Trattamento e internamento coatti delle persone con disabilità mentali: appello contro il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo

Si segnala l’appello al governo italiano perché in sede di Consiglio d’Europa si pronunci contro il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo circa il trattamento e l’internamento coatti delle persone con disabilità mentali, firmato il 26 ottobre 2021 da: la Società della Ragione, Altro Diritto, Osservatorio Stop OPG per la salute mentale, SOS Sanità, Fondazione Franca e Franco Basaglia, Antigone, Coordinamento Nazionale Salute Mentale, Rete Salute Welfare Territorio, Forum Droghe, UNASAM (Unione Nazionale delle associazioni per la salute mentale), ConfBasaglia (Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo), CILD (Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà Civili), Centro per la Riforma dello Stato, Club SPDC No Restraint, Parsec Consortium, Legacoopsociali, A Buon Diritto, l’Isola di Arran.

Come ribadito all’interno dell’Appello, per i firmatari “il testo e lo spirito della bozza di protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo, oltre a violare la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (ratificata da 46 dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, incluso l’Italia), contrasta con la legge 180/1978”. Difatti, questa legge, “ribadendo il principio generale della volontarietà del trattamento per i pazienti psichiatrici, stabilisce un’unica procedura, sottoposta a chiari limiti, anche temporali, per l’esecuzione di trattamenti involontari (TSO), con precise garanzie per il paziente. Al contrario, il testo del protocollo aggiuntivo reintroduce l’internamento (Involuntary placement), come in era manicomiale. Inoltre, rilancia l’idea della pericolosità sociale del paziente psichiatrico (che infatti sarà internato con provvedimento giudiziario), e non pone alcun limite temporale al trattamento e all’internamento involontari. In più, legittima e rilancia la contenzione”. In particolare, “per l’Italia in specifico, il protocollo è anche in palese contraddizione con gli indirizzi emersi dalla recente conferenza nazionale “Per una Salute Mentale di comunità”, promossa dal Ministero della Salute”.

I firmatari chiedono, quindi, che “l’Italia, sia in sede di DH BIO, sia eventualmente in sede del Comitato dei Ministri, si opponga all’adozione della bozza di protocollo alla Convenzione di Oviedo, facendo proprie le indicazioni dell’Assemblea Parlamentare, contenute nella raccomandazione 2158 del 2019: in essa l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa chiede il ritiro del Protocollo Aggiuntivo per procedere in alternativa alla redazione di linee guida per incrementare le buone pratiche a sostegno del trattamento volontario, la via più sicura per ridurre e in prospettiva eliminare la coercizione nei servizi di salute mentale”.

Di seguito, il testo completo dell’appello.

Contributi simili

La Corte di cassazione chiarisce alcune questioni in tema di giudizio di ottemperanza ex art. 35 bis o.p.

Le questioni affrontate nella sentenza di Cass., sez. I, 13 gennaio 2022, n. 17167, riguardano due noti interrogativi, emersi, nel corso del tempo, nell’ambito del giudizio di ottemperanza instaurato a norma dell’art. 35-bis ord. penit. (e dunque nella procedura di reclamo giurisdizionale). Il primo concerne l’individuazione del giudice competente. Stando al comma 5 dell’art. 35-bis ord. penit., la mancata esecuzione dell’ordinanza che ha deciso sul reclamo può essere denunciata (dall’interessato o dal suo difensore munito di procura speciale) «al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento». Nessun dubbio, quindi, quando il provvedimento non eseguito dall’amministrazione sia stato emanato proprio dall’organo monocratico di sorveglianza: il giudice competente per l’ottemperanza è certamente il magistrato che ha pronunciato il provvedimento rimasto ineseguito.…

Leggi tutto...

17 Giugno 2022

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis O.P.

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza n. 1233/2021 del 23 Settembre 2021, sospende il procedimento in corso, volto a decidere sull’istanza presentata dal detenuto circa la possibilità di accedere all’affidamento in prova al servizio sociale, e solleva la questione di legittimità costituzionale rispetto all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975.…

Leggi tutto...

4 Ottobre 2021

La Consulta dichiara incostituzionale la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza tra il detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis, co2 ss, O.P. e il proprio difensore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 18 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge di ordinamento penitenziario, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.…

Leggi tutto...

25 Gennaio 2022

REMS: le difficoltà di esecuzione delle misure di sicurezza. La Corte “interroga” i Ministri

Il 24 Giugno 2021 è stata depositata l’Ordinanza n. 131 del 2021, pronunciata dalla Corte Costituzionale in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto agli artt. 206 e 222 del codice penale e dell’art. 3 ter del decreto legge n. 211 del 2011 (convertito nella legge n. 9 del 2012 e successive modificazioni), circa le difficoltà di applicazione delle misure di sicurezza.…

Leggi tutto...

6 Agosto 2021

A cura di Stefano Colletti (Università di Pisa)
Il rapporto del Garante sul 41-bis: la mancata attuazione dell’ordine del giudice in sede di reclamo

1) Dal recente rapporto tematico del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale emerge con chiarezza un…

Leggi tutto...

4 Maggio 2023

Torna in cima Newsletter