Cass. Pen., Sez. I, sent. 14 dicembre 2021 (dep. 2022), n. 3146: affidamento terapeutico e pericolo di recidiva

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza non aveva fatto ricorso alla preclusione di cui all’art. 58-quater, co. 2, Ord. pen., ma aveva respinto la richiesta di affidamento terapeutico per l’intervenuta revoca della medesima misura a seguito dell’arresto dell’odierno ricorrente per un grave delitto, per cui egli aveva riportato una condanna, non definitiva, alla pena di 4 anni di reclusione.

L’ordinanza in oggetto aveva posto l’attenzione su molteplici e rilevanti elementi di fatto, sulla base dei quali il Tribunale di Sorveglianza era pervenuto all’“autonoma valutazione” di una scarsa affidabilità del soggetto. Secondo la Corte di Cassazione, tale valutazione “si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento; e non appare sindacabile in sede di legittimità, essendo stata espressa con motivazione non manifestamente illogica, nemmeno in rapporto alla diversa decisione del Giudice della cautela, il quale ordinariamente dispone di una differente e meno completa piattaforma istruttoria rispetto alla magistratura di sorveglianza”.

I giudici di legittimità hanno inoltre evidenziato che l’art. 94, co. 4, del D.P.R. n. 309/1990 prevede che il Tribunale di Sorveglianza accoglie l’istanza solo se ritiene che il programma di recupero assicuri, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all’art. 47, co. 5, Ord. Pen., la prevenzione del pericolo circa la commissione di altri reati. Pertanto, l’assenza del pericolo di recidiva non costituisce l’esito del percorso terapeutico, ma una condizione che deve ricorrere già durante il periodo di sottoposizione alla misura alternativa.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

L’utopistico diritto al posto nelle REMS: una soluzione pratica alle carenze del sistema

Il provvedimento che segue costituisce fulgido esempio di quanto avviene nella prassi quotidiana in risposta alla “chimerica” possibilità per l’avente…

Leggi tutto...

22 Luglio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 settembre 2021, n. 46704: prerogative delle Direzioni d’Istituto penitenziario

L’esclusione degli strumenti da taglio per il servizio di barberia è una legittima prerogativa delle Direzioni d’Istituto penitenziario.   Il…

Leggi tutto...

3 Marzo 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 marzo 2022, n. 12776: il reclamo può contenere una richiesta di attivazione dei poteri di ricostruzione del fatto spettanti al Magistrato di Sorveglianza

Nel caso di specie, il Magistrato di Sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal detenuto avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione…

Leggi tutto...

1 Dicembre 2022

Maurizio Torchio – “Cattivi”, Einaudi Editore 2015

Si segnala il lavoro di Maurizio Torchio, Cattivi, Einaudi Editore, 2015.  Dalla descrizione: «La cella è lunga quattro passi e…

Leggi tutto...

15 Gennaio 2023

Lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto: modalità di calcolo

Cassazione Penale, SS. UU., 19 febbraio 2021, n. 6551. Con la presente sentenza, le Sezioni Unite, affronta il tema della modalità di calcolo dello spazio minimo che deve essere garantito al detenuto ospitato in una cella collettiva, ai sensi dell’art. 3 CEDU, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa come “Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo”.…

Leggi tutto...

11 Ottobre 2021

Torna in cima Newsletter