L’esclusione degli strumenti da taglio per il servizio di barberia è una legittima prerogativa delle Direzioni d’Istituto penitenziario.
Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condotte dell’Amministrazione in violazione di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, condotte da cui «derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio».
I presupposti coessenziali dell’intervento giurisdizionale sono, da un lato, l’esistenza di una posizione giuridica attiva del detenuto, dall’altro, una condotta dell’Amministrazione penitenziaria in illegittimo contrasto con tale posizione soggettiva.
Il monito della Suprema Corte di Cassazione è quello di non confondere il diritto soggettivo del detenuto nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398 01). “La sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549-01)”.
Il caso attenzionato dalla Suprema Corte attiene al servizio di barberia e, segnatamente, al taglio dei capelli, quale servizio riconducibile all’alveo del diritto all’igiene personale, espressione del diritto costituzionale alla dignità umana. La vigente circolare applicativa relativa all’organizzazione delle sezioni sottoposte al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., assicura la gratuità del servizio, affidato ad apposito detenuto lavorante, precisandone le modalità e dettando prescrizioni riguardo agli strumenti in uso. L’ulteriore limitazione degli strumenti e, in particolare, l’esclusione degli strumenti manuali da taglio, rientra, secondo la Corte, nelle legittime prerogative delle singole Direzioni d’Istituto che esplicano la discrezionalità amministrativa di loro competenza. Tale divieto persegue la finalità di sicurezza e non frustra il diritto del detenuto all’igiene personale, comunque assicurato, venendo a incidere solo sulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha respinto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto, ritenendo che il provvedimento impugnato si fosse indebitamente ingerito in un ambito riservato alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Beatrice Paoletti