23 Novembre 2021

“Antonio e la lucertola. Dal paradigma imputatocentrico al paradigma offesocentrico”, Silvia Cecchi

Antonio e la lucertola. Dal paradigma imputatocentrico al paradigma offesocentrico”: così si intitola il libro scritto dal magistrato Silvia Cecchi, con la postfazione ad opera di Rosario Salomone, giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma e direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Roma.  La scrittrice, partendo dall’esperienza di sostituto procuratore presso la Procura di Pesaro, propone una diversa ottica interpretativa per la trattazione dei problemi più delicati della penalità contemporanea, ossia al paradigma imputato centrico, il quale coincide con un diritto penale che verte sul fatto e sull’offesa come quello previsto dalla Costituzione, sostituisce il paradigma offesocentrico. Si tratta, in altre parole, di operare una rotazione prospettica la quale, a detta dell’autrice, apporterebbe importanti benefici, utili a chiarire le ragioni della penalità, a interpretare e applicare in concreto le norme penali nonché a individuare le sanzioni più appropriate dal momento che, come si legge nella premessa,  «Un sistema penale che vacilla sotto l’attacco di critiche e perplessità, dal suo interno come dal suo esterno, e di cui nessuno è contento, ci interroga sui fondamenti primi su cui esso si regge».

Dunque, al fine di ridare credibilità al sistema giudiziario, occorre recuperare la “logica del bene giuridico” poiché «Partire dai beni – riflette Cecchi -, va detto senza mezzi termini, significa anche riconoscere una matrice assiologica al diritto penale, la cui ragion d’essere è in quella ponderazione valoriale entro la quale la Carta costituzionale colloca i beni a cui va accordata tutela penale. Significa riproporre in altre parole una “eticità” del diritto, pur dopo averne bandita ogni tentazione soggettivistica e ideologica, trasferendone il centro focale sulla (etica della) relazione. Significa auspicare una riforma, preceduta da una rilettura critica dell’esistente, del diritto penale sostanziale e processuale che tenga conto di queste direzioni di pensiero».

 

 

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 08.04.2022, n. 26001: condizioni per accedere al beneficio della liberazione anticipata

Per l’ottenimento della liberazione anticipata non è sufficiente che il condannato si limiti a tenere una condotta esclusivamente passiva, osservando…

Leggi tutto...

7 Dicembre 2022

La Consulta dichiara applicabile il 41-bis agli internati nelle case di lavoro

“Le speciali restrizioni previste dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario sono applicabili anche agli internati”. Con queste parole si apre il comunicato della Corte costituzionale sulla sentenza n. 197, depositata il 21 ottobre 2021. Con questo principio, la Consulta ha rigettato tutte le censure sollevate dalla Corte di Cassazione sull’opportunità di sottoposizione al regime del 41 bis degli internati, ovvero quei soggetti considerati socialmente pericolosi e, in quanto tali, sottoposti, dopo l’espiazione della pena in carcere, alla misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione a una casa di lavoro.…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2021

A cura di Università di Palermo
Progetto SERENY: diritti umani e prevenzione della radicalizzazione giovanile (evento del 20 Giugno)

Progetto SERENY dell’Università di Palermo, incontro del 20 Giugno, dalle 11 alle 13. LOCANDINA EVENTO PALERMO 20.06 Per partecipare da…

Leggi tutto...

19 Giugno 2023

L’impiego dell’intelligenza artificiale all’interno delle carceri e nei sistemi di libertà vigilata

È questo uno dei temi affrontati nell’ultima conferenza annuale, tenutasi a Strasburgo il 22 e 23 Novembre di quest’anno, dal Consiglio per la cooperazione penologica (PC-CP), il quale ha elaborato una proposta di raccomandazione in cui si individuano le linee guida per l’utilizzo dei meccanismi di intelligenza artificiale all’interno degli istituti penitenziari e nei sistemi di probation.…

Leggi tutto...

16 Dicembre 2021

Condannato tossicodipendente: circa la decorrenza dell’esecuzione dell’affidamento in prova

Cassazione Penale, Sez. I, sent. 1° aprile 2021, n. 16123. La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di diritto per cui “in tema di affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, il Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 94, comma quarto, del d.P.R. n. 309 del 1990, può determinare la decorrenza dell’esecuzione della misura, piuttosto che dal verbale di affidamento, da una diversa e più favorevole data per l’interessato, qualora al momento della decisione il programma terapeutico risulti già positivamente in corso, ed il trattamento spontaneamente eseguito risponda, per durata ininterrotta e contenuti comportamenti, ai criteri di recupero sociale cui tende l’istituto, essendo invece irrilevante il dato della sola durata residua del programma terapeutico superiore a quella della pena da espiare”.…

Leggi tutto...

20 Agosto 2021

Torna in cima Newsletter