M. sorveglianza di Mantova – 06/05/19 – durata massima misura sicurezza detentiva, libertà vigilata

Nell’ordinanza in oggetto, datata 06/05/2019, l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova si esprime in merito al riesame della pericolosità sociale dell’interessato ai sensi dell’art. 208 c.p., in relazione alla misura di sicurezza detentiva eseguita presso il Sistema Polimodulare R.E.M.S provvisorio di Castiglione delle Stiviere (MN). La suindicata misura di sicurezza, “in conformità a quanto previsto dalla legge n. 81 del 2014, non poteva essere ulteriormente prorogata in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del termine di durata massima previsto (…) e avuto riguardo alla pena edittale massima di anni cinque prevista per il reato di cui all’ art. 609 quinquies commesso e considerati i pregressi periodi di internamento”.

La novità più rilevante della legge del 30 maggio 2014, n. 81 (emanata in sede di conversione del d.l. 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari) risultava essere la previsione secondo cui la durata della misura di sicurezza non potesse più essere superiore a quella massima edittale prevista per il reato commesso, con l’eccezione dei reati per i quali è previsto l’ergastolo. In precedenza, infatti, le misure di sicurezza erano indeterminate nella durata massima e informate alla regola secondo cui la loro durata dipendeva dal perdurare della pericolosità sociale di chi vi era sottoposto. Per tale ragione, nel corso degli anni si erano venuti a creare dei veri e propri “ergastoli bianchi” per cui pure gli autori di reati “bagatellari” rischiavano di rimanere per molti anni internati negli O.P.G o nelle C.C.C, a causa della mancanza di cure e di prognosi favorevoli, che prolungavano la detenzione sine die. Tale meccanismo venne tuttavia sradicato con le novità introdotte dalla suindicata legge n. 81 del 2014.

Per codesta ragione, il Magistrato di Sorveglianza, nel riesame della misura, avuto riguardo al profilo di pericolosità, deve anche tener presente dell’approssimarsi del termine di scadenza di durata massima.

Nel caso di specie di cui si riporta l’ordinanza, si può notare che il Magistrato, a fronte dell’evidenziato residuo profilo di pericolosità sociale (la quale risulta scemata rispetto all’epoca in cui fu commesso il fatto) ancora presente nonostante l’approssimarsi del termine di scadenza di durata massima, ritiene di dover trasformare la misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata, ex lege 81 del 2014, per la quale non è previsto un termine di durata massima.

La libertà vigilata, difatti, positivamente sperimentata nel corso delle licenze fruite dal soggetto, appare allo stato misura di sicurezza sufficiente a contenerne la residua pericolosità, oltre che maggiormente idonea a favorirne il reinserimento sociale.

Contributi simili

Ancora in punto di diritto alla sessualità delle persone detenute. La pronuncia della Corte Edu alimenta il dibattito sul fronte interno

In data 1° luglio 2021, la Prima Sezione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nel caso Lesław Wójcik c. Polonia, si è pronunciata in merito alla portata del diritto all’affettività, nella sua particolare declinazione del diritto alla sessualità, delle persone detenute.…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2021

I giudici di Strasburgo “chiudono” il caso McCallum c. Italia escludendo qualsiasi violazione dell’art. 3 CEDU (European Court of Human Rights, Grand Chamber, 3.11.2022, appl. 20863/21)

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che non vi sia il pericolo di trattamenti disumani nel caso della estradizione verso gli Stati Uniti della signora Beverly Ann McCallum, che aveva denunciato il rischio di essere assoggettata a pena perpetua senza possibilità di revisione.…

Leggi tutto...

28 Novembre 2022

Diamo inizio con il presente contributo a una collaborazione con la prestigiosa École Nationale d’Administration pénitentiaire

L’École Nationale d’Administration pénitentiaire è un ente pubblico alle dipendenze del Ministero della Giustizia, facente capo al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.…

Leggi tutto...

20 Marzo 2023

Detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno : riconosciuto il diritto all’elaborazione di un programma terapeutico di recupero

All’esito di instaurazione di procedimento di reclamo, presentato nelle forme di cui agli artt. 35 bis e 69 co.6 lettera b ) ord. penitenziario, il magistrato di sorveglianza riconosce il diritto del detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno ad ottenere l'elaborazione di un programma terapeutico da parte dell'Asl competente.…

Leggi tutto...

18 Settembre 2021

A cura di Michelangelo Taglioli e Stefano Colletti (Università di Pisa)
La Cassazione richiama il Tribunale di sorveglianza al rispetto della circolare D.A.P.: non può essere trascurato il parere della DDA ai fini dell’autorizzazione al colloquio telefonico.

Il necessario bilanciamento tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali rende ineludibile il parere della DDA che, seppur se non vincolante, deve essere tenuto in considerazione, in quanto giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza.

Leggi tutto...

21 Marzo 2023

Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45220: l’istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere

Nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un’ordinanza del medesimo Magistrato con…

Leggi tutto...

22 Marzo 2022

Torna in cima Newsletter