L’art 3 CEDU e sistema di esecuzione penale statunitense in punto di ergastolo. In attesa della pronuncia della Grande Camera

Il prossimo 23 febbraio la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, riunita nella Grande Camera, si pronuncerà in merito alla richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d’America nei confronti di una propria cittadina, ricercata per i reati di omicidio aggravato e distruzione di cadavere commessi nella Contea di Eaton, Stato del Michigan (U.S.A.), nel 2002.

La Corte – nella sua massima composizione – dovrà valutare se la disciplina statunitense in punto di accesso ai benefici penitenziari, in caso di condanna all’ergastolo, sia compatibile con i princìpi fondamentali sanciti a livello di Carte sovranazionali, ed in particolare con l’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che, come noto, statuisce che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamenti inumani o degradanti» .

Nel corso degli anni la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha svolto un ruolo fondamentale nella individuazione dei limiti che l’art. 3 CEDU impone al potere degli Stati di infliggere pene di durata indefinita. In particolare ha analizzato il profilo della compatibilità con la Convenzione di sistemi che non ammettano, nella fase esecutiva, la possibilità di una revisione della pena dell’ergastolo. Con riferimento all’applicazione extraterritoriale l’articolo richiamato prevede, infatti, che in caso di estradizione, espulsione o allontanamento dal territorio di uno Stato firmatario della Convenzione viga un obbligo positivo per tale Stato di assicurarsi che il soggetto allontanato non rischi di subire un trattamento contrario all’articolo 3.

Tale problematica insorge frequentemente in relazione alle domande di estradizione presentate dagli Stati Uniti. Così la questione del cosiddetto «Imprisonment for life without eligibility for parole» è stata ed è tuttora oggetto di numerose vicende poste all’attenzione della Corte EDU.

Il caso in esame ne è un ulteriore esempio. L’estradanda, Beverly Ann McCallum, cittadina statunitense e destinataria di un mandato di arresto internazionale emesso per i reati di cui sopra, in caso di riconoscimento della penale responsabilità sarebbe destinata, nel paese d’origine, all’ergastolo «ostativo», senza la possibilità dunque di accedere ad alcun permesso premio, in particolare a quello della liberazione condizionale.

L’impossibilità di commutare o ridurre la pena in fase esecutiva, dopo un periodo minimo di tempo predeterminato per legge, costituirebbe, alla luce dell’interpretazione estensiva che si dà dell’art. 3 CEDU, un trattamento inumano e degradante, violando il c.d. «diritto alla speranza» più volte richiamato dalla Corte di Strasburgo (in tal senso si veda Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 13 giugno 2019, Marcello Viola c. Italia, n° 2).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Roma, prima, e la Corte di Cassazione (Cass., Sez. VI, 25 settembre 2020, n° 7262), poi, hanno valutato sussistenti le condizioni per l’estradizione della cittadina statunitense. Quest’ultima ha così proposto ricorso alla Corte di Strasburgo, lamentando la violazione dell’articolo 3 citato.

Non resta che attendere la pronuncia della Grand Chamber. Questa auspicabilmente segnerà un nuovo e decisivo passaggio nella perimetrazione dei confini applicativi dell’articolo 3 CEDU e avrà importanti ripercussioni sul fronte interno, anche alla luce della diversa, ma affine questione oggetto del comunicato stampa della Corte costituzionale – datato 11 maggio 2021 – in tema di ergastolo ostativo e reati di mafia.

Di seguito il testo del comunicato della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nonché della sentenza della Corte di Cassazione (Cass., Sez. VI, 25 settembre 2020, n° 7262).

comunicato della Corte Europea

sentenza Cassazione 7262.2021

A cura di Giulia Vagli

Contributi simili

A cura di Michelangelo Taglioli e Stefano Colletti (Università di Pisa)
La Cassazione richiama il Tribunale di sorveglianza al rispetto della circolare D.A.P.: non può essere trascurato il parere della DDA ai fini dell’autorizzazione al colloquio telefonico.

Il necessario bilanciamento tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali rende ineludibile il parere della DDA che, seppur se non vincolante, deve essere tenuto in considerazione, in quanto giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza.

Leggi tutto...

21 Marzo 2023

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33745: illeciti disciplinari

LA BATTITURA COLLETTIVA DEI BLINDATI SUI CANCELLI DELLE CAMERE DI PERNOTTAMENTO COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE   Il caso posto all’attenzione della…

Leggi tutto...

21 Gennaio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 gennaio 2022, n. 7939: oneri del detenuto e scambio di oggetti tra reclusi

La giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, si è espressa richiamando, in primo luogo, quanto già affermato con precedente…

Leggi tutto...

27 Giugno 2022

Mandato di arresto europeo e risocializzazione del condannato extracomunitario. Il rinvio pregiudiziale alla CGUE

Con ordinanza n° 217 del 2021, nell’ambito di un ricorso di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte costituzionale ha nuovamente adìto la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ponendo quesiti interpretativi sulle implicazioni in tema di tutela dei diritti fondamentali quale conseguenza dell’applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo (d’ora in poi M.A.E.).…

Leggi tutto...

18 Febbraio 2022

La Corte costituzionale ha “deciso di non decidere” attorno alle note questioni di legittimità costituzionale relative al c.d. ergastolo ostativo. Venendo incontro all’istanza presentata dall’Avvocatura dello Stato, i giudici della Consulta hanno stabilito, infatti, di rinviarne la trattazione all’udienza pubblica dell’ otto novembre di quest’anno. Il Parlamento avrà tempo, dunque, fino a quella data per portare a compimento la riforma dell’art. 4-bis o.p.…

Leggi tutto...

10 Maggio 2022

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis O.P.

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza n. 1233/2021 del 23 Settembre 2021, sospende il procedimento in corso, volto a decidere sull’istanza presentata dal detenuto circa la possibilità di accedere all’affidamento in prova al servizio sociale, e solleva la questione di legittimità costituzionale rispetto all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975.…

Leggi tutto...

4 Ottobre 2021

Torna in cima Newsletter