Cass. pen. Sez VII-13/05/2021 n. 39868- art 41 bis O.P.

Con la presente ordinanza la Sezione VII penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 3 Dicembre 2020, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva confermato il decreto emesso dal Ministro della Giustizia relativo alla proroga della misura di cui all’art. 41-bis Ord. Pen. nei confronti del ricorrente.

Preliminarmente, la Suprema Corte ha precisato come i provvedimenti che applicano un regime di detenzione differenziato possono essere prorogati nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando “risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno”.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma avesse proceduto correttamente alla verifica della permanenza dei collegamenti tra il ricorrente e la criminalità organizzata, valorizzando gli elementi sui quali il Tribunale ha fondato la valutazione della pericolosità del ricorrente stesso.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha evidenziato la correttezza del decreto ministeriale relativo alla proroga del regime di detenzione differenziato, alla luce: “del ruolo di vertice rivestito dal (omissis) nel gruppo mafioso di appartenenza; dell’irrilevanza della circostanza che prevalentemente si occupasse della gestione finanziaria dei crimini; dell’inidoneità del percorso di studi universitari compiuti dal detenuto a recidere il vincolo associativo; della circostanza – che la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha valutato come priva di qualsiasi effettività la dichiarazione di dissociazione resa dal (omissis) il 6 maggio 2010; del fatto che lo stesso è indicato, nelle note degli inquirenti, come attualmente inserito nel clan di appartenenza; dell’attuale operatività di quest’ultimo; dell’assenza di elementi sintomatici dell’acquisizione di valori di legalità da parte del ricorrente”.

Pertanto, ritenendo del tutto irrilevante la circostanza per cui, già dal 2010, il ricorrente aveva espressamente dichiarato la propria dissociazione dal gruppo mafioso di appartenenza, la Corte di Cassazione ha considerato la motivazione addotta dal Tribunale di sorveglianza di Roma, circa gli elementi ritenuti idonei a dimostrare il pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata, conforme ai principi di legge “nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare”, dichiarando così il ricorso inammissibile.

Qui il testo della sentenza.

testo ordinanza Cassazione 41bis

A cura di Silvia Lorenzelli

Contributi simili

Il CPT contro la Francia: criticità e strategie di intervento in merito alle condizioni di trattamento delle persone private della libertà personale

In data 24 giugno 2021, il CPT ha pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio d’Europa un nuovo rapporto in merito alla visita periodica condotta da una delegazione dell’istituzione in territorio francese nel periodo tra il 4 e il 18 dicembre 2019. Dalla relazione emergono numerosi profili critici, tra i quali si segnalano: le condizioni materiali di detenzione negli stabilimenti di polizia, il problema del sovraffollamento carcerario, le condizioni in cui i detenuti vengono trasferiti e curati negli ospedali, nonché la mancanza di posti letto psichiatrici per le persone in cura.…

Leggi tutto...

7 Agosto 2021

Keep it Trill, pubblicato il sesto rapporto di Antigone sulla giustizia minorile in Italia

Lo scorso 11 febbraio è stato pubblicato il nuovo rapporto di Antigone sulla giustizia minorile in Italia. Si è registrato, in particolare, un netto calo delle presenze in carcere, frutto del percorso, oramai avviato da tempo, di residualizzazione del ricorso alla misura detentiva. A fronte di questo dato, Antigone lancia una proposta: introdurre un Codice penale ad hoc per i minori, che renda il carcere realmente marginale…

Leggi tutto...

15 Febbraio 2022

Un evidente vulnus alla tutela della persona disabile nelle proposte di riforma elaborate dalla Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario

Nell’elaborato della Commissione presieduta dal prof. Marco Ruotolo sono molti gli interventi suggeriti, che spaziano in settori molto diversi e con incidenza qualitativa assai differente. Basterebbe pensare alle modifiche al Regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e a quelle all’ordinamento penitenziario, le prime spesso tese a reiterare quanto già affermato nell’ordinamento penitenziario (v. ad es. l’art.1 e soprattutto l’art. 2 concernente il divieto di violenza fisica). Tra i molti contenuti, che meriterebbero ampie e diffuse considerazioni, si vuole in questa sede richiamare l’attenzione sulla modifica proposta in tema di “Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità” disciplinate nell’art. 21-ter o.p.…

Leggi tutto...

19 Giugno 2022

Lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto: modalità di calcolo

Cassazione Penale, SS. UU., 19 febbraio 2021, n. 6551. Con la presente sentenza, le Sezioni Unite, affronta il tema della modalità di calcolo dello spazio minimo che deve essere garantito al detenuto ospitato in una cella collettiva, ai sensi dell’art. 3 CEDU, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa come “Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo”.…

Leggi tutto...

11 Ottobre 2021

A cura di Michelangelo Taglioli (Università di Pisa)
L’esperienza trattamentale nel carcere di Bollate di fronte all’onda montante del populismo penale

In un recente saggio, apparso sull’American Economic Journal, gli economisti G. Mastrobuoni e D. Terlizzese si occupano della relazione intercorrente tra condizioni del trattamento penitenziario e probabilità di recidiva, assumendo come caso di studio il carcere di Bollate. Ciò che rende particolarmente interessante la lettura di questo lavoro è l’approccio seguito: non la classica argomentazione giuridica, ma l’applicazione del metodo scientifico. L’analisi scrupolosa dei dati empirici di quella esperienza conduce ad un verdetto inequivoco, che può essere da monito per le attuali politiche in ambito penitenziario.…

Leggi tutto...

29 Dicembre 2022

Lo “strano caso” di una misura alternativa applicata a una pena sostitutiva – Ufficio di Sorveglianza di Torino 6975/2023

La vicenda che è oggetto dell’ordinanza che pubblichiamo prende avvio dalla pronuncia di una sentenza di condanna emessa, in sede…

Leggi tutto...

15 Luglio 2023

Torna in cima Newsletter