Risocializzazione, ordine pubblico e sicurezza pubblica come limiti alla permanenza dei «giovani adulti» negli istituti penali minorili

Il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Catania si è pronunciato nel senso del trasferimento del detenuto minorenne presso il carcere per adulti ogniqualvolta il giovane adulto con il proprio comportamento metta a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno degli Istituti penali minorili nonché si rifiuti di intraprendere un concreto percorso di rieducazione, risultando insensibile ad ogni programma di risocializzazione, contravvenendo alla finalità rieducativa riconosciuta alla pena ai sensi dell’art. 27, 3° comma, della Costituzione.

Nel caso di specie – si legge in motivazione – il detenuto ha mostrato un totale rifiuto verso l’adesione al trattamento di risocializzazione per lui ideato. Si è reso altresì partecipe di atti di rivolta e violenza come pure responsabile di vari illeciti disciplinari all’interno della struttura penitenziaria nella quale si trovava ristretto.

Così alla luce dei comportamenti tenuti dall’istante, anche di tipo violento e comunque da leader negativo o di istigazione, il Magistrato di Sorveglianza, valorizzando le esigenze di sicurezza collettiva e di ordine pubblico, ha statuito il trasferimento nel carcere per adulti del giovane. Sul punto si richiamano le linee di indirizzo pubblicate in data 15 gennaio 2020 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, relativamente al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n° 121 recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 81, 83 e 85, lett. p), della legge 23 giugno 2017, n° 103”. In particolare, si precisa che tra le ragioni a sostegno delle richieste di trasferimento avanzate dalle Direzioni degli Istituti Penali per i Minorenni per conto dei detenuti – a prescindere dal fatto che tali istanze riguardino giovani adulti – possono essere addotte esigenze di tutela dell’altrui e/o propria incolumità nonché esigenze di ordine pubblico e sicurezza. In merito a queste ultime, si legge, le motivazioni espresse dagli Istituti dovranno essere adeguatamente ponderate e non potranno riferirsi a generiche condotte aggressive o di prevaricazione che possano essere fronteggiate con misure ed interventi multidisciplinari, quanto piuttosto contegni capaci di mettere a repentaglio e compromettere la sicurezza dell’Istituto e dei detenuti. Non solo. La pericolosità manifestata dai soggetti di cui si chiede il trasferimento dovrà essere grave e soprattutto riferita a specifici, e non già generici, episodi di violenza e ribellione (Cfr. par. 12.1 Motivi di assegnazione o trasferimento, Linee di indirizzo, Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, 15 gennaio 2020, www.giustizia.it).

Per corroborare quanto detto si richiama altro provvedimento del Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania, speculare al precedente, con il quale, al contrario, è stata negata la richiesta di trasferimento in un carcere per adulti. Il giudice argomenta la decisione chiarendo che il passaggio al carcere per adulti è possibile quando le predette finalità rieducative assegnate all’esecuzione della pena non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. Nel caso in esame, oltre all’insufficienza delle ragioni addotte dal giovane (nell’istanza faceva un generico riferimento all’essere «più tranquillo» in un carcere per adulti»), il ragazzo aveva iniziato un proficuo percorso trattamentale, iniziando ad acquisire consapevolezza delle sue problematiche legate alla tossicodipendenza e mostrandosi «disponibile a recepire gli orientamenti educativi e ad intraprendere un reale percorso di riflessione».

A ciò si aggiungano, si legge in motivazione, «le difficoltà nella gestione di una personalità così fragile» al di fuori di un Istituto penale minorile. Tale fragilità in un carcere per adulti non riceverebbe in breve tempo un efficace sostegno nel rafforzamento della personalità per le condizioni oggettive in cui si trovano ad operare dette strutture penitenziarie.

Di seguito, i provvedimenti di concessione del nulla osta al trasferimento presso il carcere per adulti e di rigetto della richiesta presentata dal detenuto al rilascio del suddetto nulla osta.

 

A cura di Giulia Vagli

 

Contributi simili

Alessandro Maculan – “La galera incorporata. Etnografia della polizia penitenziaria”, Maggioli Editore 2022

Si segnala la pubblicazione del libro “La galera incorporata. Etnografia della polizia penitenziaria” di Alessandro Maculan, edita Maggioli Editore.  …

Leggi tutto...

16 Dicembre 2022

Lo “strano caso” di una misura alternativa applicata a una pena sostitutiva – Ufficio di Sorveglianza di Torino 6975/2023

La vicenda che è oggetto dell’ordinanza che pubblichiamo prende avvio dalla pronuncia di una sentenza di condanna emessa, in sede…

Leggi tutto...

15 Luglio 2023

Un evidente vulnus alla tutela della persona disabile nelle proposte di riforma elaborate dalla Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario

Nell’elaborato della Commissione presieduta dal prof. Marco Ruotolo sono molti gli interventi suggeriti, che spaziano in settori molto diversi e con incidenza qualitativa assai differente. Basterebbe pensare alle modifiche al Regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e a quelle all’ordinamento penitenziario, le prime spesso tese a reiterare quanto già affermato nell’ordinamento penitenziario (v. ad es. l’art.1 e soprattutto l’art. 2 concernente il divieto di violenza fisica). Tra i molti contenuti, che meriterebbero ampie e diffuse considerazioni, si vuole in questa sede richiamare l’attenzione sulla modifica proposta in tema di “Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità” disciplinate nell’art. 21-ter o.p.…

Leggi tutto...

19 Giugno 2022

Il CPT contro la Francia: criticità e strategie di intervento in merito alle condizioni di trattamento delle persone private della libertà personale

In data 24 giugno 2021, il CPT ha pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio d’Europa un nuovo rapporto in merito alla visita periodica condotta da una delegazione dell’istituzione in territorio francese nel periodo tra il 4 e il 18 dicembre 2019. Dalla relazione emergono numerosi profili critici, tra i quali si segnalano: le condizioni materiali di detenzione negli stabilimenti di polizia, il problema del sovraffollamento carcerario, le condizioni in cui i detenuti vengono trasferiti e curati negli ospedali, nonché la mancanza di posti letto psichiatrici per le persone in cura.…

Leggi tutto...

7 Agosto 2021

M. sorveglianza di Mantova – 06/05/19 – durata massima misura sicurezza detentiva, libertà vigilata

Nell’ordinanza in oggetto, datata 06/05/2019, l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova si esprime in merito al riesame della pericolosità sociale dell’interessato…

Leggi tutto...

27 Dicembre 2021

Stefano Anastasìa – “Le pene e il carcere”, Mondadori 2022

Si segnala il libro di Stefano Anastasia, “Le pene e il carcere“, edito da Mondadori. Dalla descrizione: Necessità e forme…

Leggi tutto...

12 Ottobre 2022

Torna in cima Newsletter