Il 24 Giugno 2021 è stata depositata l’Ordinanza n. 131 del 2021, pronunciata dalla Corte Costituzionale in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto agli artt. 206 e 222 del codice penale e dell’art. 3 ter del decreto legge n. 211 del 2011 (convertito nella legge n. 9 del 2012 e successive modificazioni), circa le difficoltà di applicazione delle misure di sicurezza.
L’intervento della Corte è stato sollecitato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli a Maggio 2020, in seguito alla riscontrata impossibilità di eseguire una misura di sicurezza: infatti, a distanza di un anno dal ricovero da lui disposto, di un imputato presso una REMS della Regione Lazio, la misura rimaneva ineseguita per mancanza di posti disponibili presso le Residenze di Esecuzione delle Misure di Sicurezza. Così, il giudice nell’ordinanza di remissione ha evidenziato le criticità della disciplina sulle REMS, che rimette ai sistemi sanitari regionali competenza esclusiva per la gestione delle misure di sicurezza privative della libertà personale, ritenendola di fatto contrastante la Carta costituzionale, in particolare con l’art. 110 Cost., circa l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Ebbene, la Corte, investita della questione, dispone un’istruttoria, ritenendo necessarie, ai fini della decisione, maggiori e dettagliate informazioni circa il funzionamento concreto delle REMS, ordinando così al Ministro della Giustizia, al Ministro della Salute e al Presidente della Conferenza delle Regioni, il deposito di una relazione specifica entro 90 giorni dalla stessa ordinanza.
Vedremo in seguito quella che sarà la decisione della Corte Costituzionale dopo una attenta valutazione delle risposte richieste.
Qui il testo dell’ordinanza.
Martina Paganucci