Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 giugno 2021, n. 36704
Presidente: SIANI, Relatore: ALIFFI
Con la sentenza n. 36704/2021 il Collegio ha dichiarato infondato il ricorso avverso l’ordinanza del 08/04/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Ancona.
Secondo la ricorrente, l’interpretazione delle norme cui è pervenuto il Tribunale è erronea perché introduce una evidente disparità di trattamento tra il genitore detenuto ed il genitore affidatario detenuto in contrasto con i principi costituzionali fissati dall’art. 31 Cost.
A tal proposito la Corte di Cassazione si è espressa affermando l’impossibilità di condividere la tesi secondo cui: tra i soggetti che beneficiano della detenzione domiciliare deve essere incluso il cd. “affidatario sine die” di figli minori di genitori privati della responsabilità genitoriale.
La Corte ritiene tale assunto contrastante con l’art. 47-quinquies o.p. che individua, quali soggetti legittimati a godere della detenzione domiciliare, la madre detenuta e solo in via subordinata e in presenza di specifici requisiti il padre detenuto.
L’affidamento, a prescindere dalla sua qualificazione “sine die”, è un istituto provvisorio (cfr. Corte EDU, R.V. e altri c. Italia 18.7.2019), volto a far fronte alle esigenze del minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare, tramite l’assegnazione all’affidatario di poteri limitati da esercitare sotto la costante vigilanza dei servizi sociali.
La natura giuridica dell’istituto dell’affidamento infra-familiare quindi, disciplinato dalla l. 4 maggio 1983 n. 184, non consente l’equiparazione dell’affidatario al genitore naturale o adottivo.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che: il “legame tra madre e figlio” (preso in considerazione dalle sentenze della Corte Costituzionale per ampliare la portata applicativa della detenzione domiciliare speciale, da ultimo in favore del minore affetto a handicap grave (n. 18 del 2020)), costituisce una differente situazione familiare da quella che si determina in virtù del provvedimento di affidamento tra il minore e l’affidatario: la prima è fondata sulla «naturale stabilità del rapporto fin dalla nascita del minore così da condizionarne lo sviluppo e la formazione», mentre la seconda è legata ad esigenze temporanee ed è comunque sempre revocabile.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Yasmine Spigai