah Yalçın (n° 2) c. Türkiye (no 34417/10), La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna unanimously la Turchia.

La Corte ha ritenuto che le autorità turche non siano riuscite a trovare a fair balance fra gli interessi che si contrapponevano in questa vicenda, cioè, da una parte, security and order in prison e, dall’altra, the applicant’s right to freedom of collective worship. In particolare, i giudici di Strasburgo rimproverano all’amministrazione penitenziaria di aver omesso an individualised assessment of the case – così da verificare, per esempio, se il ricorrente fosse o meno a high-risk inmate o se un assembramento di detenuti per la preghiera del venerdì would pose any more of a security risk than their gathering for other activities – nonché di aver rinunciato a esplorare la praticabilità di altre soluzioni per l’individuazione di locali adatti a soddisfare la richiesta avanzata dal detenuto.
La vicenda. Abdullah Yalçın è un cittadino turco che, nel marzo del 2010, quando si trovava a scontare una pena (essendo stato condannato in quanto ritenuto membership of an illegal organisation (Hezbullah )) all’interno del carcere di Diyarbakır (high-security prison), aveva avanzato, in più occasioni, richiesta alle autorità penitenziarie di essere autorizzato ad allestire le preghiere collettive del venerdì, così come prescritto dal suo credo religioso, l’Islam.

L’istanza, però, fu sempre respinta, alla luce di una pluralità di ragioni: anzitutto, per il fatto che il richiedente si trovava recluso in un penitenziario di massima sicurezza; inoltre, gli assembramenti di detenuti vennero reputati come capaci di costituire un pericolo per la sicurezza carceraria e, infine, perché non era possibile reperire all’interno del carcere un locale adeguato alla scopo.

Il procedimento davanti alla Corte europea. Il ricorrente ebbe a presentare ricorso il 24 maggio 2010, sostenendo che fosse stato violato l’art. 9 in quanto le autorità turche could have allocated a room for congregational Friday prayers, anche in considerazione del fatto che nel carcere di Diyarbakır fosse già consentito ai detenuti di riunirsi una volta alla settimana per praticare un’attività sportiva in uno spazio a ciò appositamente destinato. Con la sentenza emessa il 14 giugno scorso, la Corte ha condannato la Turchia, ritenendo that there has been a violation of Article 9 of the Convention.

La legittimazione “sostanziale” del ricorrente a far valere la libertà di religione garantita dall’art. 9 Edu. I giudici rilevano, anzitutto, che certe pratiche del culto islamico e, in particolare, le preghiere – siano esse recitate in solitudine ovvero assieme ad altre persone (come avviene nel corso della cerimonia del Venerdì) – fall within the ambit of Article 9, secondo una giurisprudenza ormai consolidata della stessa Corte europea (e che annovera precedenti in tal senso, anche con riguardo ai precetti di altre religioni) (§ 24) . Il Governo turco, tuttavia, ha sostenuto – facendo leva on “views of certain scholars” – che l’Islam did not oblige those who were deprived of their liberty to attend congregational Friday prayers.

Rilevato che un simile approccio alla questione è contestato dal ricorrente (anche sull’assunto che that interpretation dated back to a thousand years ago), i giudici tengono peraltro a riaffermare un orientamento ribadito più volte in precedenti occasioni: quello secondo cui la previsione contenuta nell’art. 9 non può essere invocata a “copertura” di un qualsiasi atteggiamento che si pretenda motivated or inspired by a religion or belief né è in grado di garantire sempre e comunque the right to behave in the public sphere in a manner which is dictated by one’s religion or beliefs (§ 26). Al contrario, perché un comportamento, che si assuma inspired, motivated or influenced by a religion or beliefs, possa essere qualificato come a “manifestation” di quel credo – nel senso proprio dall’art. 9 – deve essere intimately linked to the religion or beliefs in question. Dunque, se è fuori discussione che non spetti ai giudici prendere posizione attorno a dispute teologiche (nemmeno quando si tratti di verificare la conformità di una richiesta ai precetti di un culto o di saggiare la validità di un’interpretazione attorno ad aspetti legati all’esercizio di una fede), la Corte ormai da tempo è orientata, invece, ad assumersi il compito di verificare, from making factual findings, se le richieste fondate su prescrizioni di ispirazione religiosa fatte valere da un ricorrente are
genuine and sincerely held (§ 27).

