L’intervista dell’Avv. Michele Passione ad “Osservatorio Giustizia” – l’ergastolo ostativo e la giustizia riparativa

Si segnala l’intervista di Lorena D’Urso all’avvocato penalista del Foro di Firenze, Michele Passione, nell’ambito della puntata di “Osservatorio Giustizia” del 21/11/2021, trasmessa su Radio Radicale.

L’intervista, incentrata sull’approvazione del 17 novembre scorso del testo base della legge sull’ergastolo ostativo, sviscera i dubbi sulla conformità dello stesso alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza 253 del 2019 e con l’ordinanza 97 del 2021. Il testo, ad avviso dell’Avv. Passione, comporterebbe un decisivo peggioramento della disciplina vigente e una “riscrittura della materia in tema di reati ostativi, con una curvatura sicura e particolarmente dura” della stessa – in direzione opposta, quindi, a quello che era stato auspicato dalla Consulta.

L’Avv. Passione, poi, viene interrogato su uno dei cinque gruppi istituiti dalla Ministra Cartabia per l’attuazione della legge delega sulla riforma della giustizia penale, quello sulla giustizia riparativa, coordinato da Adolfo Ceretti, professore ordinario di Criminologia dell’Università Milano Bicocca, di cui l’Avvocato è stato chiamato a far parte. L’Avv. Passione ricorda che la delega contiene riferimenti ad una serie di definizioni dogmatiche e non solo, provenienti da fonti internazionali che la delega cita (in particolare, la Direttiva 29/2012). In quelle fonti, vi sono i principi fondativi della giustizia riparativa, tra cui la volontarietà di accesso, da parte del soggetto condannato o imputato e della vittima dello stesso; la volontarietà, quindi, è punto cardine dell’istituto, che mal si concilia con proposte avanzate, ad esempio quella della Fondazione Falcone, in cui la giustizia riparativa sarebbe un presupposto da valutare per la concessione della liberazione condizionale. Non si potrebbe condizionare la concessione di un beneficio a qualcosa che dovrebbe essere libero, altrimenti, conviene l’avvocato, si tornerebbe nell’alveo della preclusione.

Una delle novità dei lavori del gruppo, comunque, è che, a differenza di quanto accadde con gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale in cui l’avvocato ha lavorato sugli stessi temi al Tavolo 13, è che questi confinavano la materia della giustizia riparativa alla fase dell’esecuzione penale; in questo caso, invece, si prevede che si possa accedere a percorsi di giustizia riparativa (ancora da costruire) in ogni stato e grado del procedimento – finanche, quindi, in fase di cognizione – senza preclusioni per titoli di reato e per cornici edittali.

 

Qui l’intervista completa.

 

 

A cura di Giulia Podestà

Contributi simili

Tamar Pitch (a cura di) – “Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive”, Carrocci Editore 2022

Si segnala la pubblicazione del libro “Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive“, a cura di Tamar Pitch ed…

Leggi tutto...

16 Dicembre 2022

L’art 3 CEDU e sistema di esecuzione penale statunitense in punto di ergastolo. In attesa della pronuncia della Grande Camera

Il prossimo 23 febbraio la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, riunita nella Grande Camera, si pronuncerà in merito alla richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d’America nei confronti di una propria cittadina, ricercata per i reati di omicidio aggravato e distruzione di cadavere commessi nella Contea di Eaton, Stato del Michigan (U.S.A.), nel 2002.…

Leggi tutto...

8 Febbraio 2022

Un evidente vulnus alla tutela della persona disabile nelle proposte di riforma elaborate dalla Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario

Nell’elaborato della Commissione presieduta dal prof. Marco Ruotolo sono molti gli interventi suggeriti, che spaziano in settori molto diversi e con incidenza qualitativa assai differente. Basterebbe pensare alle modifiche al Regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e a quelle all’ordinamento penitenziario, le prime spesso tese a reiterare quanto già affermato nell’ordinamento penitenziario (v. ad es. l’art.1 e soprattutto l’art. 2 concernente il divieto di violenza fisica). Tra i molti contenuti, che meriterebbero ampie e diffuse considerazioni, si vuole in questa sede richiamare l’attenzione sulla modifica proposta in tema di “Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità” disciplinate nell’art. 21-ter o.p.…

Leggi tutto...

19 Giugno 2022

Cass. Sez. I, sent. 1.12.2021 (dep. 2022), n. 4993: il reclamo ex art. 35 Ord. Pen. deve fondarsi su specifici motivi di doglianza

Il reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza, avverso i provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza ex art. 35-bis Ord. Pen.,…

Leggi tutto...

19 Aprile 2022

Magistrato di Sorveglianza di Frosinone-reclamo ex artt 35 bis e 35 ter O.P.- 20/10/2021

L’ordinanza trae origine dal reclamo proposto da un detenuto della Casa circondariale di Cassino, che, invocando l’applicazione degli artt 35…

Leggi tutto...

20 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter