Si segnala l’intervista di Lorena D’Urso all’avvocato penalista del Foro di Firenze, Michele Passione, nell’ambito della puntata di “Osservatorio Giustizia” del 21/11/2021, trasmessa su Radio Radicale.
L’intervista, incentrata sull’approvazione del 17 novembre scorso del testo base della legge sull’ergastolo ostativo, sviscera i dubbi sulla conformità dello stesso alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza 253 del 2019 e con l’ordinanza 97 del 2021. Il testo, ad avviso dell’Avv. Passione, comporterebbe un decisivo peggioramento della disciplina vigente e una “riscrittura della materia in tema di reati ostativi, con una curvatura sicura e particolarmente dura” della stessa – in direzione opposta, quindi, a quello che era stato auspicato dalla Consulta.
L’Avv. Passione, poi, viene interrogato su uno dei cinque gruppi istituiti dalla Ministra Cartabia per l’attuazione della legge delega sulla riforma della giustizia penale, quello sulla giustizia riparativa, coordinato da Adolfo Ceretti, professore ordinario di Criminologia dell’Università Milano Bicocca, di cui l’Avvocato è stato chiamato a far parte. L’Avv. Passione ricorda che la delega contiene riferimenti ad una serie di definizioni dogmatiche e non solo, provenienti da fonti internazionali che la delega cita (in particolare, la Direttiva 29/2012). In quelle fonti, vi sono i principi fondativi della giustizia riparativa, tra cui la volontarietà di accesso, da parte del soggetto condannato o imputato e della vittima dello stesso; la volontarietà, quindi, è punto cardine dell’istituto, che mal si concilia con proposte avanzate, ad esempio quella della Fondazione Falcone, in cui la giustizia riparativa sarebbe un presupposto da valutare per la concessione della liberazione condizionale. Non si potrebbe condizionare la concessione di un beneficio a qualcosa che dovrebbe essere libero, altrimenti, conviene l’avvocato, si tornerebbe nell’alveo della preclusione.
Una delle novità dei lavori del gruppo, comunque, è che, a differenza di quanto accadde con gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale in cui l’avvocato ha lavorato sugli stessi temi al Tavolo 13, è che questi confinavano la materia della giustizia riparativa alla fase dell’esecuzione penale; in questo caso, invece, si prevede che si possa accedere a percorsi di giustizia riparativa (ancora da costruire) in ogni stato e grado del procedimento – finanche, quindi, in fase di cognizione – senza preclusioni per titoli di reato e per cornici edittali.
Qui l’intervista completa.
A cura di Giulia Podestà