Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 aprile 2021, n. 24691. Per la Suprema Corte è legittima l’ordinanza del Magistro di Sorveglianza (confermata dal Tribunale di Sorveglianza) che attribuisce al detenuto sottoposto al c.d. carcere duro la facoltà di consegnare direttamente piccoli giocattoli o dolciumi, acquistati al sopravvitto ai propri discendenti in linea retta, minori di dodici anni e con i quali è stato ammesso a svolgere il colloquio senza vetro divisorio.
Circa il divieto di scambiare direttamente oggetti durante i colloqui visivi del detenuto in regime differenziato, la Corte di Cassazione ne ha offerto un’interpretazione funzionale al rispetto delle esigenze del figlio o del nipote del condannato o internato minore di anni dodici. La limitazione dello scambio diretto di oggetti “non si giustificherebbe quando la consegna dell’oggetto potesse essere effettuata con modalità assolutamente idonee a preservare le evidenziate e indispensabili esigenze di sicurezza (ad es. con la consegna dell’oggetto in confezione sigillata, magari messo a disposizione del detenuto, da parte del personale, solo pochi istanti prima, mentre sia stato nel frattempo garantito, un ininterrotto controllo visivo o comunque con modalità che non consentano, per la vigilanza attuata o per le caratteristiche del bene, una qualunque forma di manipolazione)”.
Qui il testo della sentenza.