Il Tribunale si pronuncia su un provvedimento di reclamo avverso il rigetto da parte del Magistrato di Sorveglianza di un’istanza di liberazione anticipata.
In particolare, la richiesta di liberazione anticipata presentata dal detenuto aveva ad oggetto due pregressi semestri detentivi in relazione ad uno dei quali, tuttavia, l’istante si era reso irreperibile per tre giorni salvo poi costituirsi presso la casa circondariale di suo gradimento.
Il Magistrato, nel rigettare l’istanza proposta sottolinea come la condotta dal condannato tenuta e, in particolare l’essersi reso irreperibile per tre giorni, è da considerarsi di tale gravità da escludere prova della partecipazione all’opera rieducativa neppure in relazione al semestre di valutazione formalmente immune da vizi.
Il Tribunale, nel rigettare il reclamo e confermare l’ordinanza del magistrato di sorveglianza richiama il seguente principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità: “in materia di liberazione anticipata il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non esclude che la trasgressione possa riflettersi negativamente anche nel giudizio relativo a semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui. La gravità della violazione ha una forte determinazione sulla distanza temporale rispetto al periodo per cui viene richiesto il beneficio.”