Ebbene, nel caso di specie, posto che it is common ground that congregational Friday prayers are one of the precepts of Islam, la Corte non ritiene di ravvisare alcun elemento perché possa dubitarsi che la pretesa fatta valere dal ricorrente is genuine, reasonable and sufficiently connected to his right to manifest his religion (§ 28). Ne discende che Abdullah Yalçın appare pienamente legittimato a far valere davanti ai giudici europei la protezione offerta dall’art. 9 Cedu.

Le argomentazioni della Corte. Si tratta, a questo punto, di procedere all’esame nel merito della questione sottoposta al giudizio della Corte Edu. I giudici prendono atto, anzitutto, di come il Governo turco abbia fatto presente che la preghiera del Venerdì avrebbe potuto essere recitata all’interno della cella, essendo presenti altre persone che si trovavano ivi recluse. La Corte ritiene, però, che un simile argomento non possa essere preso in considerazione, perché è chiaramente impossibile, a questo punto, verificare whether the applicant’s cell mates were also willing to offer congregational Friday prayers (§ 29) D’altra parte, l’istanza del ricorrente focussed on the authorities’ refusal to make the necessary arrangements in the prison by allocating a separate room. Sotto questo aspetto, il caso si presta a essere apprezzato più precisamente in terms of a positive duty on the State to take reasonable and appropriate measures to secure the applicant’s rights under Article 9 § 1 e non in terms of an interference by a public authority to be justified in accordance with Article 9 § 2 ( sul punto, v. le puntuali argomentazioni che sono sviluppate in Kovalkovs v. Latvia (dec.), no. 35021/05, § 62, 31 January 2012). Qualunque delle due prospettive debba essere privilegiata nel caso concreto, peraltro, i principi a cui la Corte ritiene di doversi conformare nella materia de qua sono broadly similar: per un verso, must be had to the fair balance that has to be struck between the competing interests of the individual and of the community as a whole e, per l’altro, the State enjoys a certain margin of appreciation in determining the steps to be taken to ensure compliance with the Convention (v. Kovalkovs v. Latvia (dec.), no. 35021/05, loc. cit.).

Più precisamente, La Corte è chiamata a verificare le ragioni addotte dall’amministrazione del carcere di Diyarbakır per respingere la richiesta di autorizzare la preghiera del Venerdì: solo così sarà possibile valutare se le autorità turche abbiano proceduto a un corretto bilanciamento fra i contrapposti interessi, dando ragionevolmente la prevalenza alla necessità di proteggere the public order interests (§ 30). Ebbene, se è indubbio che le carceri di massima sicurezza (come quella in cui era ristretto il ricorrente) sono soggette a un regime di particolare rigore, che può comportare un maggior livello di restrizioni nell’esercizio di quella libertà di culto che è garantita dall’art. 9, tuttavia questa circostanza non può essere apprezzata di per sé sola come capace di precludere all’autorità any real weighing of the competing individual and public interests, bensì impone una valutazione in the light of the circumstances of each individual case. Da questo punto di vista, la Corte ritiene di attribuire un particolare rilievo alla circostanza che le autorità turche non abbiano mostrato di essersi fatte carico di un giudizio individualizzato di pericolosità, mirato sulla persona del ricorrente (an individualised risk assessment in respect of the applicant), avendo omesso di accertare, per es., se egli fosse stato classificato come a dangerous or high-risk inmate ovvero se avesse messo in atto tentativi di fuga dall’istituto penitenziario o se avesse violato le regole poste a presidio della disciplina carceraria (§ 32).

