T. sorveglianza di Bari – 08/07/2021 – liberazione anticipata

Il Tribunale si pronuncia su un provvedimento di reclamo avverso il rigetto da parte del Magistrato di Sorveglianza di un’istanza di liberazione anticipata.

In particolare, la richiesta di liberazione anticipata presentata dal detenuto aveva ad oggetto due pregressi semestri detentivi in relazione ad uno dei quali, tuttavia, l’istante si era reso irreperibile per tre giorni salvo poi costituirsi presso la casa circondariale di suo gradimento.

Il Magistrato, nel rigettare l’istanza proposta sottolinea come la condotta dal condannato tenuta e, in particolare l’essersi reso irreperibile per tre giorni, è da considerarsi di tale gravità da escludere prova della partecipazione all’opera rieducativa neppure in relazione al semestre di valutazione formalmente immune da vizi.

Il Tribunale, nel rigettare il reclamo e confermare l’ordinanza del magistrato di sorveglianza richiama il seguente principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità: “in materia di liberazione anticipata il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non esclude che la trasgressione possa riflettersi negativamente anche nel giudizio relativo a semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui. La gravità della violazione ha una forte determinazione sulla distanza temporale rispetto al periodo per cui viene richiesto il beneficio.

Ordinanza PDF

Contributi simili

La libertà vigilata a seguito di liberazione condizionale: un automatismo di dubbia costituzionalità?

Con ordinanza emessa il 15 febbraio scorso, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato rilevante e non manifestatamente infondata…

Leggi tutto...

21 Maggio 2022

Cass. Pen., Sez. II, sent. 8 luglio 2021, n. 32593: la custodia cautelare in carcere ai sensi del combinato disposto degli artt. 275, co. 2-bis, c.p.p. e 4-bis Ord. Pen.

L’art. 275, co. 2, c.p.p. trova applicazione sia in fase di irrogazione della misura, sia nel corso della sua esecuzione.…

Leggi tutto...

7 Febbraio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 marzo 2022, n. 12776: il reclamo può contenere una richiesta di attivazione dei poteri di ricostruzione del fatto spettanti al Magistrato di Sorveglianza

Nel caso di specie, il Magistrato di Sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal detenuto avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione…

Leggi tutto...

1 Dicembre 2022

Il Tribunale di Sorveglianza di L’ Aquila sul detenuto celiaco ristretto ex art 41 bis O.P. : limiti e contenuto del diritto allo scambio degli alimenti alla luce della tutela della salute e della sicurezza

Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si esprime in merito allo scambio di alimenti del detenuto ristretto in regime ex art. 41 bis O.P. affetto da celiachia…

Leggi tutto...

22 Novembre 2021

La Corte ribadisce come il principio del tempus regit actum in materia esecutiva non si estenda al sopravvenuto divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 16 dicembre 2019, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2021.…

Leggi tutto...

9 Agosto 2021

Carcere duro: la videochiamata è una modalità esecutiva eccezionale del colloquio visivo (e non telefonico)

Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 aprile 2021, n. 19826. In materia di colloqui tra il detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. Pen. e i suoi congiunti più stretti, la Corte di Cassazione ha stabilito che la “videochiamata costituisce una modalità esecutiva del colloquio visivo nei casi in cui esso, per motivi eccezionali, non possa avere luogo”.…

Leggi tutto...

28 Settembre 2021

Torna in cima Newsletter