La Corte costituzionale, con sentenza n. 231/2021, depositata in data odierna, ha dichiarato non fondate le censure formulate dal Tribunale per i minorenni di Brescia in relazione agli artt. 4, c. 1, e 6, c. 1, d.lgs. 121/2018, aventi ad oggetto i limiti massimi di pena previsti per l’accesso dei condannati minorenni alle misure di comunità dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare. Secondo la Corte, a differenza di quanto sostenuto dal giudice remittente, tali norme «non introducono un automatismo contrastante con la funzione di reinserimento sociale del condannato né comprimono le esigenze di individualizzazione del trattamento penitenziario minorile, derivanti dai principi costituzionali di protezione dell’infanzia e della gioventù e di finalizzazione rieducativa della pena», ma realizzano una ragionevole ponderazione degli interessi coinvolti.
Di seguito il testo della sentenza.
A breve il commento della prof.ssa Lina Caraceni.