L’amministrazione penitenziaria, poi, non ha adeguatamente provveduto a vagliare se l’assembramento di un certo numero di detenuti per la preghiera del Venerdì fosse da apprezzarsi, in the individual circumstances of the case, come capace di ingenerare rischi per la sicurezza tali da giustificare un divieto assoluto e, con ciò, un trattamento differenziato rispetto a raggruppamenti di detenuti per finalità culturali o riabilitative, che pure sono permessi dalla legge (§ 33). Infine, l’argomentazione secondo cui non fosse possibile  individuare spazi adeguati per la preghiera del Venerdì all’interno del Diyarbakır D-type High- Security Prison non appare assolutamente convincente agli occhi della Corte, poiché the domestic authorities did not seem to explore any other modalities, including those which were less restrictive of the applicant’s rights under Article 9 (§ 34).

Tutto ciò considerato, la Corte ritiene di poter concludere nel senso che the authorities had failed to strike a fair balance between the competing interests at stake, poiché they had not provided relevant and sufficient reasons in a manner that had been compliant with their duty […….] to guarantee the applicant’s freedom to manifest his religion in community with others in prison. Dunque, le autorità turche hanno violato l’art. 9 Cedu.

Luca Bresciani

Contributi simili

La Consulta dichiara applicabile il 41-bis agli internati nelle case di lavoro

“Le speciali restrizioni previste dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario sono applicabili anche agli internati”. Con queste parole si apre il comunicato della Corte costituzionale sulla sentenza n. 197, depositata il 21 ottobre 2021. Con questo principio, la Consulta ha rigettato tutte le censure sollevate dalla Corte di Cassazione sull’opportunità di sottoposizione al regime del 41 bis degli internati, ovvero quei soggetti considerati socialmente pericolosi e, in quanto tali, sottoposti, dopo l’espiazione della pena in carcere, alla misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione a una casa di lavoro.…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2021

Suicidi in carcere: interviene il Ministro

«E’ un’estate davvero drammatica: il Ministero e l’amministrazione penitenziaria stanno facendo molto per migliorare complessivamente la qualità della vita e…

Leggi tutto...

16 Agosto 2022

“Il valore dell’alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione” – F. Giordano, M. Tallarigo, S. Panarello, G. Di Rosa

Si segnala il volume, edito da Egea, di cui sopra: questo presenta i risultati di una ricerca condotta in Lombardia…

Leggi tutto...

23 Maggio 2022

La questione dei suicidi dietro le sbarre e le politiche di contrasto al perenne fenomeno del sovraffollamento carcerario in occasione di un recente intervento del vice-ministro della Giustizia davanti all’Assemblea del Senato (26.1.2023)

Il sen. Sisto, nella sua qualità di Sottosegretario di stato per la Giustizia, ha avuto modo di illustrare le iniziative già varate o che intende intraprendere il Governo attualmente in carica per far fronte non solo a vicende così drammatiche, ma anche per contrastare l’<>.…

Leggi tutto...

31 Gennaio 2023

I parametri del “sicuro ravvedimento” secondo il T.M. di Catania

Il Tribunale per i minorenni di Catania ha ammesso alla liberazione condizionale un giovane condannato, valorizzandone il suo fermo desiderio di riabilitazione. L'adesione piena al programma trattamentale durante il periodo di detenzione, quale presupposto per l'accesso al beneficio, è stata ritenuta indice della chiara volontà di abbandonare i modelli di riferimento che lo hanno portato a delinquere…

Leggi tutto...

17 Gennaio 2022

Il diverso regime giuridico per i “collaboranti impossibili” ex art. 4-bis O.P. non è irragionevole per la Consulta

Un’altra questione di legittimità costituzionale, delicata e precisa, emerge rispetto all’art. 4-bis dell’ord. pen.; così la Corte Costituzionale, sollecitata dal Magistrato di Sorveglianza di Padova, torna oggi a pronunciarsi sulla disposizione normativa.…

Leggi tutto...

26 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter