Pochi giorni fa, la Corte costituzionale si è pronunciata, ancora una volta, sullo scioglimento del cumulo in materia di reati ostativi. In particolare, con sentenza n. 33 del 2022 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio scorso – la Corte, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 354/1975, sollevata dal Tribunale di Messina, ha confermato l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di cumulo, materiale o giuridico, di pene inflitte per diversi titoli di reato, alcuni dei quali soltanto ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari, occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l’impedimento qualora l’interessato abbia già espiato la parte di pena relativa ai predetti reati.
Il rimettente, nel caso di specie, ha evidenziato come l’art. 4 bis, comma 1 quater, della legge di ordinamento penitenziario, costituirebbe una violazione degli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale dal momento che la norma, subordinando la concessione dei benefici penitenziari all’osservazione scientifica, per la durata di almeno un anno, della personalità del condannato per reati sessuali, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza. E questo poiché, a detta del rimettente, il parametro temporale, introdotto dal legislatore, si baserebbe su presunzione assoluta, arbitraria e irrazionale, essendo invece sufficiente, al fine di formulare il giudizio di idoneità e a prevenire il rischio di recidiva, un periodo di osservazione più breve.
Oltre a ciò, sottolinea il rimettente, tale previsione introdurrebbe anche una marcata e irragionevole disparità di trattamento sia tra gli autori di reati sessuali e quelli di altri reati, che fra gli autori di reati sessuali medesimi.
Dunque, la Consulta, sulla scia di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che, nel caso di pene inflitte per diversi titoli di reato, di cui solo alcuni sono reati ostativi, si debba procedere allo scioglimento del cumulo così da consentire, al condannato che ha già espiato la parte di pena relativa ai reati ostativi, di fruire dei benefici penitenziari, con la precisazione che deve ritenersi scontata, per prima, la pena più gravosa per il reo, ossia quella riferibile ai reati che non consentirebbero l’accesso ai benefici.
A cura di Diletta Niccoli