Come riconosciuto sia dalla giurisprudenza di legittimità sia da numerose disposizioni dell’ordinamento penitenziario (artt. 1, c. 6 e 15, 18, c. 3, 28), i colloqui visivi costituiscono un diritto fondamentale del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i coniugi più stretti. Il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato dell’art. 41-bis o.p. ai quali si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero e alle modalità di svolgimento.
Ai sensi dell’art. 41-bis, co. 1-quater lett. b) o.p., infatti, il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto ad un colloquio mensile con i propri familiari e conviventi, che deve svolgersi in locali appositamente attrezzati così da impedire il passaggio di oggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. Per chi non effettua colloqui è prevista, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l’effettuazione di un colloquio telefonico al mese con i medesimi soggetti, della durata massima di dieci minuti (anch’esso sottoposto a registrazione).
La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che il detenuto sottoposto al regime differenziato può essere autorizzato ad effettuare colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze imposte dal suddetto regime, ove ricorrano situazioni di impossibilità ovvero di gravissima difficoltà rispetto all’esecuzione dei colloqui in presenza (Sez. I, n. 23819 del 22.6.2020).
Il colloquio in videochiamata appare altresì conforme alle esigenze poste alla base della disciplina introdotta dal decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, dettata per la gestione della emergenza sanitaria da Covid- 19,che ha previsto la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere «a distanza» i colloqui con i congiunti, proprio per la mancata possibilità di effettuare i colloqui in presenza stante la situazione pandemica. Anche in tal caso, rispetto a tale disciplina, possono essere esclusi i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato solo quando la relativa scelta sia realmente funzionale all’obiettivo primario dell’art. 41-bis, Ord. pen., costituito dalla necessità di escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento.
Poiché nel caso di specie, «il Tribunale ha correttamente evidenziato come la video-chiamata verrebbe effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui il detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. si trova ristretto e quelle installate nell’istituto in cui è parimenti detenuto il nipote interessato dalla video-chiamata; ciò che, ragionevolmente, consente di escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, avuto riguardo alla videoripresa e all’ascolto della conversazione, oltre che dalla possibilità di interrompere la comunicazione ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, svolgendosi sotto il controllo del personale di polizia penitenziaria. E considerando l’utilizzo della rete intranet del Ministero della giustizia, che si avvale del personale e delle risorse del D.A.P. e dalla D.G.S.I.A., la possibilità di intercettazione, pur prospettata nel ricorso del Procuratore generale, deve ritenersi, del pari, assolutamente contenuta».
Sulla base delle ragioni suesposte, la Corte di Cassazione con sentenza n. 45221/2021 ha rigettato il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste in data 12/1/2021.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Yasmine Spigai